LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14184/2015 proposto da:
INARCASSA Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO NICOLODI;
– ricorrente –
contro
Z.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI AMENDOLA 46, presso lo studio dell’avvocato MARIO ETTORE VERINO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GABRIELE MASO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 278/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 25/07/2014 R.G.N. 752/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;
il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 14184 del 2015, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’impugnazione proposta dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti (d’ora in avanti Cassa) nei confronti di Z.V. avverso la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda proposta da quest’ultimo al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia a decorrere dal 1.7.2002, in applicazione della espressa disposizione di salvaguardia del minor requisito di anzianità contributiva previsto dalla L. n. 6 del 1981, art. 25, comma 7.
Z.V. aveva dedotto:
di essersi iscritto ad Inarcassa fin dal 14 marzo 1968 al primo gennaio 1972 e dal 29 gennaio 1981 al 2009 e di aver svolto nel primo periodo l’attività di ingegnere libero professionista contemporaneamente a quella di insegnante statale (essendo all’epoca non vietata l’iscrizione alla Cassa) avendo ottenuto il beneficio della riduzione contributiva, ai sensi della L. n. 179 del 1958, art. 23, comma 2, in ragione della contemporanea iscrizione ad altra forma di previdenza;
dal primo gennaio 1972, inoltre, era stato cancellato da Inarcassa in ragione dell’entrata in vigore della L. n. 1046 del 1971, che impediva la possibilità di una doppia iscrizione previdenziale;
a seguito della cancellazione, aveva optato per la facoltà, concessa dalla L. n. 1046 del 1971, art. 6, di conseguire il trattamento pensionistico proporzionalmente ridotto in relazione agli anni di contributi versati alla data del 31 dicembre 1971, piuttosto che ottenere la restituzione dei contributi ridotti versati;
in data 10 settembre 1981 fu collocato in quiescenza quale insegnante e, quindi, riprendendo a svolgere l’attività di ingegnere a tempo pieno, era poi stato iscritto d’ufficio nuovamente ad Inarcassa;
– nell’anno 2009, avendo continuato a svolgere l’attività libero professionale ed avendo ormai acquisito venti anni di anzianità contributiva dal primo luglio 2003 ed una età a tale data di anni 65, aveva, quindi, proposto domanda di pensione di vecchiaia L. n. 6 del 1981, ex art. 25, con decorrenza dal primo luglio 2003 e con diritto ai supplementi di pensione maturati successivamente ogni due anni;
– la domanda era stata respinta da Inarcassa in ragione del fatto che l’iscrizione con contribuzione ridotta non concorreva al calcolo della pensione intera ma solo al calcolo della rendita vitalizia, ai sensi della L. n. 1046 del 1971, art. 6, per cui prima del 29 gennaio 1981 tale periodo non poteva considerarsi utile ai fini dell’iscrizione alla Cassa e per fruire della disciplina di salvaguardia prevista dalla L. n. 6 del 1981, art. 25, comma 7, che consente il conseguimento della pensione di vecchiaia con 20 anni di contributi e non 30; peraltro, l’art. 42, comma 2, dello Statuto della cassa aveva previsto, dal 13 ottobre 2011, la non inclusione della contribuzione ridotta nell’anzianità assicurativa;
ad avviso della Corte territoriale, la successione delle leggi disciplinanti la materia (da individuarsi nella L. n. 1046 del 1971, art. 2, che aveva sostituito la L. n. 179 del 1958, art. 3, medesima L. n. 1046 del 1971, art. 6 e L. n. 6 del 1981, art. 25) dimostrava la fondatezza della domanda, al contrario di quanto sostenuto dalla Cassa, secondo la quale il diritto non andava riconosciuto dal momento che lo Z. alla data di entrata in vigore della L. n. 6 del 1981, non aveva ancora maturato il diritto alla pensione, né lo avrebbe maturato nei termini previsti dell’art. 25, comma 1, di tale legge, per cui il medesimo ricorrente non poteva considerarsi compreso tra i soggetti che, ai sensi della salvaguardia voluta dalla L. n. 6 del 1981, citato art. 25, “conservano” il diritto alla pensione con l’anzianità contributiva minima di venti anni prevista anteriormente.
Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione la Cassa sulla base di due motivi sostanzialmente vertenti sulla violazione ed erronea interpretazione della L. n. 1046 del 1971, art. 6, comma 2, in relazione alla L. n. 179 del 1958, artt. 4 e 23 e D.P.R. n. 521 del 1961, artt. 5 e 16 (A) e sulla violazione della L. n. 6 del 1981, art. 25, comma 7, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giacché la sentenza impugnata erroneamente interpretando la disciplina, ritenuta transitoria, relativa agli iscritti ammessi a contribuzione ridotta, non aveva compreso la corretta interpretazione della L. n. 6 del 1981, art. 25, comma 7, nel senso che l’espressione ” conservano” il diritto a pensione si riferirebbe solo a coloro i quali già avevano maturato il diritto al 29 gennaio 1981 o lo avrebbero maturato entro il primo gennaio 1983, mentre era stata privilegiata una interpretazione letterale che riferisce agli iscritti e non ai pensionati la salvaguardia del diritto a pensione con 20 anni di contribuiti, a tempo debito.
Resiste Z.V. con controricorso e successiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi, evidentemente connessi e da trattare congiuntamente, sono da ritenersi infondati in continuità con il precedente di questa Corte di legittimità n. 2670 del 4 febbraio 2021.
La questione qui dibattuta riguarda, nella sostanza, la sorte della contribuzione ridotta versata dall’iscritto ad Inarcassa in applicazione della L. n. 179 del 1958, art. 3, anteriormente all’entrata in vigore della legge del 1971, non rimborsata all’iscritto il quale chiese tempestivamente di accantonarla al fine di ottenere a tempo debito la prevista prestazione integrativa; su tale posizione contributiva il ricorrente fonda la pretesa a venir applicato il regime transitorio contenuto nella L. n. 6 del 1981, art. 25, comma 7, che mantiene in venti anni il requisito contributivo necessario ad ottenere la pensione di vecchiaia.
E’ noto che nel sistema della L. 4 marzo 1958, n. 179, istituiva della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri e gli Architetti, era ammessa l’iscrizione contestuale alla Cassa e ad altra forma di previdenza obbligatoria in correlazione rispettivamente con la possibilità legale di esercizio della libera professione e con l’esplicazione nel medesimo tempo di altra attività professionale. Gli iscritti alla Cassa che fossero già assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria avevano diritto ad una riduzione del contributo individuale, ma potevano pretendere dalla Cassa soltanto un trattamento integrativo, ove il trattamento erogato dall’altro ente previdenziale “in dipendenza del lavoro prestato nel periodo di iscrizione alla Cassa” fosse inferiore a quello stabilito dalla Cassa stessa per i propri iscritti, e, comunque, ad un trattamento corrispondente ai soli versamenti individuali (L. n. 179 del 1958, art. 4 e art. 23, comma 2 e D.P.R. n. 31 marzo 1961, n. 521, art. 16).
L’ammissibilità della doppia contemporanea iscrizione venne a cessare dal 1 gennaio 1972 per effetto dalla L. 11 novembre 1971, n. 1046, la quale, recando modifiche ed integrazioni alla L. del 1958, confermò come requisito di iscrizione alla Cassa la mera possibilità legale di esercizio della libera professione, ma escluse con l’indicata decorrenza l’iscrizione stessa quando il professionista fosse iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie “in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata” (art. 2), con la conseguente abrogazione delle disposizioni della L. del 1958, art. 4 in tema di trattamento integrativo (art. 3);
La suddetta L. n. 1046 del 1971, dettò però, con l’art. 6, disposizioni di diritto transitorio per definire la sorte di quei ridotti versamenti che non avessero dato luogo a liquidazione di pensione, prevedendone, a decorrere dal 1 gennaio 1972, fa restituzione ai professionisti, con la maggiorazione degli interessi legali maturati, o, in alternativa, su domanda da presentarsi entro il 1 gennaio 1973, l’accantonamento ai fini della corresponsione del trattamento pensionistico nella misura stabilita dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, proporzionalmente ridotta in relazione agli anni di contribuzione risultanti alla data del 31 dicembre 1971.
