Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.31386 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11641/2020 proposto da:

D.A.W., cittadino *****, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro Mascagni n. 186, presso lo studio dell’avvocato Iacopo Maria Pitorri, che lo rappresenta e difende, come da delega con separato atto;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, per legge domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che per legge lo rappresenta e difende;

– intimato –

avverso la sentenza n. 704/2020 della Corte di Appello di Roma depositata il 30 gennaio 2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2021 dal relatore Dott. Marco Vannucci.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 30 gennaio 2020 la Corte Di Appello di Roma confermò l’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., emessa il 14 maggio 2018 dal Tribunale di Roma, con cui vennero rigettate le domande di riconoscimento di protezione internazionale proposte da D.A.W. (di nazionalità *****) in sede di impugnazione delle decisioni di segno negativo sul punto assunte dalla competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale.

1.2 Da quanto risulta dalla sentenza impugnata, D., cittadino ***** di etnia ***** e di religione *****, coniugato e con un figlio:

ha dichiarato di essere nato nel villaggio di *****, vicino a *****;

relativamente ai motivi che lo hanno spinto a lasciare il *****, ha spiegato che avendo egli manifestato l’intenzione di aderire al cristianesimo, la sua famiglia si era opposta a tale scelta, rendendogli la vita difficile; in particolare suo padre lo aveva minacciato di morte, tanto che egli era andato alla polizia e successivamente si era allontanato dal ***** ove non voleva più fare ritorno, per timore di dette minacce.

Il tribunale escluse che, dal racconto del D., emergessero alcune delle ipotesi di persecuzione contemplate dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 8 (per motivi di “razza”, “religione”, “nazionalità”, appartenenza ad un “particolare gruppo sociale”, “opinione politica”), trattandosi di una minaccia proveniente dai familiari del D. e non da organi dello Stato; evidenziando che, secondo il rapporto di Amnesty International 2017/2018, in ***** non vennero rilevati arresti forzosi o detenzioni arbitrarie dovute a conflitti tra comunità religiose, né omicidi perpetrati in nome di un credo religioso, trattandosi di un paese che, seppure con popolazione quasi totalmente *****, da tempo si è dotato di una costituzione di impronta laica, che consente una pacifica convivenza tra cattolici e musulmani.

Inoltre, secondo il primo giudice, il racconto del richiedente è caratterizzato da estrema genericità e incoerenza, in quanto si fa riferimento ad una asserita conversione al cristianesimo senza alcuna conoscenza dei concetti fondamentali di tale religione e in particolare del significato della festa più importante per i cristiani (il Natale), e tale ignoranza, manifestamente dichiarata dal richiedente, appare elemento specificamente indicativo, ai fini della formulazione del giudizio di non credibilità, laddove si consideri che proprio sulla circostanza della pretesa conversione al cristianesimo il richiedente ha fondato il motivo del suo allontanamento dal *****.

Nel confermare tale sostanziale inattendibilità, la Corte di appello afferma che il timore manifestato dall’appellante, di poter subire minacce o, addirittura, di essere uccido dai propri familiari, in caso di rientro in *****, a causa della sua scelta, non consente punto, in mancanza di un coinvolgimento dello Stato o di organi dello stesso, di poter configurare alcuna delle ipotesi di persecuzione per motivi di religione in funzione del riconoscimento dello status di rifugiato.

Secondo il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, il richiedente deve presentare tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la relativa domanda, dal che si desume che nel caso di dichiarazioni soggettivamente non credibili non sorge neppure il dovere giudiziale di cooperazione istruttoria.

L’appellante invocò anche la protezione sussidiaria con generico riferimento alla situazione socio-politica del proprio paese d’origine, omettendo del tutto di prospettare con maggiore specificità un concreto pericolo di trattamenti disumani o di minacce gravi e individuali alla vita o alla persona collegati alla vicenda personale narrata, tali da giustificare la concessione della misura invocata, sicché, in mancanza di più articolate allegazioni, non sarebbe neppure richiesto ulteriore approfondimento sull’attuale situazione del paese di origine del D.

Va, dunque, esclusa l’ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b), (ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine).

