LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20965/2018 proposto da:
D.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RIMINI 14, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA CARUSO, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO SORBELLO;
– ricorrente principale –
contro
CASA DI CURA CRISTO RE S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CORRADO MARTELLI;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 164/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 07/05/2018 R.G.N. 549/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.
RILEVATO
Che:
La Corte d’appello di Messina confermava la pronuncia del giudice di prima istanza che aveva accolto la domanda proposta da D.R. nei confronti della Casa di Cura Cristo Re s.r.l. volta a conseguire la declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato in data 20/10/2008 con gli effetti risarcitori e reintegratori sanciti dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, pro tempore vigente, disponendone la riforma unicamente quanto al regime delle spese che venivano integralmente compensate;
nel pervenire a tale convincimento la Corte distrettuale, all’esito di un’ampia ricognizione del quadro probatorio acquisito e dopo avere escluso che alla lavoratrice fossero state assegnate funzioni dirigenziali, osservava, in estrema sintesi, che – consumato il potere disciplinare da parte della società datoriale in relazione alla contestazione di un elevato numero di assenze nel periodo 2005/2008 – gli addebiti oggetto dell’atto di incolpazione, attenevano:
a) allo scarso impegno professionale mostrato dalla ricorrente per la gestione del reparto al quale era addetta;
b) alla non corretta compilazione delle cartelle cliniche con ricadute negative sul versante degli esiti delle ispezioni USL;
con riferimento all’unico episodio relativo ad un non giustificato ricovero protrattosi oltre il necessario, e riconosciuto solo in parte dagli ispettori sanitari, con perdita economica corrispondente ad 11 giorni di degenza, il giudice del gravame osservava che tale evento isolato e non qualificato da alcun interesse personale, non era idoneo a giustificare l’irrogazione della massima sanzione disciplinare, in quanto del tutto sproporzionato alla mancanza contestata;
avverso tale decisione D.R. interpone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo;
la Casa di Cura Cristo Re s.r.l. oppone difese con controricorso, spiegando altresì ricorso incidentale sostenuto da tre motivi, successivamente illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
1. con unico motivo la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
ci si duole del regime delle spese adottato dai giudici di seconda istanza, in assenza di una situazione di reciproca soccombenza e di qualsiasi ragione riconducibile al principio di causalità che avrebbe dovuto comportarne l’attribuzione in favore della parte vittoriosa;
2. il motivo è privo di fondamento;
occorre premettere che in tema di regolamento delle spese processuali è ius receptum che il sindacato di questa Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa;
pertanto esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del Giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi;
in particolare la valutazione dei giusti motivi è affidata al potere discrezionale del giudice di merito ed il relativo esercizio – avuto riguardo all’ampio contenuto della disposizione codicistica di cui all’art. 92 c.p.c., pro tempore vigente, ed alla natura di tali motivi – non è sindacabile nella presente sede, salvo che la decisione del giudice di merito sulla sussistenza dei giusti motivi ai sensi del citato art. 92 c.p.c., sia accompagnata dall’indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o la evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto;
la motivazione della sentenza impugnata e la conseguente decisione risultano semplicemente derogatrici del principio per il quale le spese del giudizio devono essere sopportate da chi vi ha dato causa, ma questa deroga non è estranea ai principi all’epoca vigenti, essendo invece espressamente prevista e consentita;
l’art. 92, comma 2, come novellato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, nel suo riferirsi ai giusti motivi (solo dopo la L. n. 69 del 2009 la compensazione è stata limitata alle gravi ed eccezionali ragioni), assume infatti il connotato di norma elastica, tale da potere essere adeguata al contesto storico-sociale o a situazioni non specificabili a priori e che doveva essere interpretata dal giudice; in buona sostanza la norma, nella versione di testo applicabile ratione temporis, si giustifica anche sul piano dei principi costituzionali, perché consente di adottare una soluzione che attenua il rigore del principio della soccombenza laddove l’applicazione rigorosa di tale principio, alla luce di specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, era stata avvertita come soluzione eccessivamente penalizzante per il soccombente (vedi Cass. 24/10/2014 n. 22675);
