LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35804-2018 proposto da:
C.C., R.F., S.M., SA.PA., tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLO FRANCESCO MARTORANA;
– ricorrenti –
contro
COOPERATIVA SOCIALE MATUSALEMME, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA AVOLA;
– controricorrente –
nonché contro CONSORZIO GLICINE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimati –
nonché contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 633/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 04/07/2018 R.G.N. 1253/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/03/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.
RILEVATO
CHE:
P.R., C.C., S.M., Sa.Pa. e R.F. convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo, il Consorzio Glicine società cooperativa sociale, la Cooperativa sociale Matusalemme, l’Inps e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, esponendo di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze di una serie di società aggiudicatarie del servizio di catering presso la Caserma della Guardia di Finanza di *****; di aver ricevuto dalla società Cooperativa Matusalemme (facente parte del consorzio Glicine, nuovo aggiudicatario dell’appalto), proposta di assunzione mediante contratto di apprendistato a tempo determinato della durata di 24 mesi con periodo di prova ed applicazione del c.c.n.l. settore pubblici esercizi, diverso da quello stipulato con la società alle cui dipendenze avevano in precedenza esplicato la propria attività lavorativa; di non aver sottoscritto il contratto; di essere stati per tale motivo licenziati.
Alla luce di tali premesse, chiedevano dichiararsi la nullità del licenziamento perché discriminatorio, ovvero l’illegittimità del medesimo e la condanna della Cooperativa Matusalemme alla reintegra nel posto di lavoro e al pagamento della indennità risarcitoria.
Dopo la regolare instaurazione del contraddittorio, il giudice adito dichiarava il diritto dei ricorrenti alla assunzione alle dipendenze della cooperativa Matusalemme e del Consorzio sociale Glicine con le qualifiche e le mansioni possedute presso il precedente appaltatore, con condanna delle convenute a provvedervi.
Detta pronunzia veniva riformata dalla Corte distrettuale che, in accoglimento del ricorso principale, rigettava integralmente le domande proposte dai lavoratori, anche con riferimento a quelle attinenti alle differenze retributive dovute dall’inizio del rapporto fino al giorno della effettiva reintegra. Osservava a fondamento del decisum la Corte di merito, che non conforme alla domanda era la pronuncia di accertamento del diritto alla assunzione del giudice di prima istanza, la quale presupponeva la mancata instaurazione del rapporto, risultata smentita dai lavoratori e dal compendio delle acquisizioni probatorie (buste paga dei mesi di maggio e luglio 2016, ricevute di comunicazione obbligatoria Unilav).
Rimarcavano altresì i giudici del gravame, che i ricorrenti non avevano impugnato questa statuizione – con la quale, anziché la reintegra in servizio, era stato statuito solo il diritto alla assunzione – sicché anche la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro e di risarcimento del danno, disattesa in prime cure e non ribadita con l’appello incidentale, doveva essere respinta.
La cassazione di tale decisione è domandata da C.C., S.M., Sa.Pa. e R.F. sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c.
Resiste con controricorso la Cooperativa Matusalemme a r.l. che ha depositato a propria volta memoria illustrativa.
L’Inps, il Consorzio Glicine Cooperativa Sociale ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, non hanno svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo motivo si prospetta la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Ci si duole che la Corte di merito abbia omesso di considerare che nell’atto introduttivo del giudizio i lavoratori avevano chiesto, in subordine rispetto alla reintegra nel posto di lavoro, il riconoscimento di un indennizzo a titolo risarcitorio chiedendo la condanna della Cooperativa e del Consorzio, in solido fra loro, al pagamento delle predette indennità da commisurare alla retribuzione spettante secondo la qualifica posseduta.
2. Il motivo va disatteso palesando profili di inammissibilità.
Deve infatti richiamarsi il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte alla cui stregua il riconoscere al giudice di legittimità il potere di cognizione piena e diretta del fatto processuale non comporta certo il venir meno della necessità di rispettare le regole poste dal codice di rito per la proposizione e lo svolgimento di qualsiasi ricorso per cassazione, ivi compreso quello con cui si denuncino errores in procedendo.
