LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7084-2018 proposto da:
S.A., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FREGENE 13, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA D’ANGELO, rappresentati e difesi dall’avvocato ALFONSO SALVATORE;
– ricorrenti –
contro
TOWER AUTOMOTIVE ITALY S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PETRACCA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERGIOVANNI MANDRUZZATO;
P.C.M.A. – PLASTIC COMPONENTS AND MODULES AUTOMOTIVE S.P.A. (già
ERGOM AUTO MOTIVE S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO AMENDOLITO, MARIA DI BIASE, GRAZIA FAZIO;
FCA MELFI S.P.A., (già S.A.T.A. S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO AMENDOLITO, MARIA DI BIASE, GRAZIA FAZIO;
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ITALY S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO AMENDOLITO, MARIA DI BIASE, GRAZIA FAZIO;
– controricorrenti –
e contro
LEAR CORPORATION ITALIA S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 151/2017 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 12/09/2017 R.G.N. 632/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.
RILEVATO
che:
1. con sentenza n. 151/2017 la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda dei lavoratori in epigrafe intesa alla costituzione, ai sensi dell’art. 2932 c.c., di un rapporto di lavoro con le società convenute ed alla condanna al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale dell’accordo sindacale, in data 15/10/2004, che prevedeva un diritto di precedenza dei dipendenti addetti allo stabilimento della Valeo Cavi Sud, definitivamente chiuso, ad essere assunti da Sata s.p.a o da altre società dell’indotto automobilistico dell’area industriale di Melfi in relazione all’aumento del fabbisogno di organico conseguente all’incremento dei volumi produttivi;
2. la Corte di merito, rilevato il giudicato formatosi sulla questione relativa all’insussistenza dei presupposti per una sentenza ex art. 2932 c.c. (in conseguenza del rigetto del ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva con la quale la Corte distrettuale aveva respinto la domanda di pronunzia costitutiva) e osservato che l’odierno giudizio verteva soltanto sulla sussistenza di un danno patrimoniale riveniente dalla condotta delle società appellanti e sulla sua risarcibilità “esclusi dalla sentenza definitiva oggi appellata” ha respinto la pretesa risarcitoria argomentando dall’assenza di prova del danno, di natura precontrattuale, consistente nella perdita di occasioni di lavoro, astrattamente configurabile nella fattispecie; in particolare ha escluso la possibilità di identificare il danno con le retribuzioni maturate e non corrisposte dalla data dell’inadempimento sino all’assunzione in quanto ciò avrebbe in concreto implicato il riconoscimento dell’obbligo di stipulare il contratto ex art. 2932 c.c. a carico delle società convenute;
3. per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso S.A., + ALTRI OMESSI, sulla base di quattro motivi precisando che la domanda era diretto nei confronti delle sole società FCA Melfi s.r.l. (già SATA s.p.a.), Fiat Chrysler Automobiles Italy s.p.a. (già FIAT Auto s.p.a.) mentre la notifica del ricorso alle altre società era finalizzata alla integrazione del contraddittorio; le intimate FCA Melfi s.r.l. (già SATA s.p.a.), Fiat Chrysler Automobiles Italy s.p.a. (già FIAT Auto s.p.a.) Tower Auto Motive Italy s.r.l. e PCMA s.p.a., hanno ciascuna resistito con controricorso; Lear Corporation Italia s.r.l., non ha svolto attività difensiva;
hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. parte ricorrente e Fiat Chrysler Automobiles Italy s.p.a., FCA Melfi s.p.a., Tower Auto Motive Italy s.r.l. e PCMA s.p.a..
