Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3137 del 09/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI U.L.C. Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5722-2019 proposto da:

G.G., M.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UMBERTO SABA 84, presso lo studio dell’avvocato CAMPIONE FRANCO, che li rappresenta e difende;

– ricorrente-

contro

BANCA MONTE DI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BOSIO N. 2, presso lo studio dell’avvocato LUCONI MASSIMO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7880/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

rilevato che:

con sentenza del 21/12/2011 Tribunale di Roma ha rigettato, con aggravio di spese, la domanda proposta da G.G. e M.C. nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. volta a far valere la nullità della pattuizione dell’interesse prime rate ABI, previsto nel contratto di mutuo ipotecario inter partes, perchè indeterminato e indeterminabile; con sentenza dell’11/12/2018 la Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da G.G. e M.C., condannandoli alle spese del grado;

avverso la predetta sentenza, notificata il 12/12/2018, con atto notificato il 10/2/2019 hanno proposto ricorso per cassazione G.G. e M.C., svolgendo due motivi, al quale ha resistito Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. con controricorso notificato il 22/3/2019, chiedendone l’inammissibilità o il rigetto;

è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata;

i ricorrenti hanno illustrato con memoria ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., le proprie difese;

ritenuto che: con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 1284 c.c.;

i ricorrenti ricordano che l’art. 2 del contratto prevedeva che per il periodo di preammortamento il mutuatario avrebbe dovuto corrispondere l’interesse annuo nominale del 12,658%, pari a due punti in più rispetto alla media aritmetica ponderata dei tassi del prime rate ABI rilevato da luglio a dicembre 1996 e che per il periodo di ammortamento l’interesse annuo nominale sarebbe stato pari a tale saggio, per poi variare in base all’andamento del prime rate;

secondo i ricorrenti, tale clausola non rispettava il requisito della forma scritta ad substantiam e non aveva un contenuto assolutamente univoco in punto specificazione del tasso di interesse, determinabile e controllabile in base a criteri oggettivi; inoltre il tasso prime rate ABI era elaborato da una associazione privata, in difetto di apposito mandato conferito dalle parti; mancavano comunque criteri certi e obiettivi per l’elaborazione del tasso, in difetto di elementi per conoscere quali e quanti fossero gli istituti bancari e i valori presi in considerazione per elaborare la media ponderata, pertanto indefinibile e indeterminata;

la censura di nullità per vizio di forma è manifestamente infondata, poichè pacificamente la clausola, sia pure contenente il rinvio per relationem al tasso prime rate ABI (oggetto di rilevazione e pubblicazione da parte dell’ABI sino al 31/12/2004) è stata pattuita per iscritto ed anzi con atto pubblico;

secondo la giurisprudenza di questa Corte, una convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata ai sensi dell’art. 1284 c.c., comma 3, norma imperativa, se possiede un contenuto assolutamente univoco e contiene la puntuale specificazione del tasso di interesse;

ove il tasso convenuto sia variabile, ai fini della sua precisa individuazione è idoneo il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione (Sez. 3, n. 2072 del 29/01/2013, Rv. 624955 – 01; Sez. 3, n. 25205 del 27/11/2014, Rv. 633489 – 01; Sez. 3, n. 12276 del 19/05/2010, Rv. 613116 – 01; Sez. 3, n. 2317 del 02/02/2007, Rv. 594855 – 01; Sez. 1, n. 7627 del 14/08/1997, Rv. 506800 – 01);

il criterio della obiettiva determinabilità è comunque soddisfatto anche se i dati vengono ritratti da una periodica rilevazione svolta da un terzo, alla quale il contratto inter partes ha fatto riferimento;

la censura è proposta per violazione di legge (art. 360 n. 3, c.p.c.) e non per vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), la cui denuncia non sarebbe stata comunque consentita dal disposto dell’art. 348-ter c.p.c., comma 5, in presenza di una doppia conforme decisione dei giudici del merito in punto accertamento di fatto;

nella specie, sia il Tribunale, sia la Corte di appello di Roma, hanno accertato l’obiettiva determinabilità in modo univoco, senza alcun margine di incertezza e discrezionalità, del tasso di interesse prime rate ABI, che costituiva un indice periodicamente determinato sulla base dei tassi rilevati dall’associazione di categoria ABI e da questa pubblicizzato in modo idoneo, cosa consentita dalla legge (art. 1349 c.c.) che consente la rimessione ad un terzo della prestazione dedotta in contratto;

tale accertamento in fatto non può essere rimesso in discussione sollecitando questa Corte a una diversa conclusione che la porterebbe a sconfinare indebitamente nel merito;

non appare quindi pertinente l’invocazione, effettuata dai ricorrenti con la memoria illustrativa, dei principi espressi dalla recente ordinanza della Sez. 1, n. 17110 del 26/06/2019, Rv. 654281 – 01, secondo la quale nella vigenza del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 4, il tasso di interesse può essere determinato per relationem, con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dalla banca;

nella presente fattispecie la determinazione del tasso è stata demandata ad un terzo che provvedeva alla relativa determinazione con una comunicazione periodica pubblica e agevolmente conoscibile;

nel precedente invocato, invece, è stata ritenuta nulla la pattuizione del tasso di interesse, all’interno di un contratto di conto corrente bancario, operata attraverso il riferimento ad un generico top rate, concretamente specificato solo in un avviso sintetico redatto dalla banca stessa ed esposto al pubblico; nessun rilievo può essere attribuito alla sottolineata mancanza di un mandato in capo all’ABI, come pure alla natura privata di tale associazione, stante la natura oggettiva del rinvio della clausola contrattuale all’attività di rilevazione da parte del terzo, sussunta per relationem nel tessuto contrattuale;

con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti con riferimento alla mancata definizione del concetto di “primaria clientela”;

il motivo è inammissibile, innanzitutto perchè i ricorrenti deducono il vizio motivazionale in presenza di doppia conforme pronuncia di merito, nonostante la preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c., comma 5.;

inoltre i ricorrenti non indicano un fatto storico preciso, sottoposto alla dialettica del contraddittorio, il cui esame sia stato omesso dalla Corte territoriale;

il mezzo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 -01; Sez. 6 – L, n. 28887 del 08/11/2019, Rv. 655596 – 01; Sez. 2, n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 – 01; Sez. 1, n. 7472 del 23/03/2017, Rv. 644826 – 02; Sez. 6 – L, n. 2498 del 10/02/2015, Rv. 634531 – 01);

infine i ricorrenti concentrano la loro attenzione sull’incertezza della classe di clientela assoggettata al tasso prime rate, senza considerare che la sentenza impugnata ha conferito carattere dirimente al fatto oggettivo che l’ABI procedeva periodicamente alla rilevazione e pubblicazione del dato, elemento questo, di per sè solo, più che sufficiente a integrare la determinabilità del tasso di interesse variabile applicabile;

ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di Euro 3.000,00 per compensi, Euro 100,00 per esècui, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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