Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31365 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21815-2017 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliata a ROMA PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE N. 2 presso lo studio dell’Avvocato TORO STEFANO, rappresentata e difesa dall’Avvocato ELENA BISIO;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA n. 175, presso Affari Legali di Poste Italiane S.p.A., rappresenta e difesa dagli Avvocati COSTANTINO PUZONE, DOMENICO ALBERTO MARIA PROCOPIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 91/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 21/03/2017 R.G.N. 687/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado che in accoglimento del ricorso di Poste Italiane s.p.a. aveva condannato L.M. al pagamento in favore della società della somma di Euro 18.777,00, oltre accessori; tale somma corrispondeva all’importo che Poste Italiane s.p.a., quale sostituto di imposta, aveva versato all’Agenzia delle Entrate, sulle retribuzioni corrisposte alla lavoratrice in esecuzione di sentenza poi annullata con definitivo accertamento della infondatezza della pretesa azionata dalla L.;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso L.M. sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria; Poste Italiane s.p.a. ha depositato controricorso.

CONSIDERATO

Che:

1. con unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1, censurando la sentenza impugnata per avere affermato l’obbligo della lavoratrice di “restituzione” delle somme trattenute dalla datrice di lavoro a titolo di ritenute fiscali in relazione a retribuzioni risultate non dovute in esito ad accertamento giudiziale definitivo;

2. il motivo è fondato;

2.1. ritiene il Collegio di dare continuità alla condivisibile giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente; il caso del venir meno, con effetto ex tunc, dell’obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui esso è sorto ricade, infatti, nel raggio di applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell’amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell’obbligo (Cass. n. 13530 del 2019, Cass. 8614 del 2019, Cass. n. 19735 del 2018, Cass. n. 1464 del 2012). E’ stato, in particolare puntualizzato che nella ipotesi – qui ricorrente – nella quale il datore di lavoro, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 23 abbia operato la ritenuta d’acconto dell’imposta sui redditi delle persone fisiche su somme corrisposte al lavoratore, divenute, come nel caso di specie, non dovute per effetto della riforma della sentenza in forza delle quale le somme in questione erano state erogate, si ricade nell’ambito della inesistenza, totale o parziale, dell’obbligo fiscale, venuto meno secondo una fisiologica dinamica processuale, con effetto ex tunc (Cass. n. 990 del 2019, Cass. n. 19735 del 2018, Cass. n. 6072 del 2012, Cass. n. 8829 del 2007). In tal senso, del resto, Cass. n. 21699 del 2011 ha ben evidenziato che l’azione di restituzione e riduzione in pristino, che venga proposta a seguito della riforma o cassazione della sentenza contenente il titolo del pagamento, si collega ad un’esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza con riferimento a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, e quindi giuridicamente di un pagamento non dovuto; legittimati a richiedere alla Amministrazione finanziaria il rimborso delle somme non dovute e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sono sia il soggetto che ha effettuato il versamento -cd. “sostituto di imposta”-, sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta – cd. “sostituito”- (cfr., tra le altre, Cass. n. 517 del 2019, Cass. n. 19735 /2018 cit., Cass. n. 16105 del 2015, Cass. n. 14911 del 2015, Cass.5653 del 2014);

2.2. in caso di concreta inutilizzabilità da parte del datore di lavoro del rimedio previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1, per decorso del termine di presentazione dell’istanza di rimborso, ivi stabilito, a pena di decadenza, in quarantotto mesi dalla data del “versamento” delle somme non dovute, trova applicazione il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, avente carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo il quale l’istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (Cass. 129 19 del 2019, Cass. n. 82 del 2014);

2.3. quanto ora osservato rende ininfluente, al fine dell’accoglimento della tesi della restituzione al lordo e non al netto delle ritenute fiscali, il riferimento alla possibilità per il sostituito di recuperare le ritenute fiscali, divenute non dovute, attraverso il meccanismo della deducibilità D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 10, comma 1, lett. d) bis;

3. in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere pertanto accolto e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto definito nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2 con statuizione di rigetto della domanda di restituzione avanzata dalla società;

4. le spese del processo sono regolate secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la originaria domanda. Condanna Poste Italiane s.p.a. alla rifusione delle spese di lite che liquida per il primo grado in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%e accessori come per legge e, per il secondo grado in Euro 3.777,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie nella misura del 15 % e accessori come per legge e, per il giudizio di legittimità in Euro 3.000,00 per compensi professionali, 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 % e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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