LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14002-2015 proposto da:
S.D., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO LAMBERTI;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO SICILIANO, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO MAGGI;
– controricorrente –
nonché contro LA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E FORENSE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 7428/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/11/2014 R.G.N. 9429/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE.
RILEVATO
CHE:
la Corte d’appello di Napoli, ha rigettato l’appello di S.D. avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione avverso due cartelle esattoriali notificate da Equitalia Polis s.p.a., rispettivamente, la prima il 6.11.1996, e mai impugnata, la seconda, il 18.02.2005, opposta tardivamente il 10.12.2009;
ancora in riferimento alla prima cartella, ha accertato che dall’estratto di ruolo prodotto da Equitalia risultava che l’avviso di mora era stato notificato il 26.11.2009 a mani della moglie di S.D. in modo corretto, mentre la notifica della seconda cartella era stata effettuata nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c.; in definitiva, secondo la Corte territoriale, per entrambe le cartelle il processo notificatorio era andato a buon fine;
la decisione ha, in conclusione, confermato l’inammissibilità del ricorso per tardività dell’opposizione, proposta ben oltre il termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione della cartella e dell’avviso di mora;
la cassazione della sentenza è domandata da S.D. sulla base di tre motivi;
Equitalia Sud s.p.a. ha depositato controricorso;
la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense è rimasta intimata.
CONSIDERATO
CHE:
col primo, articolato motivo, il ricorrente lamenta “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione ed errata applicazione delle norme di diritto”; contesta la motivazione del provvedimento gravato là dove ha confermato la regolarità del processo notificatorio per entrambi gli atti di intimazione, giungendo a tale conclusione in base alla produzione documentale di Equitalia s.p.a, senza tener conto delle obiezioni formulate nell’atto di appello, e già prospettate in primo grado, secondo cui l’odierno ricorrente non aveva mai avuto conoscenza della cartella di pagamento posta a base dell’intimazione impugnata; l’omesso esame di tale fatto decisivo e la carenza assoluta di motivazione che ne è conseguita, avrebbe condizionato la stessa difesa di parte;
a ciò si aggiungerebbe la palese violazione e l’errata applicazione delle norme di diritto con particolare riferimento alla procedura contemplata dall’art. 140 c.p.c.;
il secondo motivo riepiloga le ragioni per le quali il ricorrente aveva chiesto alla Corte territoriale – nel caso quest’ultima avesse ritenuto corretta la procedura di notificazione – di sospendere il procedimento e rimettere gli atti alla Corte costituzionale per violazione del principio di eguaglianza e del principio di difesa;
il motivo denuncia altresì la violazione dei principi dettati dallo statuto del contribuente di cui alla L. n. 212 del 2000 che prevede espressamente che fisco e contribuente siano posti in condizione di parità nell’ottica del giusto processo, nonché dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo il quale prevede, espressamente, il diritto di ogni persona a un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole ai fini della tutela dei suoi diritti e doveri civili, atteso che l’avviso di mora e l’intimazione di pagamento impugnate riguardavano (e riguardano) contributi previdenziali risalenti agli anni *****;
sotto tale profilo contesta che la Corte d’appello, anziché esaminare la validità dell’eccezione di costituzionalità sollevata nell’appello, si sia limitata a rigettarla in quanto “inconferente”, escludendo la violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa senza dar conto del processo logico interpretativo alla base della ritenuta statuizione di infondatezza;
con il terzo motivo contesta la condanna alle spese di lite in favore di ciascuno degli appellati, là dove a costituirsi in giudizio sarebbe stata unicamente la Cassa Forense e non anche Equitalia, rimasta intimata;
il primo motivo contiene più di un profilo di inammissibilità;
pur nella sua articolazione, il motivo rimane generico;
ciascuno dei provvedimenti esecutivi cui fa riferimento la censura, così come le ragioni esplicate nell’atto costitutivo d’appello, della cui mancata considerazione da parte del giudice del merito parte ricorrente si duole, non sono né prodotti né trascritti nel ricorso per cassazione;
in conformità a quanto ripetutamente affermato da questa Corte, in base ai principi di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 e art. 369 c.p.c., n. 6, il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);
inoltre, il motivo prospetta altresì una medesima questione sotto profili incompatibili, producendo una sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, sì come riferiti alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, col risultato che l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa finisce per rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle doglianze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Così, Cass. n. 26874 del 2018, cfr. altresì Cass. n. 3554 del 2017 e Cass.n. 18021 del 2016);
il secondo motivo è inammissibile;
esso deduce solo apparentemente una violazione di legge, là dove mira, in realtà, ad una rivalutazione, inibita in sede di legittimità, dei fatti esaminati dal giudice di merito, il quale, sui punti sollevati nel motivo, ha offerto, di contro, una motivazione sorretta da una ratio decidendi pienamente intelligibile e conforme al diritto, che la censura non giunge a scalfire minimamente;
va, pertanto, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa “…inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.” (Cass. n. 18721 del 2018; Cass. n. 8758 del 2017);
il terzo motivo è inammissibile;
anche questo è diretto ad ottenere una rivalutazione dei fatti di causa, rivolgendosi a contestare un dato acclarato nel provvedimento impugnato, concernente la costituzione in giudizio di entrambi gli appellati e non della sola Cassa Forense, ai fini dell’individuazione della parte soccombente a cui carico porre la condanna alla rifusione delle spese di lite;
in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza riguardo alla parte costituita; non si provvede sulle spese in favore della parte rimasta intimata;
in considerazione dell’esito del giudizio, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore di Equitalia Sud s.p.a., che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021