Diverse sono le questioni insorte a seguito delle modifiche subite dalla disciplina della contribuzione ridotta versata in regime di doppia iscrizione: una prima questione, in realtà non del tutto coincidente con la presente controversia, è quella del rilievo da riconoscere alla contribuzione versata per intero ad Inarcassa in regime di doppia contribuzione (anteriormente alla L. n. 1046 del 1971) ed è a proposito di tale ipotesi che questa Corte di cassazione (vd. Cass. n. 14489 del 1994) ha formulato il principio secondo il quale costituiva una facoltà quella di pagare in misura ridotta la contribuzione dovuta, per cui nel caso in cui l’assicurato non ne avesse fruito, la sua posizione deve ritenersi costituita pieno iure, con la conseguenza che deriva anche ai fini dell’applicazione del disposto della L. n. 6 del 1981, art. 25, comma 7 (vedi in tal senso le sentenze n. 5554/2000, 14489/99, 9972/98, 1568/91; 18532/2006), secondo cui la contribuzione versata in misura intera – pur ricorrendo la condizione (contemporanea iscrizione ad altra forma di previdenza) per versarla in misura ridotta – deve essere integralmente computata, come per qualsiasi iscritto, al fine della maturazione del requisito contributivo per l’accesso a pensioni erogate dalla stessa Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti.
Altra questione è quella dedotta nella presente controversia, nella quale l’iscritto ha chiesto ed ottenuto di versare la contribuzione ridotta del 50% ed ha chiesto espressamente, ai sensi della L. n. 1046 del 1971, art. 6, non avendo maturato alcun trattamento alla data della cancellazione, di accantonare la medesima contribuzione al fine di ottenere a tempo debito la prestazione integrativa prevista anteriormente alla L. n. 1046 del 1971.
Sull’assunto che la sua posizione rientri fra quelle contemplate del suddetto art. 25, comma 7, la sentenza impugnata ha ritenuto fondata la pretesa dell’odierno controricorrente, avendo il medesimo optato per l’accantonamento della contribuzione ridotta versata a suo tempo, con mantenimento del requisito contributivo minimo ventennale contemplato dalla previgente normativa.
Fattispecie analoga alla presente, caratterizzata dalla circostanza che ad un periodo di iscrizione in regime di doppia contribuzione per concomitante espletamento di attività d’insegnamento era seguita la cancellazione dalla cassa e la successiva iscrizione in epoca successiva alla L. n. 6 del 1981, è stata esaminata da Cassazione n. 5571 del 2009 che ha espresso un principio costantemente confermato (vd. Cass. n. 6922/ 2010; 8892/2010).
In particolare, si è premesso che la L. 3 gennaio 1981, n. 6, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, integra e modifica le disposizioni contenute nella L. 4 marzo 1958, n. 179, istitutiva della Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri e gli architetti, nei decreti presidenziali attuativi della stessa e nella L. 11 novembre 1971, n. 1046, ha innovato rispetto alla disciplina precedente (secondo la quale, alla stregua di quanto disposto alla L. n. 179 del 1958, art. 5 l’anzianità contributiva minima utile per la pensione di vecchiaia era indicata in venti anni); si è stabilito, dunque, con riferimento alle pensioni di vecchiaia che maturano dal t gennaio 1983 (art. 25, comma 1 della Legge), che “La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di età, dopo almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione…”; l’art. 25 della medesima Legge detta poi alcune disposizioni transitorie dirette a regolare i rapporti nella fase di transizione dalla previgente disciplina, tra le quali interessa il presente giudizio quella di cui al comma 7, del seguente tenore: “Gli iscritti alla Cassa in data anteriore all’entrata in vigore della presente Legge conservano il diritto: 1) alla pensione di vecchiaia con l’anzianità minima di 20 anni…”.