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2932 e 1218 c.c. in relazione alla accertata, con sentenza passata in giudicato, ineseguibilità in forma specifica dell’accordo sindacale/contratto preliminare in favore di terzi, accordo che perciò è da ritenersi produttivo delle sole conseguenze risarcitorie per il danno causato dall’inadempimento dell’obbligazione dichiaratamente assunta con l’accordo medesimo; sostiene che dalla sentenza impugnata emergeva, comunque, l’accertamento relativo alla validità dell’accordo ed al verificarsi della condizione di efficacia dello stesso e che pertanto il rigetto della domanda di risarcimento del danno si poneva in contrasto con le norme richiamate ed in particolare con il fatto che, come chiarito dalla SC, quando non sia esperibile il rimedio della esecuzione in forma specifica il lavoratore ha diritto all’integrale risarcimento del danno;
2. con il secondo motivo di ricorso deduce omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti nonché vizio insanabile della decisione per mancanza assoluta della motivazione di rigetto della domanda risarcitoria del danno da inadempimento dell’obbligo di assunzione, o in alternativa, per il “contrasto” da ritenersi clamoroso ed irragionevole, oltre che irriducibile fra affermazioni fra loro inconciliabili in relazione agli effetti della “incoercibilità” dell’obbligo di assunzione ex art. 2932 c.c. sulla pretesa risarcitoria”;
3. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. denunziando omessa pronunzia sulle conseguenze dell’inadempimento dell’obbligo di assunzione, non eseguibile ai sensi dell’art. 2932 c.c.;
4. con il quarto motivo di ricorso deduce omessa pronunzia sulla eccezione di giudicato proposta dalle appellanti relativa agli effetti del passaggio in giudicato della sentenza n. 520/2013 della stessa Corte, sulla questione di validità ed efficacia dell’accordo sindacale/contratto preliminare. Assume che tale decisione confermava il diritto al risarcimento del danno da inadempimento e che nelle note autorizzate per l’udienza del 10.3.2016 era stata espressamente richiesta una pronunzia sugli effetti del giudicato sulle questioni (validità ed efficacia dell’obbligo) trattate e valutate nella sentenza n. 520/2013.
5. il primo motivo di ricorso è inammissibile;
5.1. la sentenza impugnata, premesso il giudicato sulla insussistenza delle condizioni per la costituzione di un rapporto di lavoro ex art. 2932 c.c. sulla base dell’accordo sindacale 15/10/2004, in ordine alla domanda di risarcimento del danno da inadempimento ha richiamato proprio precedente (causa di appello inscritta al n. RG 333/2013) del quale ha trascritto le parti ritenute salienti; tale pronunzia a sua volta richiamava ulteriore precedente della medesima Corte di appello (sentenza n. 520/2013) in tema di contenuto dell’accordo 15/10/2004 e degli effetti del mancato adempimento avente; in sintesi, dalla sentenza qui impugnata e dal richiamo in essa operato ai propri precedenti si evince che la Corte distrettuale, sul presupposto della natura precontrattuale o da perdita di chances del danno risarcibile nella fattispecie ha ritenuto non dimostrato il relativo pregiudizio stante la mancanza di prova della sua sussistenza in termini di occasioni di lavoro perse nella attesa dell’assunzione da una delle aziende firmatarie dell’accordo o di altra utilità economica e ritenuta l’impossibilità di identificare il danno con le retribuzioni maturate e non corrisposte dalla data dell’inadempimento e sino all’assunzione perché ciò sarebbe equivalso, di fatto, a riconoscere la sussistenza dell’obbligo di stipulare il contratto ai sensi dell’art. 2932 c.c. “facendo rientrare dalla finestra quello che è uscito dalla porta”;
5.2. tanto premesso si osserva che il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità in quanto: non è sorretto, in violazione del disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 dalla esposizione del fatto processuale con particolare riferimento alla domanda risarcitoria articolata in primo grado ed ai relativi presupposti qualificanti; non si confronta con l’affermazione del giudice di appello che non ha negato la astratta configurabilità di un danno, di natura precontrattuale collegato all’inadempimento dell’accordo ma ha ritenuto che in concreto non vi fosse prova del pregiudizio ad esso connesso; la sentenza impugnata non contiene alcuna affermazione in contrasto con la giuridica possibilità del risarcimento del danno laddove non sia possibile una pronunzia costitutiva del rapporto di lavoro ex art. 2932 c.c.;