in tale prospettiva opina la Corte che il giudice di seconda istanza non si sia discostato dagli enunciati principi, avendo dato conto nel proprio incedere argomentativo, del convincimento raggiunto in ordine alla sussistenza della rilevanza disciplinare di alcuni comportamenti posti in essere dalla lavoratrice, inidonea, tuttavia, a fondare un giudizio di proporzionalità fra le mancanze ascritte alla dipendente e la sanzione irrogata;
in tal senso devono reputarsi rispettati i canoni di loeicità e coerenza della motivazione ai quali va informata la statuizione di compensazione delle spese giudiziali, che nutre il concetto di giusti motivi di ragioni informate a logicità e coerenza, secondo i principi su ricordati; onde la statuizione resiste alla censura all’esame;
2. con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione della L. n. 604 del 1966, art. 10, art. 2094 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 18, di plurime disposizioni del contratto collettivo personale medico dipendente da Casa di Cura Privata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
si deduce che la ricorrente aveva svolto funzioni di dirigente responsabile coordinatore non di un reparto, bensì della Unità Funzionale di Riabilitazione, ovverosia di un ramo aziendale, con obbligo di vigilanza sul buon andamento di tutta l’unità di cui era responsabile, con conseguente esclusione delle garanzie approntate dalla disciplina limitativa del licenziamento;
3. il motivo palesa profili di improcedibilità in relazione alla dedotta violazione delle summenzionate norme collettive;
si e’, infatti, statuito (Cass. Sez. Lav. n. 4350 del 4.3.2015) che “nel giudizio di cassazione, l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c.;
si è anche chiarito (Cass. Sez. Lav. 11.1.2016 n. 195) che “in tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 7, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi” (conf. a Cass. Sez. Un. 22726 del 3.11.2011);
nello specifico l’esame della critica è impedito dal mancato deposito integrale della copia degli stessi (Cass., sez. un., n. 20075 del 2010) ovvero dall’assenza di indicazione specifica, nel corpo del motivo in scrutinio, della sede processuale in cui detti testi siano rinvenibili (Cass., sez. un., n. 25038 del 2013);
la censura in ogni caso, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, degrada in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione della fattispecie oggetto di delibazione (cfr. Cass., Sez. Un., 17/12/2019, n. 33373, Cass. S.U. 27/12/2019 n. 34476);
la critica traligna dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., perché pone a presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti, una difforme ricomposizione del quadro probatorio non consentita in questa sede;
la Corte distrettuale è pervenuta ai ricordati approdi, dopo aver osservato che la posizione rivestita dalla ricorrente, quale responsabile del reparto di Riabilitazione, era agevolmente riconducibile alla figura professionale dell’impiegato con funzioni direttive, come desumibile dalle deposizioni testimoniali raccolte dalle quali era emerso che la stessa era tenuta a render conto al direttore sanitario del proprio operato, essendo autonoma esclusivamente in relazione alle scelte diagnostiche, ed era sottoposta all’obbligo di osservare un orario di lavoro, tanto da esser stata oggetto di procedure disciplinari per il mancato rispetto dello stesso; si trattava di elementi, all’evidenza, del tutto incongruenti con i tratti identificativi della figura dirigenziale;
la statuizione resiste, pertanto, alla censura all’esame;
3. il secondo motivo prospetta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
si critica la statuizione con la quale la Corte di merito ha sminuito la portata delle irregolarità poste in essere dalla lavoratrice nella compilazione delle cartelle cliniche, rivelatesi carenti nella trascrizione della evoluzione delle malattie e come tali idonee ad ingenerare l’insorgenza di un nesso causale con presunta colpa medica, secondo l’insegnamento di questa Corte; si deduce che tali mancanze integravano profili rilevanti sotto il profilo oggettivo al fine della valutazione della giustificatezza del licenziamento considerato il ruolo dirigenziale rivestito dalla dipendente;
4. il motivo non è meritevole di accoglimento;
e’ bene rammentare che la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile, ai sensi del cit. art. 54, comma 3, alla pronuncia in questa sede impugnata, rende denunciabile per cassazione solo il vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di ò discussione tra le parti”, così facendo richiamo all’originaria formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 del codice di rito del 1940;
