LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27182/2015 proposto da:
S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE DI PARDO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PROVINCIA DI CAMPOBASSO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 83/2015 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 14/05/2015 R.G.N. 161/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/06/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.
RILEVATO
Che:
1. La Corte d’Appello di Campobasso confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da S.D. nei confronti della Provincia di Campobasso per l’accertamento del diritto ad essere assunto in ruolo con profilo di istruttore direttivo informatico dal 17 settembre 2008, per scorrimento della graduatoria di concorso approvata con determina dirigenziale del 14 ottobre 2002 (n. 3739).
2. La Corte territoriale respingeva la tesi del S., secondo cui il diritto alla assunzione derivava dallo scorrimento già disposto nei confronti del candidato che lo precedeva in graduatoria – signor Q. – il cui rapporto di lavoro era terminato in data 17 settembre 2008 per invalidità del titolo di studio.
3. Osservava che per la sussistenza del diritto della assunzione era necessaria la manifestazione della volontà della amministrazione di coprire il posto, che era invece rimasto vacante dopo la mancata assunzione del Q..
4. Al più poteva ritenersi l’obbligo della Pubblica amministrazione di avvalersi della graduatoria, entro il termine di efficacia della stessa, piuttosto che procedere alla indizione di una nuova procedura concorsuale ma la esistenza di una graduatoria, pur valida ed efficace, non obbligava la amministrazione ad assumere gli idonei non vincitori in relazione a posti che essa non intendeva coprire.
5. La provincia aveva rappresentato che prima ancora della dichiarazione di invalidità del titolo di studio del Q., la Corte dei Conti aveva mosso rilievi per l’ingiustificata crescita della spesa per il personale (nota del 12 settembre 2008); l’agire della Provincia, che si conformava alle prescrizioni della Corte dei Conti, costituiva, in aggiunta alle suddette considerazioni, una legittima ragione della mancata assunzione del S..
6. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza S.D., affidato ad un unico motivo di censura; la Provincia di Campobasso è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di censura il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché dell’art. 1336 c.c., assumendo di avere maturato il diritto soggettivo alla assunzione in ragione della determinazione della amministrazione di coprire il posto vacante attraverso lo scorrimento della graduatoria.
2. Ha richiamato le Delib. assunte dalla Provincia (Delib. 12 settembre 2001, n. 2869; Delib. 15 maggio 2007, n. 85 e Delib. 18 ottobre 2007, n. 256) ed ha censurato la sentenza impugnata per avere ritenuto necessaria la manifestazione della volontà di scorrere la graduatoria nei suoi diretti confronti.
3. Ha assunto che la volontà della amministrazione di coprire il posto vacante e disponibile mediante scorrimento della graduatoria non può che essere impersonale; era pertanto necessario, piuttosto, un atto formale e motivato per revocare il già deliberato scorrimento. Ne’ poteva impedire la assunzione il generico riferimento alle prescrizioni delle Corte dei Conti, in assenza di prova delle spese effettivamente sostenute, al netto dei pensionamenti.
4. Nello stesso senso ha dedotto che gli idonei della graduatoria di una procedura concorsuale si trovano nella medesima posizione rispetto all’ente che ha bandito il concorso sicché non occorre una proposta di assunzione nominativa o personalizzata.
5. Il ricorso è inammissibile.
6. Giova premettere che per pacifica giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SU 22 agosto 2019 n. 21607; Cass. SU 20/10/2017, n. 24878; Cass. Sez. Un. 29/12/2016, n. 27460) i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di un concorso pubblico ancora efficace possono ricorrere alla giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui possano vantare un diritto perfetto all’assunzione, derivante da una decisione dell’Amministrazione di coprire i posti vacanti mediante scorrimento della precedente graduatoria e la contestazione abbia ad oggetto le modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria del concorso espletato.
7. La decisione della amministrazione di coprire un determinato numero di posti vacanti utilizzando la graduatoria rimasta efficace, una volta assunta, vincola dunque l’amministrazione a darvi corso. In tale quadro è stato affermato che la domanda avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa a dare corso allo scorrimento della graduatoria già deliberato verte sul diritto alla assunzione (Cass. Sez. lav. 2 novembre 2017 n. 26104 e giurisprudenza ivi citata).
8. Dalla situazione sin qui descritta va distinta, tuttavia, l’ipotesi in cui il preteso diritto allo scorrimento della graduatoria sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo che disponga di non coprire più – (o di coprire diversamente, come nel caso di indizione di un nuovo concorso) – il posto resosi vacante anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente espletato; in tale eventualità si è in presenza di una contestazione che investe l’esercizio del potere dell’amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi del D.P.R. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4 (Cass. SU 22 agosto 2019 n. 21607; Cass. Sez. Un. 20/10/2017, n. 24878).
9. Nella fattispecie di causa la Corte territoriale nella sentenza impugnata ha dato atto che il deliberato scorrimento della graduatoria per l’assunzione di un istruttore direttivo informatico era stato attuato con la nomina in ruolo del candidato utilmente collocato in graduatoria e che in seguito il costituito rapporto di lavoro era cessato per effetto dell’invalidità del titolo di studio; all’esito la amministrazione non aveva ritenuto di procedere ad ulteriore scorrimento, lasciando il posto vacante (per i rilievi sulla spesa per il personale della Corte dei Conti).
10. Ne deriva che il deliberato scorrimento della graduatoria aveva esaurito i suoi effetti; di ciò è conferma nel D.P.R. n. 3 del 1957, art. 8, u.c., a tenore del quale: “Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l’amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l’ordine della graduatoria stessa”.
11. Dalla norma si ricava, infatti, che tanto nel caso di rinuncia o dimissioni che in quello di decadenza del vincitore della procedura concorsuale per procedere ad ulteriori nomine in ruolo occorre una nuova manifestazione di volontà della amministrazione.
12. A tale situazione è sovrapponibile il caso di rinuncia, decadenza o dimissioni del candidato individuato all’esito dello scorrimento della graduatoria ancora efficace, posto che la Delib. di scorrimento della graduatoria compendia in sé gli effetti dell’intera procedura concorsuale.
13. Il ricorso proposto è fondato su un dato storico diverso da quello accertato in sentenza; il ricorrente omette infatti di considerare il fatto della intervenuta decadenza dalla nomina del candidato che lo precedeva nella graduatoria.
14. Ne deriva la inammissibilità delle censure proposte in punto di diritto.
15. Non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione della parte intimata.
16. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto(Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021