Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.31470 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28289/2015 proposto da:

C.G., vedova C.D.L.F., elettivamente domiciliatain ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio degli avvocati PAOLO BOER, e ALBERTO BOER, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, SEBASTIANO CARUSO, CHERUBINA CIRIELLO, ELISABETTA LANZETTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5257/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/09/2015 R.G.N. 3987/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

C.G., vedova dell’avvocato C.D.L.F. (già appartenente all’avvocatura dell’INPS e titolare di pensione diretta dalli 1.12.1970) e titolare di pensione di reversibilità dall’1.11.1987, chiese al Tribunale di Tivoli, con ricorso del 21 febbraio 2008, la condanna dell’INPS alla ricostruzione della retribuzione pensionabile, includendovi la quota di onorari calcolata sulla media degli ultimi tre anni ai sensi degli artt. 5 e 33 del Regolamento vigente nel Fondo integrativo di previdenza e quiescenza del personale dell’INPS, posto che l’Ente non aveva incluso anche tali voci nella rivalutazione riconosciuta la quale aveva invece riguardato gli incrementi retributivi riconosciuti ai pari grado.

L’Inps, oltre ad ulteriori difese nel merito, eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e dedusse che, essendo cessata la giurisdizione esclusiva al mese di giugno 1998 e non essendo il ricorso stato presentato entro il termine ultimo del 15 settembre 2000, la situazione non aveva più tutela giudiziaria. Il Tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, impugnata tale decisione, la Corte d’appello di Roma con la sentenza n. 1789 del 2012 accolse l’appello dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario in relazione ai diritti sorti successivamente al luglio 1998.

Passata in giudicato tale sentenza, la causa veniva riassunta dinanzi al Tribunale di Tivoli con ricorso 18 giugno 2012 che accoglieva la domanda.

La Corte d’Appello di Roma, adita dall’INPS, riformando la decisione di primo grado, ha osservato che il Tribunale, errando, aveva ritenuto che in applicazione della detta clausola dovessero computarsi sia le retribuzioni dei pari grado del dipendente ancora in servizio che la quota onorari, nella misura media degli onorari percepiti dai pari grado nel triennio 1995-1997.

Ad avviso della Corte territoriale, andava accolto il primo motivo d’appello con assorbimento degli altri, relativamente alla interpretazione del citato art. 33 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza nel punto in cui disponeva la riliquidazione delle pensioni, ove, con provvedimenti a carattere generale, fossero state apportate variazioni alle retribuzioni pensionabili del personale in servizio. Tale Regolamento era entrato in vigore il primo aprile 1971 e dunque poteva essere applicato ai soli trattamenti pensionistici liquidati successivamente a tale data. La pensione di reversibilità era stata liquidata alla C. nel 1987, ma la stessa traeva origine dalla pensione diretta liquidata al defunto avvocato C. dal dicembre 1970.

Peraltro, l’art. 48 del Regolamento, pur prevedendo in via transitoria che si dovessero riliquidare le pensioni già in essere in conformità alle norme contenute negli artt. 27 e 31, non richiamava l’art. 33 per cui la domanda della C. era da ritenersi infondata.

C.G. ricorre per Cassazione, con due motivi d’impugnazione illustrati da successiva memoria, avverso tale sentenza.

Resiste l’INPS con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., in relazione al giudicato che si ritiene formatosi sui presupposti esplicitamente posti a fondamento della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1789 del 2012 resa tra le stesse parti, e la violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 416 c.p.c., comma 3.

Sostiene la ricorrente, criticando la sentenza impugnata nel punto in cui aveva escluso il diritto all’applicazione dell’art. 33 del Regolamento di Previdenza e Quiescenza del personale dell’INPS in quanto la pensione diretta dell’avvocato C. era stata liquidata anteriormente all’1.4.1971, data di entrata in vigore del detto Regolamento, che tale pronuncia avrebbe violato il giudicato formatosi sulla sentenza n. 1789 del 2012 della Corte d’appello di Roma la quale aveva, seppure ai soli fini della pronuncia sulla giurisdizione, necessariamente dovuto accertare la sussistenza delle condizioni richieste per poter azionare dinanzi al giudice ordinario il diritto al ricalcolo della pensione ed alle differenze consequenziali dal giugno 1998.

