LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3304-2020 proposto da:
F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANARO 17, presso lo studio dell’avvocato FABIO BAGLIONI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. cronologico 9250/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 03/12/2019 R.G.N. 18318/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.
RILEVATO
CHE:
1. Il Tribunale di Napoli con decreto pubblicato il 3.12.2019, respingeva il ricorso proposto da F.R., cittadino del *****, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale (Caserta) aveva rigettato la domanda di protezione internazionale ed umanitaria proposta dall’interessato;
2. il Tribunale, per quel che qui interessa, precisava che:
Il racconto del ricorrente non è credibile quanto alla circostanza relativa al pericolo di vita determinato dal matrimonio da lui contratto all’età di 19 anni con ragazza di religione induista di 16 anni. A riguardo il Tribunale rilevava che nel paese di origine, diversamente da quanto dichiarato dal ricorrente, il matrimonio per legge è vietato per l’uomo di età inferiore a 21 anni e per la donna inferiore ai 18 e che pertanto risultava poco veritiero che invece fosse stato officiato.
Il ricorrente non è comparso all’udienza così non prestando il dovere di collaborazione per l’accertamento dei fatti. Il tribunale accertava quindi il difetto del fumus persecutionis poiché non allegate gravi lesioni e/o ripercussioni su suoi diritti fondamentali.
Carenza di evidenza, con riguardo al *****, dalle fonti internazionali, di particolari criticità su violenza indiscriminata. Il Giudice di primo grado soggiungeva che le reali ragioni di natura economica, evidentemente originative della domanda di protezione, non giustificano neppure la tutela residuale (ex Cass. n. 28015/2017), poiché il ricorrente non ha neppure dato prova di aver raggiunto un elevato livello di integrazione in Italia (non allegate buste paga e attestazione attività lavorativa attuale).
3. F.R. proponeva ricorso avverso detta decisione anche confermata, nei motivi, dalla comparsa di costituzione del nuovo difensore.
4. Il Ministero dell’Interno non si costituiva.
Il F. depositava successiva memoria con la quale evidenziava, ai fini di rappresentare l’integrazione nel nostro territorio, di aver svolto lavori vari e di essere attualmente assunto quale lavoratore domestico da datore di lavoro che aveva presentato domanda di emersione da lavoro irregolare. Rappresentava altresì rischio di malattia per rientro nel suo paese afflitto dalla pandemia.
CONSIDERATO
CHE:
5. il ricorso è articolato in quattro motivi;
5.1. con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14.
Il ricorrente lamenta la errata valutazione circa il grave rischio di vita che correrebbe rientrando in patria; ciò sarebbe anche attestato da fonti internazionali (Rapporti Amnesty International) relative alla forte attuale instabilità del Paese di provenienza.
Il motivo risulta inconferente rispetto al decisum del tribunale. Il provvedimento impugnato ha infatti fondato la decisione sulla non attendibilità del racconto del ricorrente, “minato” dal riferimento a circostanze di fatto non coerenti rispetto alla situazione del paese (matrimonio contratto in età non consentite).
In tema di credibilità va richiamato e condiviso l’indirizzo di questa Corte secondo cui il dovere di cooperazione istruttoria si concretizza solo in presenza di allegazioni del richiedente precise, complete, circostanziate e credibili, e non invece generiche, non personalizzate, stereotipate, approssimative e, a maggior ragione, non credibili, competendo all’interessato di innescare l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria (vedi, per tutte: Cass. 12 giugno 2019, n. 15794; Cass. n. 14670/2020).
La credibilità della storia offerta, congiunta alla chiarezza e specificazione delle circostanze di fatto da cui muove l’interessato, costituisce la necessaria base anche per promuovere e dare seguito al dovere di cooperazione istruttoria. Pertanto l’assenza di tali primarie condizioni produce effetti negativi anche sul dovere in questione, non adeguatamente “innescato”.
La valutazione di non credibilità svolta dal tribunale non risulta quindi scalfita dal motivo di censura che, non confrontandosi con il giudizio espresso, risulta dunque inammissibile.
5.2. con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 TU (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
Il ricorrente lamenta la mancata valutazione del primo giudice circa la possibilità di rilasciare il permesso di soggiorno in ragione della esistenza dei gravi motivi di carattere umanitario.
La censura risulta assorbita da quanto già precisato con riguardo al primo motivo in riferimento alla non credibilità del racconto del ricorrente.
5.3. con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per nullità o apparenza/mancanza motivazione. Violazione artt. 112,132, art. 156 c.p.c., comma 2, art. 111 Cost., comma 6 violazione principio ragionevolezza ed uguaglianza art. 3 Cost.
Il ricorrente lamenta carenza motivazionale deducendo l’apparenza della motivazione addotta. Il motivo è inammissibile intanto per la carenza di specificazione delle censure ed inoltre per la reale finalità delle stesse, dirette ad ottenere nuova valutazione dei fatti. Al riguardo questa Corte ha chiarito che “E’ inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. SU n. 34476/2019).
5.4. con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 10 Cost. per la mancata considerazione della richiesta di asilo, provenendo da paese fortemente caratterizzato da compromissione delle libertà democratiche. Il motivo lamenta la grave carenza istruttoria del tribunale che avrebbe dovuto vagliare anche l’ipotesi di concedere il diritto di asilo.
La censura è inammissibile in primo luogo per l’incongruenza del vizio denunciato (violazione di legge) rispetto al suo contenuto di omissione istruttoria, e poi per la incongruenza della stessa richiesta. Al riguardo va precisato che la disciplina della protezione internazionale – diretta a garantire la protezione di ogni condizione di vulnerabilità rilevante in base ai pertinenti obblighi costituzionali, UE o internazionali – nel diritto interno ha la sua base nell’art. 10 Cost., comma 3, che riconosce il diritto di asilo, diritto che è da considerare interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa dettata dal D.Lgs. n. 251 del 2007 (di attuazione della direttiva 2004/83/CE) come modificato dal D.Lgs. n. 18 del 2014 (di attuazione della direttiva 2011/95/UE, la quale ha sostituito la precedente, in sede di rifusione) nonché dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, (nei limiti della sua residua applicabilità), cosicché non v’e’ più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, (tra le tante Cass. Cass. 26 giugno 2012, n. 10686; Cass. 15 settembre 2020, n. 19176).
Il ricorso, per le ragioni poste, è inammissibile;
Nulla va disposto per le spese del presente giudizio di cassazione, in quanto il Ministero intimato;
7. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, quanto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ivi previsto, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, all’adunanza, il 28 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021