LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10659-2016 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI;
– ricorrente –
contro
P.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 28, presso lo studio dell’avvocato FABIO FEDERICO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO SCAVONE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1025/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/10/2015 R.G.N. 112/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE.
RILEVATO CHE:
1. la Corte d’Appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non dovute, alla gestione separata, le somme richieste a P.N., con riferimento all’anno *****, in relazione all’attività di lavoro autonomo dallo stesso svolta;
2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato prescritta la pretesa dell’INPS, pervenuta al P. il 26.8.2010; ha osservato che il dies a quo andasse computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei contributi previdenziali (quindi, nel caso in esame, il 20.6.2005);
3. avverso la sentenza ha proposto ricorso l’INPS, articolato in un unico motivo, cui ha opposto difese, con controricorso, P.N..
CONSIDERATO CHE:
4. con l’unico motivo, l’INPS ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26- 31, del D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 10,13,18 e successive modifiche, del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi 1 e 2, e successive modifiche, del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 1, e successive modifiche, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 2, lett. f) e art. 36 ter;
5. le censure investono l’affermazione di decorrenza del termine prescrizionale, fissata alla data di scadenza del debito contributivo. Per l’Istituto, la decisione non considera che, senza la presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica, l’INPS non può esercitare il proprio diritto ai contributi. Assume, pertanto, che il dies a quo deve fissarsi al 31.10.2010;
6. il motivo è infondato;
7. va in questa sede confermato l’orientamento di questa Corte secondo cui la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l’obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell’obbligazione dipende dall’ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55 secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono “dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati”. Viene quindi in rilievo il D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”;
8. di recente, questa Corte, nel confermare il principio appena esposto, e dunque che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, ha ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, “anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l’anno ***** dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite”;
9. il D.P.C.M. 10 giugno 2010, cit., art. 1, comma 1, emanato giusta la previsione generale del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che “i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (…) entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore (…)” debbano effettuare i versamenti “entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione” (lett. a) e “dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo” (lett. b);
10. la Corte ha osservato che deve essere considerato il differimento stabilito dall’art. 1, lett. A d.P.C.M. cit. (id est: quello “senza alcuna maggiorazione”), non anche quello di cui “alla successiva lett. b)” in considerazione della previsione della “maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l’avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento” (così da ult. Cass. n. 21472 del 2020);
11. nel caso di specie, il versamento del saldo della contribuzione relativa ai redditi prodotti nell’anno ***** è stato fissato al 20 giugno 2005 (ai sensi del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17 ratione temporis applicabile); al 20 luglio 2005 è stato differito il pagamento “con maggiorazione dei contributi in misura dello 0,4 per cento a titolo di interessi”;
12. la sentenza e’, dunque, immune dai rilievi mossi;
13. esatta è l’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione fissata al 20 luglio 2005 e corretta è la declaratoria di estinzione, per prescrizione, del credito contributivo, avuto riguardo alla data di ricezione della richiesta di pagamento (26.8.2010);
14. sussistono, tuttavia, i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, attesa la novità della questione trattata al momento del deposito del presente ricorso;
15. sussistono, invece, i presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021