L’art. 112 c.p.c. e art. 416 c.p.c., comma 3, sarebbero, inoltre, violati in quanto la difesa dell’INPS, sia in primo grado che con l’atto d’appello, non aveva mai sostenuto l’inapplicabilità dell’art. 33 del Regolamento all’intero trattamento integrativo ma esclusivamente la sua inapplicabilità alla quota onorari. Pertanto, la pronuncia era intervenuta su profili estranei alla materia dedotta in causa.

Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1321 c.c., nonché degli artt. 27, 31, 33 e 48 del Regolamento approvato con Delib. 12 giugno 1970, modificato a seguito del D.M. 22 febbraio 1971, con Delib. Consiliare 18 marzo 1971, n. 25.

Ad avviso della ricorrente, in particolare, la sentenza impugnata avrebbe interpretato in modo erroneo la disposizione transitoria di cui all’art. 48 del Regolamento del Fondo integrativo aziendale ritenendo che tale disposizione avesse reso applicabile alle pensioni già liquidate solo gli artt. 27 e 31, del nuovo Regolamento, contenenti, rispettivamente, i criteri per la rideterminazione della pensione diretta e di quella indiretta o di reversibilità, ma non l’art. 33 che garantisce la dinamica delle pensioni in essere alle retribuzioni pensionabili dei pari grado in servizio.

La mancata menzione dell’art. 33, da parte dell’art. 48, si spiegherebbe non in ragione della inapplicabilità di tale previsione ma in quanto la riliquidazione di cui all’art. 48, rappresenterebbe una forma di liquidazione ex novo del trattamento, da adottarsi una sola volta in coincidenza con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento ed alla condizione che la nuova riliquidazione fornisse un risultato più favorevole. L’art. 33 cit., dunque, assolverebbe al compito di garantire il costante adeguamento del trattamento.

Al contrario, l’interpretazione adottata dalla sentenza impugnata, ad avviso della ricorrente, giunge alla irrazionale conclusione di escludere che alle pensioni più datate sia garantita l’adeguatezza del trattamento pensionistico, valore al contrario affermato anche dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 70 del 2015).

Il fatto, poi, che l’INPS avesse omesso di applicare l’art. 48 cit. al trattamento di pensione diretta fruita dal coniuge della ricorrente tra il 1971 ed il 1987, non precluderebbe alla vedova di ottenerne l’inserimento successivamente nella pensione di reversibilità, nei limiti consentiti dalla prescrizione.

Il primo motivo è infondato.

Non può, infatti, condividersi la tesi che la pronuncia della Corte d’appello n. 1789 del 2012 contenga un accertamento del diritto della ricorrente ad avere applicato alla propria pensione di reversibilità il meccanismo di adeguamento previsto dall’art. 33 del Regolamento cit., ritenendo tale accertamento necessariamente sotteso alla affermazione della giurisdizione del giudice ordinario relativamente ai diritti sorti a partire dal luglio 1998.

La ricorrente fonda la tesi sul fatto che la sentenza, mai impugnata e passata in giudicato, precedente logico e giuridico dell’odierno giudizio che ne costituisce prosecuzione, aveva individuato l’oggetto del contendere nella “(…) riliquidazione della pensione di reversibilità cat. PI 331854, previa inclusione nella stessa degli onorari fruiti in servizio ex art. 33 del Regolamento del Fondo (cd. clausola “oro”) erogatale sin dal 1987, quale vedova dell’avv.to C.D.L.F. iscritto, in vita, nei ruoli dell’Avvocatura dell’INPS. Il Tribunale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione per essere la questione sorta prima del 1.7.1998 limite temporale sulla cui base si applica il discrimen tra giurisdizione amministrativa ed AGO. La decisione non appare condivisibile.

