Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.31441 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20384/2019 proposto da:

K.S., rappresentato e difeso dall’Avvocato MASSIMO GILARDONI, ed elettivamente domiciliato a Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTIRO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il 15/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Giova Roberto per l’Avvocatura Generale dello Stato.

FATTI DI CAUSA

K.S., nato il *****, ha proposto opposizione avverso il provvedimento con il quale la commissione territoriale ha rigettato le sue domande di protezione internazionale.

Il tribunale di Brescia, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione.

K.S. ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto. Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

In via preliminare, la Corte deve esaminare le questioni di legittimità costituzionale che il ricorrente ha sollevato con riguardo al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2 e art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui la predetta norma stabilisce che il procedimento è definito, secondo il rito camerale, con decreto non reclamabile ed impugnabile solo con ricorso per cassazione.

La questione deve ritenersi manifestamente infondata. Al riguardo questa Corte, investita più volte della medesima questione, ha anzitutto rammentato che il principio del doppio grado di giurisdizione è privo di copertura costituzionale (Cass. n. 433/1990; n. 438/19994); Corte Cost. 23 dicembre 1994, n. 438). Ed in effetti, il principio del doppio grado non opera affatto, in una pluralità di ipotesi, già nel procedimento di cognizione ordinaria, e ciò non soltanto nel caso delle controversie destinate a svolgersi in unico grado, ma anche in quelle di regola sottoposte a tale principio, come nel caso della nullità della sentenza di primo grado, nelle numerosissime ipotesi estranee alla previsione degli artt. 353-354 c.p.c., in cui il giudice di appello deve, per la prima volta in tale sede, decidere il merito della controversia; nel caso della (fondata) denuncia in appello del vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado; nel caso della domanda correttamente non esaminata dal primo giudice perché dichiarata assorbita; nel caso del ricorso per cassazione per saltum, eccetera. A maggior ragione il legislatore può sopprimere l’impugnazione in appello al fine di soddisfare specifiche esigenze, massime quella della celerità (basti considerare, a mero titolo di esempio, le diverse ipotesi in cui l’appello è escluso nel giudizio fallimentare), esigenza quest’ultima intuitivamente decisiva per i fini del riconoscimento della protezione internazionale. Con specifico riguardo alla protezione internazionale, poi, se per un verso non può mancare di considerarsi il rilievo primario del diritto in contesa, deve per altro verso sottolinearsi, ai fini della verifica della compatibilità costituzionale della eliminazione del giudizio di appello, che il ricorso in esame è preceduto da una fase amministrativa, destinata a svolgersi dinanzi ad un personale dotato di apposita preparazione, nell’ambito del quale l’istante è posto in condizioni di illustrare pienamente le proprie ragioni attraverso il colloquio destinato a svolgersi dinanzi alle Commissioni territoriali, di guisa che la soppressione dell’appello si giustifica anche per il fatto che il giudice è chiamato ad intervenire in un contesto in cui è stato già acquisito l’elemento istruttorio centrale per l’appunto il detto colloquio per i fini dello scrutinio della fondatezza della domanda di protezione, il che concorre a far ritenere superfluo il giudizio di appello (Cass. n. 27700/2018; n. 29950/2020).

Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente, lamentando la violazione c/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale non avrebbe dato il giusto rilievo all’inserimento lavorativo del richiedente e alla sua integrazione sociale, laddove, al contrario, tale fattore assume valore nelle situazioni in cui gli standards di vita nel paese d’origine siano al limite del livello minimo di adeguatezza ed il rimpatrio risulti lesivo della dignità dell’interessato in ragione dell’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali.

Il tribunale, al contrario, non ha provveduto ad esaminare tali profili, pur essendo emerso nel corso dell’audizione l’incolmabile sproporzione tra le condizioni di provenienza e quella conseguita nel paese ospitante, tanto più a fronte dell’obbligo di cooperazione istruttoria che grava sul giudice.

Il motivo è infondato.

In primo luogo, deve essere richiamato il principio secondo cui “il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno “per casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto D.L. (Cass., S.U., n. 29459/2019).

Costituisce orientamento consolidato di questa Corre che “in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Cass. n. 4455/2018). Nello stesso ordine di idee è stato chiarito che “in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato” (Cass., S.U., n. 29459/2019).

Nel caso di specie, il decreto impugnato, dopo aver negato la sussistenza dei presupposti per ottenere lo status di rifugiato o l’ammissione alla protezione sussidiaria, ha proseguito nell’analisi ponendo in luce, quanto ai fattori soggettivi che “il richiedente è un giovane uomo nel pieno possesso di capacità lavorativa e con significative figure di riferimento in patria (…). Ne’ la fattiva volontà di inserimento nel contesto sociale del paese ospitante effettuato nei mesi compresi tra la richiesta di protezione internazionale del suo rigetto può sicuramente essere elemento da solo idoneo a giustificare il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari non delineando di per sé stesso né una situazione di “vulnerabilità”, né la necessità di tutela di diritti umani fondamentali. Per quanto riguarda i fattori oggettivi si osserva che la situazione del Bangladesh (come quella di molti altri paesi asiatici e non) presenta certamente significative criticità sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali della persona. Tali criticità, tuttavia, non sembrano tali da dare luogo a una vera e propria emergenza umanitaria generalizzata (…).”

Tali valutazione, coerenti con il contenuto delle valutazioni demandate al giudice di merito, non rilevano errori logici o giuridici.

Esse sono perciò incensurabili in questa sede.

Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Ci sono le condizioni per dare atto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”.

PQM

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, sia in Euro 1.800,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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