Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3142 del 09/02/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI U.L.C. Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9529-2020 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAOVUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato POLA LUISA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3235/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata l’01/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

rilevato che:

con ordinanza del 10/11/2017 il Tribunale di Venezia ha rigettato la richiesta di protezione internazionale ed umanitaria proposta da C.M., cittadino del Senegal;

il richiedente, originario della zona del Casamance, aveva narrato di essere stato intercettato da un gruppo di ribelli mentre stava commerciando arachidi con il suo datore di lavoro; che costoro li avevano sequestrati per un giorno, bruciato il camion su cui viaggiavano, avevano rubato il denaro e sequestrato i suoi documenti restituendogli solo una fotocopia; il tutto al fine di reclutarlo nelle loro milizie, minacciandolo di morte a tal fine;

con sentenza del 1/8/2019 la Corte di appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto dal C. con aggravio delle spese del grado;

avverso la predetta sentenza, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione C.M. con atto notificato il 20/2/2020 svolgendo quattro motivi, al quale ha resistito il Ministero dell’Interno con memoria del 10/4/2020, depositata al fine di prender parte ad eventuale discussione orale; è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata;

ritenuto che: con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5 (rectius 3), il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, perchè, quanto alla richiesta di protezione sussidiaria la Corte di appello non aveva applicato il principio dell’onere probatorio attenuato e non aveva valutato la credibilità del richiedente asilo secondo i parametri legali, basando la sua valutazione esclusivamente su di un ragionamento soggettivo, solo apparentemente motivato;

il motivo è manifestamente fondato perchè la decisione della Corte veneziana è sorretta da una motivazione del tutto apparente;

infatti la Corte di appello ha bollato il racconto del richiedente asilo come “frutto dijà ntasia” e ha ritenuto che fossero state riferite “circostane inverosimili”, senza indicare, tantomeno in modo specifico, le ragioni per cui riteneva inverosimile il racconto dell’episodio di aggressione riferito dal richiedente, e ha per giunta esaminato solo parzialmente le deduzioni del ricorrente circa la vicenda personale, poichè il richiedente asilo aveva anche narrato di una strage occorsa quando aveva nove anni, in cui erano morti lo zio paterno, sua moglie e il loro bimbo neonato e sua madre aveva perso una gamba, di attacchi subiti dal suo villaggio ad opera dei ribelli del MFDC quando aveva 15 anni e di ulteriori attacchi dopo l’episodio dell’aggressione del 2009-2010; l’evidenziata mera apparenza di motivazione appare tanto più grave in quanto volta ad esprimere un giudizio difforme da quello formulato dal Giudice di primo grado che aveva invece ritenuto credibile il narrato;

con il secondo motivo proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in quanto la Corte aveva escluso una situazione di violenza generalizzata e un conflitto armato nella zona di provenienza del ricorrente facendo riferimento ad un rapporto “Country report on human rights 2018” del 13/3/2019, senza indicare fonte e contenuto dell’informazione e così impedendo qualsiasi controllo in proposito;

anche il secondo motivo è manifestamente fondato;

la Corte di appello ha citato in modo gravemente incompleto la fonte informativa utilizzata, indicandone solo il titolo, senza menzionare l’autore o l’ente di provenienza, neppur localizzata o localizzabile negli atti processuali;

era quindi impossibile verificare l’origine e il contenuto dell’informazione, cosa tanto più grave a fronte della cooperazione istruttoria documentale espletata dal ricorrente, che aveva prodotto una pubblicazione UHNCR del settembre 2011, un rapporto di Amnesty International 2015-2016, un rapporto US Department of State 25/6/2015 e le COI della Commissione Nazionale per il diritto d’asilo del 2016 e del 2017;

nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni sociopolitiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche come pure omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, in tale ipotesi incorrendo la pronuncia nel vizio di motivazione apparente (Sez. 1, n. 13255 del 30/06/2020, Rv. 658130 – 01; Sez. 1, n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174 – 01; Sez. 2, n. 9230 del 20/05/2020, Rv. 657701 – 01; Sez. 3, n. 22528 del 16/10/2020, Rv. 659032 – 01);

in particolare, in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente; al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti aggiornate in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Sez. 6-1, n. 11312/2019, Rv. 653608-01; Sez. 1, n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174 -01; Sez. 1, n. 13449 del 17/05/2019, Rv. 653887 – 01; Sez. 2, n. 9230 del 20/05/2020, Rv. 657701 – 01; Sez. 6 – 1, n. 11312 del 26/04/2019, Rv. 653608 – 01; Sez. 1, n. 11096 del 19/04/2019, Rv. 656870 – 01);

il dovere di approfondimento istruttorio comporta l’assunzione di informazioni specifiche, attendibili e aggiornate, non risalenti rispetto al tempo della decisione e la necessità di riportare, nel contesto della motivazione svolta, le fonti di informazione utilizzate a fondamento e giustificazione del convincimento espresso dal giudice;

non possono ritenersi fatti di comune e corrente conoscenza quelli verificatisi in progresso di tempo nei Paesi estranei a quelli della Unione Europea; la mancata indicazione delle fonti specificamente utilizzate dal giudice per fondare la decisione assunta implica, in buona sostanza, che quest’ultima esprima una valutazione meramente soggettiva e comporta conseguentemente un difetto di motivazione o una motivazione meramente apparente;

il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, richiamato dall’art. 35-bis, comma 9 dello stesso decreto quanto alla fase giurisdizionale, richiede l’esame di ciascuna domanda alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dall’EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa;

è pur vero che la predetta l’indicazione delle fonti non ha carattere esclusivo, ben potendo le informazioni sulle condizioni del Paese estero essere tratte da concorrenti canali di informazione, quali ad esempio, i siti internet delle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell’aiuto e della cooperazione internazionale (Sez. 1, n. 13253 del 30/06/2020, Rv. 658089 01; Sez. 1, n. 13449 del 17/05/2019, Rv. 653887 – 01; Sez. 6 – 1, n. 16202 del 24/09/2012, Rv. 623728 – 01);

non possono mancare, però, nè l’indicazione del soggetto che ha elaborato il contenuto informativo, indispensabile per la valutazione preliminare della serietà, autorevolezza e dell’attendibilità dei dati forniti, nè una sintetica citazione della fonte, indispensabile per la verifica a posteriori di quanto si assume esservi stato attinto;

il terzo e il quarto motivo di ricorso, proposti rispettivamente ex art. 360 c.p.c., n. 4 ed ex art. 360 c.p.c., n. 5, in tema di protezione umanitaria, per denunciare motivazione meramente apparente e omessa valutazione di fatti decisivi, restano assorbiti per effetto dell’accoglimento dei primi due motivi di ricorso;

ritenuto pertanto che il ricorso debba essere accolto con riferimento ai primi due motivi, assorbiti il terzo e il quarto, con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti il terzo e il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472