Del pari da escludere è la sussistenza dell’ipotesi di cui alla lett. c) dello stesso art. 14 alla luce del contenuto delle fonti di informazione specificamente indicate.

Non sussistono neppure i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6), in quanto: è da escludere che l’appellante sia un soggetto “debole”, e perciò tutelabile, soltanto perché sentitosi minacciato dai suoi familiari; egli non indica fatti evidenzianti una sua condizione di vulnerabilità (e tale difetto di allegazione non può essere certamente colmato dal giudice, il cui dovere di cooperazione officiosa sorge solo allorquando la parte abbia specificamente indicato fattori di vulnerabilità che attengano a diritti umani fondamentali); manca la prova “di una qualche forma di integrazione del richiedente in Italia”, non essendo i documenti dall’appellante depositati (i cui contenuti formano oggetto di specifico scrutinio nella sentenza) dimostrativi del suo inserimento “nel tessuto socio-economico italiano”.

2. Per la cassazione di tale sentenza D. ha proposto ricorso contenente cinque motivi di impugnazione.

3. L’intimato Ministero dell’Interno, costituitosi al solo scopo dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa, non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alle dichiarazioni rese dal ricorrente ed al mancato supporto probatorio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), “in relazione alla Direttiva 2004/83CE, recepita dal D.Lgs. n. 251 del 2007”).

Secondo il D., “i primi giudici, al posto di limitarsi a dire che il ricorrente non ha dimostrato ed allegato la condizione che ha portato al proprio espatrio, avrebbero dovuto indicare al ricorrente quali documenti allegare, ovvero cosa dovesse dimostrare e non ha dimostrato, o acquisire d’ufficio i mezzi di prova che ritenevano necessari al fine di decidere, ovvero indicare alla parte le prove ritenute rilevanti e non prodotte e, solo all’esito di carente e/o insufficiente integrazione, avrebbero potuto rigettare il ricorso mentre, non avendo in alcun modo contribuito alla formazione della prova quando avevano l’obbligo di farlo, hanno determinato la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

2. In secondo luogo egli denunzia l’omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione delle condizioni del suo paese di origine, avendo egli ha dichiarato, dinanzi alla Commissione Territoriale di Roma, di essere stato picchiato e portato in ospedale, di aver lasciato il ***** perché il suo comportamento non sarebbe stato tollerato e di temere, in caso di rientro, di essere ucciso o arrestato.

Sul punto il ricorrente afferma che “ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, le persecuzioni, attuali o temute, che hanno rilevanza, non sono soltanto quelle riferibili allo stato di origine della persona, in quanto l’atto di persecuzione può considerarsi imputabile allo stato anche quando non è commesso direttamente dai suoi rappresentanti (…) lo status di rifugiato, pertanto, può anche basarsi sul timore di essere perseguitati da agenti terzi (comunità o la famiglia), quando i soggetti che offrono protezione non possono o non vogliono fornirla (…) non v’e’ dubbio che il narrato del ricorrente fosse meritevole della protezione richiesta, essendo del tutto coerente con la situazione del paese di origine (…)”.

3. Tali motivi, da trattare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono manifestamente inammissibili in quanto connotati da estrema genericità e sostanzialmente sollecitatori di un esame di fatti, in questa sede inammissibile.

La sentenza impugnata è invero caratterizzata da puntuale e specifica motivazione quanto alla confermata inattendibilità complessiva del racconto fatto dal ricorrente e quanto alla situazione specifica del *****.

E’ appena il caso di ricordare che, “in tema di protezione internazionale, il principio in virtù del quale, quando le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili, non è necessario un approfondimento istruttorio ufficioso” va applicato “ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b) “, mentre non è invocabile nell’ipotesi di cui alla successiva lett. c), “poiché in quest’ultimo caso il dovere del giudice di cooperazione istruttoria sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione non credibile dei fatti attinenti alla vicenda personale del richiedente, purché egli abbia assolto il proprio dovere di allegazione” (in questo senso cfr, fra le molte: Cass. n. 14283 del 2019, Cass. n. 10286 del 2020, Cass. n. 8020 del 2020, Cass. n. 7985 del 2020).

Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 (sul punto nessuna censura è mossa dal ricorrente alla sentenza impugnata), non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. n. 28862 del 2018, Cass. n. 33858 del 2018, Cass. n. 8367 del 2020).

Peraltro, anche secondo un recente orientamento minoritario, meno restrittivo, l’obbligo di cooperazione istruttoria viene comunque meno a fronte di “affermazioni circa il Paese di origine (…) che risultino immediatamente false”, oltre che nei casi di “notorio”, ovvero mancata esposizione di fatti storici idonei a rendere possibile l’esame della domanda o rinuncia espressa ad una delle possibili forme di protezione (Cass. n. 8819 del 2020).

4. Con il terzo motivo il richiedente denunzia la mancata concessione della protezione sussidiaria cui egli avrebbe diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del proprio paese d’origine (violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14).

Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello di Roma ha errato nel ritenere non sussistenti le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria, risultando, infatti, la “presenza di una grave condizione di pericolo per la sicurezza individuale all’interno della regione di provenienza (…) la giurisprudenza di merito, confermata anche in sede di legittimità, ha riconosciuto più volte la necessità di concedere la protezione sussidiaria qualora il rientro nel paese di origine ponga il richiedente in una condizione di grave pericolo per la sua incolumità, oggetto di persecuzione e soggetto a rischi di essere lasciato alla merce’ di un sistema giudiziario che non è garante di diritti dei cittadini”.

5. La censura è inammissibile, in quanto: in parte affatto generica nei relativi contenuti a fronte della puntuale motivazione caratterizzante la sentenza impugnata quanto alla accertata insussistenza in ***** delle condizioni di violenza indiscriminata di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c); in parte perché evocante, ancora una volta genericamente, l’esistenza in tale Stato di “un sistema giudiziario che non è garante dei diritti dei cittadini” senza, però evidenziare che tale fatto sia stato dedotto nei motivi di appello.

6. Con il quarto motivo il ricorrente si duole dell’errata applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 5, comma 6, in relazione alla mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, affermando che tale disposizione di legge speciale “prevede il rilascio di un permesso di soggiorno quando ricorrono seri motivi, in particolare di carattere umanitario (…) i motivi umanitari non devono necessariamente trovare un preciso riscontro in disposizioni costituzionali o internazionali, ma possono anche rispondere all’esigenza di tutela dei diritti umani imposta in via generale ex art. 2 Cost. L’istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce, quindi, una sorta di clausola di salvaguardia del sistema che consente l’autorizzazione al soggiorno in tutte quelle fattispecie (…) nelle quali ricorrano meritevoli interessi di tutela per motivi umanitari, eventualmente connessi alla necessità di adeguare la disciplina delle previsioni costituzionali o internazionali rilevanti in materia di diritti dell’uomo”.

7. Il motivo, per come dedotto, è inammissibile in quanto: costituito da affermazioni di carattere meramente astratto; non contenente alcuna critica specifica della quanto mai puntuale motivazione sul punto caratterizzante la sentenza impugnata (pag. 14).

8. Con il quinto il ricorrente eccepisce la illegittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, “così come modificato dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 del 2017, comma 6 in relazione agli artt. 3,24,111 e 113 Cost.; non consentendo la disciplina così modificata la proposizione di appello contro le decisioni del tribunale in materia di protezione internazionale.

9. L’eccezione è manifestamente inammissibile in ragione della sua evidente mancanza di rilevanza (L. n. 87 del 1953, art. 23, comma 3) nel caso di specie; avente per oggetto appello contro sentenza resa secondo la disciplina delle impugnazioni precedente la modificazione al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis recata dal D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni nella L. n. 46 del 2017.

E’ appena il caso di evidenziare che l’art. 21, comma 1, della citata legge del 2017 prevede espressamente che: la modificazione all’art. 35-bis recata da tale legge si applica alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del suindicato decreto legge; alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto.

Non trovando applicazione nel presente giudizio la disposizione processuale indicata dal ricorrente e da questi sospettata di contrarietà a norme costituzionali, manca l’essenziale presupposto dello scrutinio di non manifesta infondatezza della questione agitata.

10. Non vi è obbligo di pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione non avendo la parte intimata svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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