Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31328 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32581-2018 proposto da:

S.F., O.A., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE CAMERA;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 55/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositato il 10/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Salerno, con decreto n. 3285/2018, respingeva la domanda proposta da O.A. e S.F. ex L. n. 89 del 2001, nei confronti del Ministero della giustizia in quanto insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo per essere irrisorietà della pretesa L. n. 89 del 2001, ex art. 2, comma 2-sexies, per essere stati i ricorrenti nel giudizio presupposto condannati al pagamento in solido di soli Euro 443,97.

Avverso il decreto della Corte di appello di Salerno propongono ricorso per cassazione gli originari ricorrenti, fondato su un unico motivo.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.

All’udienza del 18.09.2019 veniva disposta con ordinanza interlocutoria n. 3619/2020 la rinnovazione della notificazione del ricorso al Ministero della giustizia presso l’Avvocatura generale dello Stato, adempimento che veniva espletato dai ricorrenti, rimasta intimata l’Amministrazione.

Atteso che:

il Collegio non condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti e ritiene che il ricorso debba essere respinto per le ragioni di seguito esposte;

– con l’unico motivo i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. g), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, oltre a motivazione illogica ed errata in punto di fatto e di diritto. Ad avviso dei ricorrenti la Corte d’Appello di Salerno con il decreto impugnato ha ritenuto di non riconoscere l’equa riparazione in applicazione dell’art. 2, comma 2-sexies, secondo su cui si presume insussistente il pregiudizio della ragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di irrisorietà della pretesa o del valore della causa (presupposta), mentre siffatto criterio poteva incidere esclusivamente sull’entità dell’indennizzo da riconoscersi.

L’unico motivo di ricorso è infondato.

La Corte d’Appello ha correttamente fatto applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, in quanto la domanda di equa riparazione è stata proposta dai ricorrenti in data *****, quindi in epoca successiva all’entrata in vigore della modifica normativa con la quale è stata introdotta la presunzione iuris tantum di insussistenza del danno nel caso di irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte (Cass. n. 25323 del 2019).

Peraltro, anche prima dell’introduzione del citato art. 2, comma 2-sexies, questa Corte aveva affermato che: “In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, in applicazione del Protocollo CEDU, n. 14, art. 12, si deve tenere conto della soglia minima di gravità, al di sotto della quale il pregiudizio non è indennizzabile, da apprezzarsi nel duplice profilo della violazione e delle conseguenze, sicché restano escluse dalla riparazione sia le violazioni minime del termine di durata ragionevole, di per sé non significative, sia quelle di maggiore estensione temporale, riferibili però a giudizi presupposti di carattere bagatellare, in cui esigua è la posta in gioco e trascurabili i rischi sostanziali e processuali connessi” (Cass. n. 26497 dei 2019).

Nella specie la Corte d’Appello, con giudizio non sindacabile in questa sede in quanto adeguatamente motivato, ha ritenuto applicabile la presunzione di insussistenza del danno per l’irrisorietà della pretesa fatta valere nel giudizio presupposto che aveva ad oggetto la condanna dei ricorrenti al pagamento, in via solidale, di Euro 443,97.

I ricorrenti non hanno fornito alcuna prova atta a superare la suddetta presunzione di insussistenza del danno, e tale prova contraria non può consistere nel computo delle spese del giudizio presupposto che comunque sarebbe state in ogni caso sostenute dalle parti, a prescindere dalla lunghezza del processo, in quanto attinenti alla stessa definizione del processo e non al pregiudizio derivante dalla sua irragionevole durata per la rilevanza della posta in gioco.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Nessuna pronuncia sulla sulle spese, essendo il Ministero della giustizia rimasto intimato.

Non vi è l’obbligo di pagamento del doppio contributo unificato (v. D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, e Cass., Sez. Un., 28 maggio 2014 n. 11915).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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