LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28617-2017 proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO ALESII, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
R.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2104/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/05/2017 R.G.N. 2952/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.
RILEVATO
CHE:
Il Tribunale di Roma, su istanza della R.F.I. s.p.a., intimava a R.G. ex art. 633 c.p.c. il pagamento della somma di Euro 147.056,52 a titolo di retribuzioni non corrisposte ed indennità sostitutiva della reintegrazione, corrispostagli in esecuzione della sentenza di primo grado del Tribunale di Civitavecchia, successivamente riformata in appello;
in seguito alla proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal R., il Tribunale condannava l’opponente alla corresponsione in favore di R.F.I. s.p.a. della minor somma di Euro 108.458,55 corrispondente all’importo percepito dal lavoratore, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali;
detta pronunzia veniva confermata dal giudice del gravame che fondava il proprio convincimento sulla base dei consolidati dicta della giurisprudenza di legittimità in base ai quali, quando il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali, in misura superiore al dovuto, può ripetere dall’accipiens solo gli importi dal predetto percepiti;
avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. sulla base di due motivi illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c.;
la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
CHE:
1.con il primo motivo si denuncia nullità parziale della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 359 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Si critica la pronuncia della Corte distrettuale per motivazione apparente, palesando la stessa una mancanza assoluta di motivi ed una struttura argomentativa tale da non consentire di individuare la ratio decidendi;
si deduce che la motivazione per relationem alla pronuncia di primo grado, nella specie è da ritenersi illegittima, essendosi limitato il giudice del gravame ad un recepimento acritico della motivazione, privo di alcuna esplicazione delle ragioni di conferma della pronuncia in relazione ai motivi di censura formulati;
2. il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, comma 1, lett. d) bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
si deduce che, secondo diverso orientamento della Corte di legittimità, da un canto il lavoratore che abbia indebitamente percepito una somma dal datore di lavoro sia tenuto a rimborsare a quest’ultimo solo l’importo netto effettivamente entrato nella sua disponibilità patrimoniale, dall’altro il datore di lavoro può recuperare le somme indebitamente erogate al lavoratore al lordo delle ritenute fiscali in considerazione del diritto al rimborso dell’imposta sussistente direttamente in capo al prestatore di lavoro;
3. i motivi, che possono congiuntamente trattarsi siccome connessi, sono privi di fondamento;
occorre premettere che in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (vedi Cass. 14/2/2020 n. 3819);
ma detta carenza non è riscontrabile nella fattispecie qui scrutinata, in cui la Corte distrettuale ha respinto la censura proposta dalla società con riferimento alla “limitazione della condanna restitutoria al netto delle ritenute fiscali e previdenziali” disposta dal giudice di prima istanza, mostrando di conoscere e condividere l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in base al quale “in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto “ex tunc” dell’obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto, ricade nel raggio di applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell’amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell’obbligo” (vedi Cass. 25/7/2018 n. 19735);
il riferimento al tenore della decisione di primo grado è stato veicolato mediante il recepimento dei principi affermati dalla Suprema Corte in subiecta materia, rendendo ragione dei motivi della conferma della decisione stante la identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, e così sottraendosi la motivazione, alla censura formulata con il primo motivo; infatti, quando la motivazione richiama un orientamento giurisprudenziale consolidato, riportando anche le massime in cui esso si è espresso, la motivazione deve ritenersi correttamente esposta da tale richiamo, che rinvia – in evidente ossequio al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che giustifica ampiamente la mancata ripetizione delle argomentazioni di un orientamento giurisprudenziale consolidato, ove condivise dal giudicante e non combattute dal litigante con argomenti nuovi – alla motivazione risultante dai provvedimenti richiamati, sicché il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto “per relationem”, per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto è conoscibile (vedi per tutte Cass. 3/7/2015 n. 13708);
peraltro, gli approdi ai quali è pervenuto il giudice di seconda istanza sono stati anche di recente ribaditi: al riguardo si rinvia a Cass. 20/5/2019 n. 13530 e Cass. 16/1/2019 n. 990, che hanno puntualizzato come ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, sono legittimati a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso delle somme non dovute, e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario, sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. “sostituto di imposta”) sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) e che il datore di lavoro non possa pretendere di ripetere somme al lordo delle ritenute fiscali, allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente;
nel caso in esame è incontroverso che le ritenute fiscali non siano state versate direttamente al lavoratore, onde il datore di lavoro, a prescindere da ogni altra considerazione, non avrebbe potuto ripeterle nei confronti del dipendente perché da questo non percepite;
alla stregua delle sinora esposte considerazioni, il ricorso è respinto;
quanto alla regolazione delle spese inerenti al presente giudizio, non va emessa alcuna statuizione, posto che la parte intimata non ha svolto ò alcuna attività difensiva;
trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021
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