Ciò vuol dire non solo che i vizi del processo non rilevabili d’ufficio possono esser conosciuti dalla Corte di cassazione solo se, e nei limiti in cui, la parte interessata ne abbia fatto oggetto di specifico motivo di ricorso, ma anche che la proposizione di quel motivo resta soggetta alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo della Corte. Nemmeno in quest’ipotesi viene meno, in altri termini, l’onere per la parte di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso, da intendere come un corollario del requisito della specificità dei motivi d’impugnazione, ora tradotto nelle più definite e puntuali disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (vedi per tutte Cass. S.U. 22/5/2012 n. 8077).
E’, dunque, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ed al quale va data continuità, quello in base al quale qualora venga dedotto un “error in procedendo”, può esercitare il potere-dovere di esame diretto degli atti purché la parte ricorrente li abbia compiutamente indicati, non essendo legittimata a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (vedi Cass. 5/8/2019 n. 20924).
Nello specifico i ricorrenti non hanno indicato elementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio, onde il motivo non si sottrae ad un giudizio di inammissibilità.
3. Il secondo motivo attiene alla violazione dell’art. 332 c.c.n.l. turismo del 2010 e successive modifiche, nonché dell’art. 9.8 del disciplinare di gara d’appalto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si critica la statuizione con la quale la Corte di merito ha ritenuto validamente istaurato il rapporto di lavoro sulla base della comunicazione Unilav e delle buste paga versate in atti, rimarcandosi che i lavoratori non avevano mai svolto attività lavorativa alle dipendenze della società aggiudicataria dell’appalto, in ragione della contrarietà delle condizioni di contratto proposte rispetto al bando di gara e alla normativa di legge. Non poteva pertanto prospettarsi alcuna valida instaurazione del rapporto di lavoro inter partes, stante la mancata conclusione di alcun accordo fra le stesse.
Si prospetta altresì la violazione della normativa contrattual-collettiva che sanciva l’obbligo di riassunzione del personale impiegato presso la precedente società da parte della nuova aggiudicataria dell’appalto. In tal senso si palesava l’erroneità degli approdi ai quali era pervenuta la Corte di merito, che aveva negato il riconoscimento dell’obbligo della società aggiudicataria dell’appalto, di assumere i ricorrenti.
4. Deve innanzitutto considerarsi che il motivo palesa profili di inammissibilità.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza (vedi ex plurimis, Cass. 13/11/2018 n. 29093).
I ricorrenti, tuttavia, in violazione del ricordato dictum, hanno omesso di riportare il tenore dei documenti richiamati nella censura, (buste paga e comunicazione Unilav) così non sottraendo la critica formulata, ad un giudizio di inammissibilità.
Sotto altro versante, non può poi sottacersi che la doglianza, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, degrada in realtà verso la richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici oggetto di scrutinio da parte della Corte di merito (cfr. Cass. S.U. 27/12/2019 n. 34476, Cass., S.U. 17/12/2019 n. 33373) tralignando dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 3 e trasfondendo in giudizio di merito in ordine alla interpretazione degli atti ivi richiamati.
Non può infatti trovare ingresso, nel regime di sindacato minimale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 novellato, il vizio come dedotto dai ricorrenti, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma, atteso che nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, in quanto attenga all’esistenza della motivazione in sé e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (vedi Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18/4/2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31/12/2018, n. 33679).
Nella specie, l’interpretazione della documentazione versata in atti, esula dal paradigma devolutivo e deduttivo definito dal novellato testo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; la Corte distrettuale è infatti pervenuta, sulla scorta di tale documentazione, al convincimento circa l’instaurazione del rapporto di lavoro fra le parti con adempimento da parte della Cooperativa assegnataria del servizio, dell’obbligo di assumere il personale che aveva prestato attività lavorativa subordinata in favore del Consorzio Glicine, precedente aggiudicatario dell’appalto; e tale apprezzamento per quanto sinora detto, esula dai ristretti ambiti entro i quali risulta confinato dalla disposizione richiamata, l’esercizio del sindacato in sede di legittimità.
5. Con il terzo ed il quarto motivo è denunciata nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine alla legittimità del licenziamento in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (terzo motivo), nonché omessa valutazione di un fatto storico decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (quarto motivo).
Si lamenta che il giudice del gravame non solo abbia omesso di pronunciarsi sulla legittimità del licenziamento ma abbia altresì tralasciato di considerare la “ricostruzione dei fatti che ha determinato l’impugnativa di licenziamento”; fatti riconducibili alla predisposizione da parte della Cooperativa convenuta, di contratti palesemente difformi da quelli stipulati con la precedente appaltatrice.