In proposito la Corte territoriale ha ritenuto che la disposizione non sia applicabile al caso in esame, in quanto per la sua applicazione sarebbe necessaria non solo l’iscrizione al momento dell’entrata in vigore della legge medesima, il 29 gennaio 1981, ma anche che tali iscritti avessero già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia secondo la previgente disciplina entro il primo gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore della L. n. 6 del 1981; tale tesi è sostenuta con l’evidenziare come la combinazione dei termini “iscritti alla Cassa” e “conservano” utilizzati dalla stessa disposizione in esame sarebbe chiaramente indicativa di un ambito di riferimento esclusivo ai professionisti che erano già iscritti alla Inarcassa al momento dell’entrata in vigore della legge di modifica e che avessero già maturato il diritto a pensione.
Senonché, ricontestualizzando le espressioni riportate, appare semmai significativo l’uso della locuzione “iscritti… in data anteriore all’entrata in vigore della presente legge” invece di quella “da data anteriore…”, essendo la prima indicativa del riferimento ad un momento singolo all’interno di un periodo segnato dal termine finale della entrata in vigore della legge mentre la seconda potrebbe assumere un significato di continuità a partire da una determinata data e fino a quella dell’entrata in vigore della legge, per questa via introducendo il requisito della costanza della iscrizione a tale ultima data.
Al dato testuale, significativo pertanto di un ambito della disposizione transitoria esteso a qualsiasi ipotesi di iscrizione alla Cassa in data precedente alla entrata in vigore della legge, compreso il caso di non continuità di tale iscrizione o di non attualità della stessa al momento dell’entrata in vigore della legge, vanno associate considerazioni di ordine logico-sistematico. Anzitutto, con riferimento alla necessità di continuità fino alla data di efficacia della legge, va rilevato come nel precedente comma 6 del medesimo articolo di Legge, laddove il legislatore ha inteso legare, con norma transitoria, la conservazione di una determinata disciplina precedente alla iscrizione continuativa alla cassa a partire da una certa data, lo ha detto esplicitamente, usando l’avverbio “continuativamente”, che invece non viene usato nel comma in esame.
Si è pure valutato non giustificabile, sul piano della razionalità della legge e quindi ai sensi dell’art. 3 Cost., una differenziazione di trattamento conseguente alla diversa interpretazione sostenuta dalla ricorrente: ad es. tra chi sia stato iscritto per diciannove anni alla Cassa fino al 28 gennaio 1981, cancellandosi dal 29 per iscriversi di nuovo il 2 febbraio 1981 e chi si iscriva per la prima volta il l’jgennaio 1981, proseguendo nell’iscrizione anche oltre l’entrata in vigore della legge medesima. Viceversa, l’interpretazione della norma di legge emergente dal testo della stessa, come sopra indicato, consente di parificare, nel bene e nel male, situazioni tra di loro equiparabili sul piano della tutelabilità.
Il piano testuale concorre pertanto con quello logico-sistematico nel sostenere una lettura della norma di legge in esame nel senso indicato, come tale applicabile al fatto rappresentato in giudizio, (vedi Cass. 17 aprile 1989 n. 1818); quanto poi all’ulteriore requisito della maturazione del diritto a pensione alla data di entrata in vigore della L. n. 6 del 1981, va osservato che l’interpretazione sostenuta dalla Cassa non si raccorda con il testo dello stesso art. 25, comma 8, laddove si specifica che “In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti del comma precedente la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione, con le modalità di cui all’art. 2…(…); se, infatti, la maturazione del diritto in applicazione dei requisiti previsti dal comma 7, è considerata solo una possibilità (come suggerisce l’utilizzo della locuzione “in caso”), non può logicamente ritenersi che tale maturazione sia anche condizione necessaria della medesima fattispecie;
Infine, va pure osservato che l’ampia portata della L. n. 6 del 1981, art. 25, comma 7, sopra riportato, che si riferisce, quanto ai destinatari della regola del mantenimento delle condizioni precedenti, ai già “iscritti” alla cassa, senza ulteriore specificazione, non legittima una differenziazione tra gli iscritti determinata dall’aver o meno esercitato la scelta di versare la contribuzione ridotta anziché quella intera, nel periodo antecedente alla introduzione della L. n. 1046 del 1971; si realizzerebbe una integrazione del testo legislativo certamente non consentita all’interprete e priva di conferme sistematiche.
In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore del controricorrente.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021