con orientamento espresso dalla sentenza 7.4.14 n. 8053 e dalle successive pronunce conformi, le Sezioni Unite di questa Corte, nell’interpretare la portata della novella, hanno in primo luogo affermato che con essa si è assicurato al ricorso per cassazione solo un “minimo costituzionale”, ossia lo si è ammesso ove strettamente necessitato dai precetti costituzionali, supportando il giudice di legittimità quale giudice dello ius constitutionis e non, se non nei limiti della violazione di legge, dello ius litigatoris;
proprio per tale ragione le Sezioni Unite hanno affermato che non è più consentito denunciare un vizio di motivazione se non quando esso dia luogo, in realtà, ad una vera e propria violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; e ciò si verifica soltanto in caso di mancanza grafica della motivazione, o di motivazione del tutto apparente, oppure di motivazione perplessa od oggettivamente incomprensibile, oppure di manifesta e irriducibile sua contraddittorietà e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé, esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima mediante confronto con le risultanze probatorie;
l’omesso esame deve, dunque, riguardare un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico o la maggiore o minore significativa del fatto medesimo) principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria); ma il riferimento al fatto secondario non implica che possa denunciarsi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche l’omesso esame di determinati elementi probatori: basta che il fatto sia stato esaminato, ancorché – in astratta ipotesi – in modo errato o poco convincente;
e questo è ciò che si è verificato nel caso di specie, avendo la Corte di merito argomentato al riguardo che nessuna prova in concreto era stata allegata dalla società in ordine alla gravità della contestata mancanza, né della entità delle conseguenze subite dalla casa di cura per effetto della condotta posta in essere dalla dipendente, facendo leva sulle dichiarazioni testimoniali acquisite e rimarcando come la società avesse omesso di produrre i verbali redatti dagli ispettori recanti le motivazioni delle contestazioni producendo una nota a firma del direttore sanitario da cui risultava che numerose irregolarità erano state riscontrate anche nell’operato di numerosi altri reparti della Casa di Cura;
si tratta di argomentazioni che esulano dal ristretto ambito di sindacabilità sanciti dal novellato testo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, considerata la congruità e coerenza del percorso motivazionale seguito dal giudice di merito;
5. con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
si deduce che il giudice del gravame avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di illegittimità della condanna al pagamento del risarcimento del danno nella misura di cinque mensilità ex art. 18 st. lav. in sede di provvedimento d’urgenza;
si deduce che la controparte avrebbe continuato a percepire l’intera retribuzione durante il licenziamento come attestato dalle buste paga allegate, sicché il pagamento di ulteriori cinque mensilità si atteggerebbe in termini di penale;
6. il motivo palesa profili di inammissibilità;
non può tralasciarsi di considerare il difetto di specificità che connota la censura, la quale non reca riproduzione delle buste paga dalle quali – nella prospettazione della ricorrente – dovrebbe desumersi l’intervenuto effettivo versamento delle somme in favore della lavoratrice, che aveva percepito l’intera retribuzione nel corso del periodo successivo al licenziamento;
deve al riguardo rammentarsi che, anche nelle ipotesi di denuncia di errores in procedendo, la parte non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (vedi Cass. 5/8/2019 n. 20924Cass. n. 15367/2014; Cass. n. 21226/2010);
ciò vuoi dire non solo che i vizi del processo non rilevabili d’ufficio possono esser conosciuti dalla Corte di Cassazione solo se, e nei limiti in cui, la parte interessata ne abbia fatto oggetto di specifico motivo di ricorso, ma anche che la proposizione di quel motivo resta soggetta alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo della corte; nemmeno in quest’ipotesi viene meno l’onere per la parte di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso, da intendere come un corollario del requisito della specificità dei motivi d’impugnazione, ora tradotto nelle più definite e puntuali disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (vedi Cass. S.U. 22/5/2012 n. 8057);
in definitiva, alla luce delle considerazioni sinora esposte, il ricorso deve essere respinto;
la situazione di reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione fra le parti delle spese inerenti al presente giudizio di legittimità;
trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale” dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e di quello incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa fra le parti le spese del presene giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021
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