6. I motivi, da trattarsi congiuntamente siccome connessi, non sono fondati.
In proposito deve preliminarmente considerarsi che l’interpretazione della domanda è compito del giudice di merito e implica valutazioni di fatto che la Corte di Cassazione – così come avviene per ogni operazione ermeneutica – ha il potere di controllare soltanto sotto il profilo della giuridica correttezza del relativo procedimento e della logicità del suo esito (Cass. 14/5/2018 n. 11631, Cass.10/9/2013, n. 20727; Cass. 9/9/2008 n. 22893; Cass. 1/2/2007 n. 2217; Cass. 22/2/2005 n. 3538), sicché il risultato di tale operazione non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità se congruamente motivato.
Si è precisato al riguardo che il giudice di merito, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione (vedi Cass. 21/5/2019 n. 13602).
Orbene, tali limiti, nella specie, non appaiono travalicati, ove si consideri che, nel proprio incedere argomentativo, la Corte territoriale, sul presupposto che i lavoratori fossero stati effettivamente avviati al lavoro alla stregua delle acquisizioni probatorie scrutinate, non ha poi proceduto all’analisi delle ragioni della legittimità del licenziamento, ritenendo non riproposta la domanda di reintegra in sede di ricorso incidentale e non riscontrando la proposizione di alcuna domanda risarcitoria.
Al riguardo, non può sottacersi che i ricorrenti, senza riprodurre le allegazioni contenute in ricorso introduttivo né nel ricorso incidentale interposto in grado di appello, non specificano, in contrasto col principio di autosufficienza, che resta fermo anche in caso di dedotti errores in procedendo (Cass. cit. S. U. n. 8077 del 2012), in quali termini e modi le domande sarebbero state invece, formulate, al fine di consentire la valutazione – in comparazione con le deduzioni e le richieste contenute nell’atto – della manifestazione di volontà specificamente formulata ed espressa nelle conclusioni stesse.
Ed allora, in tale prospettiva, la censura non appare cogliere nel segno né risulta idonea ad inficiare la statuizione impugnata, atteso che la Corte distrettuale ha interpretato la domanda pervenendo alla reiezione della stessa con argomentazione che, non validamente contrastata da parte ricorrente per quanto sinora detto, risulta scevra dai denunciati vizi riconducibili al paradigma della violazione della legge processuale.
7. Con il quinto motivo si prospetta violazione o falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si deduce che il giudice del gravame, in violazione degli artt. 342-434 c.p.c. ritiene priva di pregio l’eccezione di inammissibilità dei motivi di appello formulata dai lavoratori in sede di appello incidentale. Si richiama in proposito la giurisprudenza di legittimità secondo cui la norma sul contenuto dell’atto di appello risponda ad un’esigenza di contenimento dei tempi processuali che si traduce nell’esigenza del rispetto di precisi oneri formali a carico dell’appellante, che impongano uno sforzo di razionalizzazione delle ragioni della impugnazione.
8. Il motivo va disatteso per le ragioni di seguito esposte.
Esso soffre, innanzitutto, di un difetto di specificità, giacché, sempre in ispregio al principio di specificità che governa il ricorso per cassazione, non viene riportato il contenuto dell’atto di gravame oggetto di censura ed in relazione al quale si prospetta il denunciato vizio.
Inoltre nel pervenire alla conclusione circa l’ammissibilità del gravame perché articolato alla stregua di specifiche censure, formulate sulla base di dettagliate argomentazioni giuridiche funzionali alla richiesta di riforma della pronuncia di primo grado, si è collocata nel solco dei consolidati dicta di questa Corte secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (vedi Cass. 30/5/2018 n. 13535, Cass. S.U. 16/11/2017 n. 27199).
In definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto. La regolazione delle spese inerenti al presente giudizio nei confronti della Cooperativa Sociale Matusalemme, segue il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata, laddove nessuna statuizione va emessa nei confronti delle parti rimaste intimate.
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 ricorrono le condizioni per dare atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 10 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021
Codice Civile > Articolo 332 - Reintegrazione nella responsabilita' genitoriale | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2021 - Legittimazione del possessore | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 3 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 4 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 342 - Forma dell'appello | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 366 - Contenuto del ricorso | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 369 - Deposito del ricorso | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 434 - Deposito del ricorso in appello | Codice Procedura Civile