6. il secondo motivo di ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato; si premette che la formale denunzia di omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, risulta in concreto preclusa, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., u.c., dalla esistenza di “doppia conforme”, non avendo parte ricorrente indicato, come suo onere, le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse erano tra loro diverse (Cass. n. 20994 del 2019, Cass. n. 210 del 2018, Cass. n. 19001 del 2016, Cass. 5528 del 20149); inoltre, la censura non è articolata in conformità dell’attuale configurazione del vizio motivazionale il quale esige che il fatto del quale è denunziato omesso esame costituisca un fatto in senso storico-fenomenico e non, come in concreto dedotto, l’oggetto del ricorso in appello (v. ricorso per cassazione, pag.24); in relazione all’ulteriore censura intesa a denunziare, in sintesi, apparenza di motivazione in relazione al rigetto della domanda risarcitoria si rileva la insussistenza del vizio denunziato posto che la Corte ha motivato ampiamente le ragioni del rigetto della domanda risarcitoria rinvenibili in sostanza nell’assenza di allegazione e prova del pregiudizio scaturente dall’inadempimento dell’accordo;
7. il terzo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità;
7.1. è noto che nel caso in cui chi ricorre per cassazione denunzi, come nel caso di specie, “error in procedendo” del giudice di merito alla Corte di legittimità è tenuta, nella relativa verifica, a procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (Cass. n. 21421/2014, n. 254/2006, n. 11755/2004); l’esercizio di tale potere – dovere presuppone, tuttavia, l’ammissibilità del motivo, sicché, laddove sia stata denunciata la falsa applicazione della regola del “tantum devolutum quantum appelatum”, è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell’atto d’appello con cui le censure ritenute inammissibili per la loro novità sono state formulate (Cass. n. 23834/2019, n. 11738/2016, n. 19410/2015, n. 15367/2014);
7.2. parte ricorrente non ha assolto a tale onere posto che non ha dimostrato mediante trascrizione degli atti del giudizio di merito nelle parti di pertinenza se ed in che termini era stata formulata la domanda di risarcimento del danno – diversa da quella presa in esame dal giudice di merito – in relazione alla quale denunzia omessa pronunzia, a quali presupposti essa era ancorata, di quali voci era stato chiesto il ristoro; neppure chiarisce con riferimento alle censure articolate nell’atto di appello le specifiche ragioni di critica alla sentenza di primo grado; la tecnica di redazione del ricorso per cassazione, connotata da un continuo rinvio per relationem agli atti di causa, dalla trascrizione solo di alcune frasi tratte dagli atti di riferimento, non consente la verifica demandata con il motivo in oggetto, sulla base del solo esame del ricorso per cassazione senza necessità di integrative, come prescritto al fine della valida censura della sentenza impugnata (Cass. n. 12761 del 2004, Cass. Sez. Un. 2602 del 2003, Cass. n. 4743 del 2001);
8. per ragioni analoghe deve essere affermata la inammissibilità del quarto motivo di ricorso, dovendo ulteriormente rimarcarsi la incongruità del richiamo alle richieste formulate nelle note difensive posto che per la configurabilità della omessa pronunzia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. si richiede la proposizione di domanda ritualmente e tempestivamente proposta laddove, per definizione, una domanda formulata solo nelle note difensive è da ritenere tardiva;
9. in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto; le spese di lite sono regolate secondo soccombenza in favore delle controricorrenti nei cui confronti era dichiaratamente diretta la domanda formulata con il ricorso per cassazione, vale a dire le sole società FCA Melfi s.r.l. (già SATA s.p.a.), Fiat Chrysler Automobiles Italy s.p.a. (già FIAT Auto s.p.a.) e non anche le altre controricorrenti nei confronti delle quali la notifica del ricorso per cassazione aveva la sola finalità di mera litis denuntiatio e non aveva comportato l’acquisizione della qualità di parte (Cass. n. 5508 del 2016, Cass. 2208 del 2012);
10. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore di FCA Melfi s.r.l. e Fiat Chrysler Automobiles Italy s.p.a., in Euro 4.000, 00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, ciascuna Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021