Nella specie non è in contestazione, infatti, che l’INPS abbia applicato la suddetta norma regolamentare sino a tutto il 1997, ma la circostanza che l’Istituto non abbia preso in considerazione, ai fini della clausola oro, oltre alle variazioni della retribuzione dei pari grado di servizio, anche la quota onorari (…). La S.C. nella decisione appena citata, fa, quindi, riferimento alle ” prestazioni”, quindi ad una obbligazione a cadenza periodica che va valutata esclusivamente con riferimento al momento (ed al rateo) cui essa si riferisce, trattandosi (…) di un diritto attuale, inerente la percezione della pensione nella misura di volta in volta spettante”.

E’ evidente che da tale contenuto della decisione non può trarsi alcun elemento che consenta di identificare un nucleo della stessa idoneo a passare in giudicato, oltre alla affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.

La Corte d’appello ha semplicemente operato una ricognizione della fattispecie concreta dedotta in causa, evidenziandone gli elementi significativi, al fine di applicare la corretta regola di riparto della giurisdizione.

Difettano, dunque, nei passaggi logici della decisione le necessarie considerazione cui fa riferimento il consolidato principio espresso da questa Corte di legittimità secondo il quale la locuzione giurisprudenziale “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno” individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, con la conseguenza che la censura motivata anche in ordine ad uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull’intera statuizione, perché, impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione (Cass. n. 16853/2018 e negli stessi termini Cass. n. 24783/2018 e Cass. n. 12202/2017).

Ora, nel caso di specie, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza che si è limitata a stabilire la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla fattispecie prospettata dalla ricorrente, non ha svolto attività di accertamento coerente con la indicata sequenza logica e, quindi, non si è formato alcun giudicato sul diritto all’applicazione della clausola “oro” anche con riferimento agli onorari percepiti dai pari grado dell’avvocato C.D.L.F..

Pertanto, non vi è stata alcuna violazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., permanendo intatto, per il giudice di merito dinanzi al quale il processo fu riassunto, il potere di ritenere fondata o infondata la questione sollevata dal ricorso anche sulla base di argomenti diversi da quelli prospettati dalle parti, in virtù del potere di qualificazione giuridica dei fatti proprio del giudizio di merito, che incontra come unico limite quello imposto dall’art. 112 c.p.c. (vd. da ultimo Cass. n. 5832 del 2021).

Ne’, con riguardo alla asserita violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 416 c.p.c., comma 3, può essere opposta alla Corte di Cassazione e costituire impedimento alla funzione nomofilattica la non contestazione dell’INPS su una questione (il raggio di operatività dell’art. 33 del Regolamento citato) che involge l’interpretazione di norme di diritto, perché il principio di non contestazione opera sul piano probatorio e riguarda il fatto storico, non già la sua qualificazione giuridica.

Anche il secondo motivo è infondato.

Va, in primo luogo, osservato che la questione prospettata è riferita al profilo, di diritto transitorio, relativo alla estensibilità anche ai trattamenti pensionistici già in essere ad aprile 1971 del disposto dell’art. 33 del Regolamento cit., che a tale data è entrato in vigore e che è venuto meno dal dicembre 1997 per effetto dell’abrogazione disposta dalla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 4.

Dunque, non incide direttamente sulla fattispecie in esame la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (vd. Cass. nn. 3775 del 2012 e 23619 del 2015) che ha ritenuto, in tema di pensione integrativa dei dipendenti dell’INPS, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza dell’ente, adottato con Delib. 12 giugno 1970 e successivamente modificato con Delib. 30 aprile 1982 del consiglio di amministrazione dell’ente, che la quota di onorari corrisposta ai funzionari del ruolo professionale, ramo legale, è compresa nella retribuzione di riferimento ed è computata sulla base dell’importo mensile ottenuto rapportando a mese la media degli importi erogati nel triennio precedente la cessazione del servizio o la data della domanda di riscatto.

Ciò premesso, va disattesa la prospettazione della ricorrente che lamenta la violazione dell’art. 1321 c.c., unitamente a quella degli artt. 27, 31, 33 e 48 del Regolamento, affermando l’erroneità della interpretazione della disposizione transitoria contenuta nell’art. 48 cit. mediante il riferimento alla disciplina del contratto (art. 1321 c.c.), posto che il Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale impiegatizio dell’INPS citato costituisce una fonte secondaria di produzione giuridica e non un atto negoziale e la sua interpretazione va condotta a norma dell’art. 12 preleggi, individuando quella conforme alla volontà dell’ente pubblico e meglio rispondente al fine che la norma stessa persegue (Cass. SS.UU. n. 10013 del 1990).

