LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8047/2019 proposto da:
F.G., S.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI N. 63, presso lo studio dell’avvocato TERRIGNO MASSIMILIANO, rappresentati e difesi dall’avvocato RICCIO BIAGIO;
– ricorrenti –
contro
ERIS FINANCE SRL, UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA, UNICREDIT BANCA SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3865/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte:
rilevato che:
con sentenza n. 65861 del 2013 il Tribunale di Napoli ha deciso due giudizi riuniti, proposti dalla s.r.l. I.U.C. nei confronti di Unicredit Banca d’Impresa, il primo volto a denunciare l’illegittimo addebito in concorrente di varie poste e il secondo diretto ad opporsi al decreto ingiuntivo notificatole il 13/12/2000, con cui la Banca aveva ingiunto alla I.U.C. e ai fideiussori S.S. e F.G. il pagamento della somma complessiva di Euro 449,573,31, nei quali erano intervenuti anche i fideiussori S. e F.;
il Tribunale partenopeo ha accolto parzialmente l’opposizione, ha rideterminato l’esposizione debitoria, ha condannato la I.U.C. e i due fideiussori sig.ri S. e F. al pagamento della minor somma di Euro 293.814,48, oltre interessi, rigettando le ulteriori domande e condannando gli opponenti al pagamento di una parte delle spese processuali, per il resto compensate;
avverso la predetta sentenza hanno proposto appello i fideiussori S.S. e F.G. a cui ha resistito Unicredit s.p.a., facendo presente che Unicredit Banca d’Impresa aveva ceduto in blocco i propri crediti a Eris Finance e che tuttavia il credito per cui era causa era stato escluso dalla cessione ed era ritornato in titolarità di Unicredit Corporate Banking, s.p.a., già Unicredit Banca d’Impresa, poi fusa per incorporazione in Unicredit s.p.a.;
la Corte di appello di Napoli con sentenza del 1/8/2018 ha dichiarato inammissibile l’appello con aggravio delle spese del grado;
avverso la predetta sentenza, non notificata, hanno proposto ricorso per cassazione S.S. e F.G. con atto notificato il 28/2/2019, svolgendo due motivi;
le parti intimate non si sono costituite;
è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata;
ritenuto che:
con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 112 c.p.c. e mancata osservanza del divieto del non liquet; appare del tutto fuor di luogo il riferimento dei ricorrenti al divieto di non liquet (formula con cui nel processo formulare romano il giudice rinunciava a emettere la sentenza e rimetteva il giudizio a un altro giudice, affermando con giuramento che la situazione non gli era chiara), invocato dai ricorrenti per accusare la Corte partenopea di una “motivazione apparente e pilatesca”, di “testarda e caparbia volontà di non decidere”, di valorizzazione di “eventuali carenze formali riscontrabili negli atti”, di sottrazione alla decisione “per misteriosi ed esoterici motivi”;
nella specie la Corte di appello non si è affatto rifiutata di decidere, ma ha declinato semplicemente l’ingresso nel merito, adottando una decisione di rito e dichiarando l’inammissibilità di tutti i motivi di appello proposto dagli attuali ricorrenti, sia per la disarmonia, inconferenza e incoerenza delle considerazioni giuridiche svolte rispetto alla decisione di primo grado della quale non era stato colto il senso, sia per la mera contrapposizione, priva di pertinenti rilievi critici, all’elaborato del consulente d’ufficio recepito dal Tribunale, sia per il travisamento del decisum, che aveva adottato una soluzione più favorevole per il correntista e per i fideiussori rispetto a quella scaturente dai criteri seguiti dalla Banca d’Italia, sia infine per la novità della questione relativa ai conti “satellite”, estranea al thema decidendum di primo grado;
la valutazione di inammissibilità del gravame contenuta nella sentenza di appello impugnata avrebbe dovuto essere contrastata con la dimostrazione del rispetto da parte dell’appellante dei requisiti prescritti dalla legge processuale (art. 342 c.p.c.);
per il principio di autosufficienza del ricorso non si può prescindere dalla trascrizione, o almeno da una adeguata e funzionale sintesi, dei motivi di censura formulati e contrapposti al contenuto della sentenza di primo grado impugnata;
l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità, ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza e specificità;
pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello da lui proposto, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Sez. 5, n. 22880 del 29/09/2017, Rv. 645637 – 01; Sez. L, n. 11738 del 08/06/2016, Rv. 640032 – 01; Sez. L, n. 23420 del 10/11/2011, Rv. 619464 – 01; Sez. 1, n. 20405 del 20/09/2006, Rv. 594136 – 01; vedi anche Sez. U, n. 28332 del 05/11/2019, Rv. 655594 – 01; Sez. U, n. 156 del 09/01/2020, Rv. 656657 – 01);
il ricorrente quindi per censurare validamente la statuizione di inammissibilità dell’impugnazione per difetto di specificità, ha l’onere di precisare in ricorso le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d’appello, non potendosi limitarsi a rinviare all’atto di gravame ma dovendo piuttosto riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Sez. 6 – 1, n. 15820 del 23/07/2020, Rv. 658711 – 01); con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 644 c.p. e prospettano il costo dell’anatocismo come raffinato espediente del fenomeno dell’usura e come elemento fondamentale del tasso effettivo globale.
il motivo cade consequenzialmente alla dichiarazione di inammissibilità del primo motivo, che preclude ogni altra censura attinente al merito;
in ogni caso, i ricorrenti si riferiscono direttamente alle risultanze istruttorie senza dar conto della loro collocazione in atti e senza soddisfare con la trascrizione il requisito di autosufficienza, chiamando la Corte di legittimità all’esame diretto delle fonti di prova;
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese in difetto di costituzione delle parti intimate.
PQM
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021