LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17143/2020 proposto da:
D.L., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Di Luzio Concetta, giusta procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (c.f. *****), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata il 29/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.
RILEVATO
CHE:
1. il Tribunale di L’Aquila ha rigettato le domande di protezione internazionale o umanitaria proposte dal cittadino gambiano D.L., nato in ***** e trasferitosi in Guinea Bisseau, nella regione di Kaabu per studiare in una scuola coranica, ritenendo credibile la vicenda narrata (in base alla quale questi sarebbe fuggito in seguito alle vessazioni subite dal maestro della scuola coranica) ma insussistenti i presupposti delle tre forme di protezione invocate;
2. avverso detta decisione il ricorrente propone ricorso per cassazione articolato su quattro motivi; il Ministero intimato non ha svolto difese.
CONSIDERATO
CHE:
2.1. il primo motivo denunzia “omesso e insufficiente esame circa un fatto decisivo”, poiché (testualmente) “la Corte territoriale ha adottato un processo logico giuridico errato poiché ha valutato in maniera inesatta le risultanze dell’istruttoria”;
2.2. il secondo mezzo censura la violazione dell’art. 2697 c.c., nonché del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 6, 7, 8 e art. 14, comma 1, lett. b), “per avere la Corte territoriale omesso di verificare se ed in quale misura la situazione personale del ricorrente potesse in ogni caso essere oggetto di una forma di protezione internazionale”;
2.3. il terzo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo “in relazione agli artt. 61,115,116,117 e 119 c.p.c.”, in uno ad altre norme, “per avere la Corte territoriale omesso l’ammissione di mezzi di prova del ricorrente, che avrebbero provato la situazione di pericolo, data dalla sua condizione personale e famigliare”;
2.4. il quarto mezzo prospetta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5, 5 e 19, nonché D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3, “per non avere la Corte territoriale riconosciuto la protezione umanitaria”;
3. preliminarmente all’esame dei motivi va rilevata l’inammissibilità del ricorso poiché privo dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali di causa richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 3);
3.1. si tratta invero di un requisito essenziale, poiché l’esposizione sommaria dei fatti non solo processuali (nella specie presente) ma anche sostanziali della vicenda è funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass. 10072/2018, 7025/2020);
3.2. è stato altresì precisato che la mancanza di detto requisito “non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione” (Cass. Sez. U, 11308/2014); più in generale, con riguardo all’analogo requisito di ammissibilità di contenuto-forma previsto dall’art. 366 c.p.c., n. 6), si è osservato che “non contrasta con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la disciplina del ricorso per cassazione”, i cui requisiti “sono individuati in modo chiaro (tanto da doversi escludere che il ricorrente in cassazione, tramite la difesa tecnica, non sia in grado di percepirne il significato e le implicazioni) ed in armonia con il principio della idoneità dell’atto processuale al raggiungimento dello scopo, sicché risultano coerenti con la natura di impugnazione a critica limitata propria del ricorso per cassazione e con la strutturazione del giudizio di legittimità quale processo sostanzialmente privo di momenti di istruzione” (Cass. 27/2020);
4. il superiore rilievo assorbe gli ulteriori profili di manifesta inammissibilità dei singoli motivi, i quali, oltre a fare costante riferimento alla decisione di una “Corte territoriale” (in luogo del tribunale a quo), risultano del tutto generici e privi di autosufficienza;
5. la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso non richiede statuizione sulle spese, per l’assenza di difese dell’intimato;
6. sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019 e 4315/2020).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021
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