Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3146 del 09/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI U.L.C. Giuseppe – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15116-2019 proposto da:

E.F., elettivamente domiciliato presso la CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato RIZZATO MASSIMO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1536/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI LAURA.

RITENUTO

Che:

La Corte di appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale presentata da E.F., proveniente dalla Nigeria.

Il richiedente aveva riferito di non avere mai conosciuto il padre, di avere perso le sorelle in un incidente del 2005 e la madre per malattia nel 2012, ed aveva ascritto le ragioni di fuga dal suo Paese al timore, sorto a seguito dell’ascolto di alcune conversazioni, che il padrino appartenete ad una setta fosse stato responsabile della morte del madre indotta esercitando la magia nera: questo racconto è stato ritenuto non credibile sia dal Tribunale, che dalla Corte di appello perchè scarsamente verosimile e contraddittorio.

Sulla scorta di tale considerazione, la Corte territoriale ha escluso il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), non ricorrendo i presupposti di legge.

Quindi, a seguito della consultazione delle COI afferenti alla situazione socio/politica della Nigeria, ha escluso che in detta regione vi fosse un conflitto generalizzato tale da comportare un concreto pericolo per la popolazione ed ha denegato anche la protezione sussidiaria citato D.Lgs. ex art. 14, lett. c).

Infine ha respinto la richiesta di protezione umanitaria, oltre che per le ragioni anzidette, perchè non erano emerse condizioni soggettive di particolare vulnerabilità rilevanti ai sensi della normativa invocata.

Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. a), artt. 7 e 14 avendo il decidente disatteso le dispiegate richieste, ancorchè la vicenda narrata dal ricorrente fosse, a suo parere, “risultata credibile e ben circostanziata”

Il motivo è da reputarsi pregiudizialmente inammissibile poichè, pur appellandosi ad un’apparente violazione di legge, si risolve in una contestazione del tutto generica a fronte del fatto che la Corte di appello ha escluso la ricorrenza delle condizioni per far luogo al riconoscimento delle misure richieste sul rilievo della non credibilità dei fatti narrati, in particolare evidenziando le inspiegate contraddizioni del racconto e l’assenza di specifiche deduzioni in merito nell’atto di appello; a fronte di tale valutazione il motivo, per come formulato, non esterna alcuna doglianza specifica, tanto meno una doglianza riconducibile alla categoria dell’errore di diritto, onde esso contravviene al requisito della specificità dei motivi di ricorso per gli effetti preclusivi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

2. Il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per difetto di motivazione, in merito al diniego di protezione umanitaria, è ugualmente inammissibile perchè la critica alla decisione impugnata è formulata in maniera astratta senza alcuna individualizzazione e non è accompagnata nemmeno dall’illustrazione di fatti decisivi relativi alla sua persona di cui sarebbe stato omesso l’esame.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensive dell’intimato.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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