Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31436 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29673/2017 proposto da:

MANPOWER S.R.L., (già MANPOWER S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA FRANCESCO MOROSINI 12, presso lo studio dell’avvocato IVAN CARPIGO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA LUISA CAIMMI;

– ricorrente –

contro

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 66, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ENRICO ARCIERI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 470/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/06/2017 R.G.N. 903/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI.

RILEVATO

Che:

P.L., dipendente della s.r.l. Manpower, da ultimo con inquadramento al primo livello del c.c.n.l. di categoria, impugnava dinanzi al Tribunale di Firenze il trasferimento comunicatogli dall’azienda nel luglio 2013 (e con effetto dal 30.9.13) dalla filiale “hub” di *****, dove svolgeva mansioni di “District Manager”, a quella di ***** dove avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di “Sales & Service manager”.

La società motivava il trasferimento con il dedotto incremento della filiale di *****, ove sarebbe rimasta scoperta la mansione di “Sales & Service manager” nonché con la riorganizzazione della sede “hub” di *****, circostanze entrambe contestate dal P..

Il Tribunale dichiarò l’illegittimità del trasferimento anche perché comportante una dequalificazione del lavoratore, ordinando alla società la reintegra di questi nel suo posto di lavoro.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Manpower; resisteva il P..

Con sentenza depositata il 15.6.17, la Corte d’appello di ***** respingeva il gravame, ritenendo, all’esito dell’istruttoria svolta, che alla data del trasferimento, il ruolo di “Sales & Service Manager” presso la filale di ***** non fosse scoperto e che non vi era comunque stato un incremento del lavoro della detta filiale, mentre vi fu comunque un sostanziale demansionamento del P..

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la soc. Manpower, affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste il P. con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

1.- Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e art. 41 Cost; artt. 1175,1375 e 2697 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto illegittimo il trasferimento 30.9.13 del P., non considerando che la scelta dell’imprenditore non deve presentare il carattere dell’inevitabilità essendo sufficiente che il provvedimento concreti una delle scelte imprenditoriali possibili e ragionevoli sul piano tecnico, organizzativo e produttivo (nella specie la flessione di profitto e la perdita di numerosi clienti riscontrate presso l’HUB di *****, che comportarono la necessità di una riorganizzazione dello stesso, inserendo in tale struttura una risorsa, il P., in possesso delle competenze per ricoprire il ruolo di “Sales and Service Manager”).

Lamenta che nella specie la Corte di merito sindacò una discrezionale scelta aziendale.

Lamenta altresì il contrasto della sentenza impugnata col nuovo testo dell’art. 2103 c.c., derivante dal D.Lgs. n. 81 del 2015, applicabile in tesi al caso de quo ratione temporis e legittimante lo spostamento del lavoratore a mansioni che appartengano allo stesso livello di inquadramento ancorché non “aderenti alla specifica competenza acquisita del dipendente nello svolgimento delle precedenti mansioni”, eliminando in sostanza il concetto di equivalenza professionale.

Il motivo è in buona parte inammissibile e per il resto infondato.

La censura, infatti, si risolve, quanto alla prima parte, in una pretesa rivalutazione dei fatti accertati dalla sentenza impugnata (ivi compresa l’interpretazione della lettera di trasferimento), in contrasto col novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che non può riguardare un erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie ovvero il travisamento di fatti comunque esaminati nella decisione impugnata (cfr. Cass. sez. un. 22398/16).

Deve invero considerarsi (cfr. di recente Cass. n. 13798/17, Cass. n. 21455/17) che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), sicché quest’ultimo, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata (ipotesi non ricorrente nella fattispecie); al contrario, il sindacato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (oggetto della recente riformulazione interpretata quale riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione: ex aliis, Cass. sez.un. 7 aprile 2014, n. 8053), coinvolge un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti (ipotesi ricorrente nel caso in esame). Ne consegue che mentre la sussunzione del fatto incontroverso nell’ipotesi normativa è soggetta al controllo di legittimità, l’accertamento del fatto controverso e la sua valutazione (rimessi all’apprezzamento del giudice di merito) ineriscono ad un vizio motivo, pur qualificata la censura come violazione di norme di diritto, vizio limitato al generale controllo motivazionale (quanto alle sentenze impugnate depositate prima dell’11.9.12) e successivamente all’omesso esame di un fatto storico decisivo, in base al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Nella specie risulta peraltro applicabile la preclusione di cui all’art. 348 ter c.p.c., avendo la sentenza d’appello confermato l’accoglimento della domanda del P. sulla base delle medesime ragioni evidenziate dal primo giudice.

Per il resto il nuovo testo dell’art. 2103 c.c., riguardando diritti fondamentali e costituzionalmente protetti dei lavoratori, in assenza di specifica diversa disciplina, non può applicarsi che a far data dal 25/06/2015 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2015), ex art. 11 D.Lgs..

2.- Con secondo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1 nn. 3 e 5, una omessa, errata ed insufficiente valutazione delle prove e dei fatti controversi, anche ex art. 115 c.p.c..

Il motivo è inammissibile censurando apertamente accertamenti ed apprezzamenti di fatto, anche in ordine alle testimonianze escusse, svolti dal giudice del merito nella vigenza del novellato art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5.

3.- Con terzo motivo la società denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta.

Il motivo è infondato ove si consideri (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 16214/19) che il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” risulti priva di fondamento.

La prova di tali requisiti è a carico del ricorrente che non può quindi limitarsi, come nella specie, a riprodurre semplicemente, nel presente ricorso, i capitoli di prova.

4.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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