Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3138 del 09/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI U.L.C. Giuseppe – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6463-2019 proposto da:

A.F., G.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA INNOCENZO IX N. 8, presso lo studio dell’avvocato GALATI ALBERTO, rappresentati e difesi dall’avvocato PADELETTI LAMBERTO;

– ricorrenti –

contro

ITALFONDIARIO SPA, in qualità di mandataria di INTESA SAN PAOLO SPA, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI N. 13, presso lo studio dell’Avvocato GIANNI SAVERIO, rappresentata e difesa dall’Avvocato DE FABRITIIS CESARE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1790/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCODITTI.

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

rilevato che:

con atto di citazione notificato il 17/12/2010 G.G. e A.F. hanno proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Firenze al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto nei loro confronti, quali co-fideiussori, insieme ad altri, della società ELIN s.r.l. dalla Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. per l’importo di Euro 255.000,00 oltre accessori e spese, sostenendo la nullità del contratto di conto corrente, la carenza di prova del credito e l’indeterminatezza e illegittimità degli interessi passivi anatocistici e della commissione di massimo scoperto applicati in conto corrente alla debitrice principale;

a fronte della resistenza della Banca convenuta, il Tribunale di Firenze, con sentenza del 21/11/2013, dopo il fallimento della debitrice principale ELIN, ha rigettato l’opposizione, condannando gli opponenti alla rifusione delle spese di lite;

con sentenza del 27/7/2018 la Corte di appello di Firenze, previo esperimento di consulenza tecnica d’ufficio, ha rigettato l’appello proposto da G.G. e A.F. nei confronti di Italfondiario s.p.a., quale mandataria della Cassa di Risparmio dell’Umbria s.p.a., a sua volta cessionaria del ramo di azienda da parte della Cassa di Risparmio di Firenze, originaria convenuta opposta, condannando gli appellanti alla rifusione di un terzo delle spese del grado, per il resto compensate;

avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 19/2/2019 hanno proposto ricorso per cassazione G.G. e A.F., svolgendo tre motivi, al quale ha resistito con controricorso notificato Italfondiario s.p.a., quale mandataria di Intesa San Paolo s.p.a. società incorporante delle Casse di Risparmio dell’Umbria s.p.a., chiedendone l’inammissibilità o il rigetto;

è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata;

ritenuto che: con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la nullità e la inesigibilità della commissione di massimo scoperto per violazione degli artt. 1325,1346 e 1418 c.c. e della L. n. 2 del 2009, art. 2-bis;

secondo i ricorrenti la Corte di appello si era concentrata sul tema della inclusione o meno della commissione di massimo scoperto nel calcolo da effettuare al fine di verificare il superamento del tasso soglia, ignorando invece la questione pregiudiziale, che pure era stata sollevata dall’appellante, relativa alla validità della pattuizione stessa della commissione de qua, censurata perchè priva di causa e indeterminata nell’oggetto;

il motivo non è stato classificato dai ricorrenti con riferimento alla tipologia dei mezzi di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., onde non è agevolmente comprensibile se sia stato dedotto error in procedendo, violazione di legge o omesso esame di fatto decisivo;

la censura è comunque generica, in quanto non evidenzia le specifiche ragioni della doglianza, e soprattutto non è autosufficiente perchè non è accompagnata, come avrebbe dovuto, allorchè veniva lamentato il mancato esame di un motivo di impugnazione in appello, o comunque di un suo sub-profilo, circa la validità della pattuita commissione di massimo scoperto per le ragioni esposte (carenza di causa e indeterminatezza), dalla dimostrazione di averlo ritualmente dedotto e dalla trascrizione, o almeno da una adeguata sintesi, del suo specifico contenuto;

inoltre, dalla sentenza impugnata risulta solo che gli appellanti avevano dedotto la nullità della clausola perchè priva di causa e che la Corte fiorentina ha comunque risposto alla censura, cogliendo la giustificazione causale anteriormente all’introduzione della regolamentazione ad opera della L. n. 2 del 2009 – nella funzione della commissione di massimo scoperto di corrispettivo dell’obbligazione assunta dalla Banca di tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro per un certo periodo di tempo, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo (nozione questa recepita anche dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16303 del 20/6/2018);

inoltre la Corte di appello, a pagina 11, a più riprese, ha affermato esplicitamente, facendo propri gli approdi della giurisprudenza di legittimità, la legittimità della clausola in questione pattuita nel 2000-2001 e applicata nella vigenza del contratto sino al giugno del 2009;

con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la inesigibilità degli interessi moratori ultra-legali ingiunti per mancata pattuizione e violazione degli artt. 1224 e 1284 c.c.;

il motivo, parimenti non classificato con riferimento alla tipologia dei mezzi di cui all’art. 360 del codice di rito, parrebbe lamentare l’omessa pronuncia su di un motivo di appello, anche in questo caso, ut supra, non trascritto, nè, anche solo, sintetizzato;

inoltre la censura non appare autosufficiente nel riferimento ai documenti contrattuali sulla base dei quali si sarebbe integrata la pretesa violazione;

ciò appare tanto più grave in quanto la controricorrente, richiamando la sentenza di primo grado e la lettera di fideiussione sottoscritta dagli odierni ricorrenti, sostiene che essi avevano, contrariamente a quanto sostenuto, pattuito gli interessi moratori nella stessa misura e alle stesse condizioni a carico del debitore;

in difetto di tali elementi (testo contrattuale, sentenza di primo grado e motivo specifico di appello) questa Corte non è stata posta in grado di valutare portata e contenuto della censura, conseguentemente da ritenersi inammissibile;

con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano nullità della clausola dei c.d. “giorni valuta” per addebiti e accrediti in conto corrente per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c.;

il motivo, anch’esso non classificato con riferimento alla tipologia dei mezzi di cui all’art. 360 c.p.c., parrebbe lamentare omessa pronuncia su di un motivo di appello, non trascritto, nè anche solo sintetizzato, e non appare autosufficiente nel riferimento ai documenti contrattuali sulla base dei quali si sarebbe integrata la pretesa violazione, citati solo molto genericamente, non allegati al ricorso e neppure indicati nella loro collocazione negli atti proces suali;

ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di Euro 4.500,00 per compensi, Euro 100,00 per esposti 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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