Ciò premesso, va osservato, in punto di fatto, che la pensione diretta fu liquidata all’avvocato C.D.L. nel dicembre 1970, in epoca precedente all’entrata in vigore della disciplina introdotta dal citato art. 33.

A seguito del decesso del medesimo avvocato, avvenuto nel 1987, la ricorrente divenne titolare iure proprio della pensione di reversibilità su tale pensione diretta, liquidata dunque secondo le regole previgenti.

Essendo nell’aprile 1971, entrato in vigore il più volte richiamato Regolamento, al trattamento di reversibilità di cui si discute va applicato il citato art. 48, intitolato “Riliquidazione delle pensioni in atto”, che prevede(va): “Le pensioni in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento saranno nuovamente liquidate, con decorrenza dalla data medesima, in conformità alle norme contenute negli artt. 27 e 31, ove dalla applicazione di queste risulti un trattamento più favorevole”.

L’art. 27 cit. prevede(va) che il criterio di calcolo della misura della pensione integrativa diretta fosse tale da consentire che il suo importo sommato a quello della prestazione a carico dell’a.g.o. raggiungesse un trattamento pensionistico complessivo pari a tanti quarantesimi dell’ultima retribuzione spettante, per quanti sono gli anni di servizio utile, sino ad un massimo di 40, con la previsione di tetti minimi e massimi.

L’art. 31 cit. prevede(va) i criteri per calcolare la misura delle pensioni indirette e di reversibilità.

Come appare evidente dal testo di tali disposizioni, non viene fatto alcun rinvio espresso all’art. 33 cit., il cui testo contiene la previsione della “Riliquidazione della pensione”, a carico del Fondo ed in corso di godimento, nel caso in cui, con provvedimento di carattere generale, fossero approvate variazioni nelle retribuzioni pensionabili del personale in servizio assumendo come base la nuova retribuzione prevista per la qualifica e posizione già ricoperta (cd. clausola “oro”).

L’interpretazione da privilegiare è quella testuale, secondo le previsioni dell’art. 12 preleggi, comma 1, che esprime il fondamentale canone ermeneutico, secondo cui la norma giuridica deve essere interpretata innanzi tutto e principalmente dal punto di vista letterale, non potendosi al testo attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse.

L’art. 48 cit. che – come si è detto- costituisce la espressa disciplina transitoria adottata dal Regolamento del 1971, evidentemente esclude che alle pensioni già in godimento alla data di entrata in vigore del medesimo vada applicato il disposto dell’art. 33, in quanto non lo richiama espressamente mentre, al contrario, l’articolo utilizza la tecnica del richiamo espresso quanto agli artt. 27 e 31 dello stesso Regolamento.

Come è noto, la giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha più volte affermato che nell’ipotesi in cui l’interpretazione letterale di una norma di legge o (come nella specie) regolamentare sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l’interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, merce’ l’esame complessivo del testo, della “mens legis”, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma sì come inequivocabilmente espressa dal legislatore (vd. Cass. n. 24165 del 2018; Cass. n. 5821 del 2001; Cass. n. 2533 del 1970).

Soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua (e si appalesi altresì infruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico sussidiario), l’elemento letterale e l’intento del legislatore, insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, si che il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all’equivocità del testo da interpretare, potendo, infine, assumere rilievo prevalente rispetto all’interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l’effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo consentito all’interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell’ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma stessa è intesa (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2533 dei 03/12/1970; id. Sez. 1, Sentenza n. 5128 dei 06/04/2001).

Nel caso di specie, dunque, non è consentito all’interprete integrare la esplicita disposizione transitoria con richiami non previsti al meccanismo della cd. clausola “oro”, giungendo in tal modo ad una non consentita modifica sostanziale dei contenuti del Regolamento esplicitati dagli organi deliberanti.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

L’assenza di precedenti specifici di legittimità relativi alla interpretazione della disciplina transitoria del meccanismo di adeguamento rivendicato dalla ricorrente determina la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R., ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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