LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1799/2020 proposto da:
O.M.D., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCA CAMPOSTRINI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3144/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/05/2019 R.G.N. 1361/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.
RILEVATO
Che:
1. con sentenza n. 3144/2019 la Corte di appello di Venezia ha confermato la ordinanza di rigetto della domanda di protezione interazionale, sussidiaria e umanitaria avanzata da O.M.D., cittadino della Nigeria;
2. dalla decisione si evince che l’ O. aveva giustificato l’allontanamento dal paese di origine con le minacce ricevute dai familiari della fidanzata, che era stata costretta ad abortire, i quali contrastavano per motivi religiosi la unione della figlia, di religione musulmana, con l’odierno ricorrente, di religione cristiana;
3. il giudice di appello, esclusa la credibilità del racconto ed osservato che anche a voler ritenere credibile il narrato lo stesso, già in astratto, non consentiva di configurare una situazione di persecuzione o di pericolo di vita per il richiedente, ha escluso i presupposti per la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sul rilievo che dalle fonti consultate emergeva che nel Delta State, regione di provenienza del richiedente, non si registravano attacchi terroristici dal 2016 e gli episodi di violenza erano diretti contro gli stranieri; neppure emergevano elementi di vulnerabilità soggettiva idonei a giustificare la protezione umanitaria; non era stata, inoltre, offerta prova della compromissione dei diritti umani fondamentali in caso di rientro in Nigeria;
4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso O.M.D. sulla base di quattro motivi; la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo ai sensi dell’art. 360, commi 1, nn. 1, 2, e 3, violazione delle norme sulla competenza per materia, dell’art. 25 Cost. e del D.L. n. 13 del 2017, art. 2, conv. in L. n. 46 del 2017, censura la sentenza impugnata in quanto il giudice relatore della causa era un magistrato non specializzato, applicato sulla base di un provvedimento del Presidente della Corte di appello, non approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura, provvedimento che stabiliva, in violazione del principio di specializzazione, l’applicazione generalizzata dei giudici del distretto alla definizione del contenzioso in materia di Protezione Internazionale;
2. con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 5, censura la sentenza impugnata in quanto adottata in violazione del sistema probatorio cd. attenuato previsto per le domande di protezione internazionale; la Corte di merito aveva valutato in modo apodittico la non credibilità del ricorrente senza dare conto, nemmeno per relationem, degli indici legali di affidabilità ai quali il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, collega la valutazione della domanda di protezione internazionale;
3. con il terzo motivo di ricorso, deducendo violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, censura la sentenza impugnata per avere utilizzato fonti informative non idonee; sostiene, inoltre, che la stessa fonte indicata dalla Corte di appello descriveva una situazione diversa da quella rappresentata nel provvedimento impugnato;
4. con il quarto motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, denunziando apparenza di motivazione in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29 e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 bis;
5. il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità; parte ricorrente non chiarisce, infatti, mediante riferimento agli atti e documenti di causa e mediante la trascrizione degli stessi nelle parti di pertinenza, come prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, che la designazione del giudice relatore della causa era frutto concreto dell’applicazione del provvedimento organizzativo n. 2346/17U adottato dal Presidente della Corte di appello; è inoltre da rimarcare, a conferma del difetto di specificità e pertinenza del motivo in esame, la dichiarata riferibilità delle circostanze dedotte a soggetto diverso – Pridan Halim – (v. ricorso, pag. 7) dall’odierno ricorrente;
6. il secondo motivo di ricorso è anch’esso da respingere;
6.1. la Corte di appello ha ritenuto il racconto del richiedente generico e stereotipato oltre che incongruente e connotato da rilevanti difformità in relazione alla versione resa dinanzi alla CT (essere stato ferito dal padre della fidanzata con una bottiglia di vetro) e a quella resa in sede giudiziale (ove aveva fatto riferimento ad un fucile); ha evidenziato che il richiedente non aveva fornito prova di nessuna delle circostanze dedotte e che il racconto circa le ragioni dell’allontanamento dal Paese di origine era generico e inverosimile; in tal modo l’aspirante alla protezione era venuto meno all’onere di cooperazione istruttoria su di esso gravante;
6.2. la decisione è conforme alle indicazioni di questa Corte secondo la quale la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. n. 19197 /2015, n. 27336 2018); il richiedente è dunque tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il, principio dispositivo soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. n. 15794/2019). Qualora le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili secondo i parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), ed in applicazione dei canoni di ragionevolezza e dei criteri generali di ordine presuntivo, l’accertamento di fatto così compiuto dal giudice di merito integra un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. ex multis Cass. n. 29279/2019, n. 30105/2018);
6.3. nel caso di specie la Corte d’Appello ha compiuto il dovuto esame delle dichiarazioni del richiedente, vagliandole alla luce delle informazioni attendibili ed aggiornate relative al paese di provenienza, ritenendole non credibili e comunque inidonee ad integrare i presupposti per la protezione richiesta, sicché la doglianza relativa alla necessità di procedere ad ulteriore cooperazione istruttoria officiosa costituisce una mera contrapposizione alla valutazione che il giudice di merito ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure adeguatamente censurata sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5;
7. il terzo motivo di ricorso è inammissibile;
7.1. l’affermazione relativa alla non idoneità della fonte utilizzata dalla Corte distrettuale nell’escludere i presupposti per la protezione cd sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 252 del 2007, art. 14, è apodittica e non argomentata e comunque infondata nel merito laddove si consideri che il giudice di appello ha tratto le proprie informazioni da fonti EASO 2018, in coerenza con il dovere di cooperazione istruttoria di cui del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, che impone al giudice di utilizzare, in vista della decisione, le informazioni relative alla condizione interna del Paese di provenienza o rimpatrio del richiedente, ovvero di una specifica area del Paese stesso (cd. C.O.I.), tratte dalle fonti di cui all’art. 8 citato o anche da concorrenti canali di informazione, quali i siti “Internet” delle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell’aiuto e della cooperazione internazionale, che siano adeguatamente aggiornate e tengano conto dei fatti salienti interessanti quel Paese o area, soprattutto in relazione ad eventi di pubblico dominio (da ultimo, Cass. 14682/2021);
7.2. l’assunto inteso a contestare la concludenza delle informazioni tratte dalle fonti esaminate nel senso fatto proprio dal giudice di appello è inammissibile in quanto esprime un mero dissenso valutativo delle risultanze di causa invocando nella sostanza un diverso apprezzamento di merito delle stesse, sindacato precluso al giudice di legittimità. La condivisibile giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. 26728/2019). Questa Corte, infatti non può spingersi sino alla valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito, laddove nel motivo di censura non vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il giudice territoriale ha deciso siano state superate da altre e più aggiornate fonti qualificate. Solo laddove dalla censura emerga la precisa dimostrazione di quanto precede potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede;
8. il quarto motivo di ricorso è inammissibile;
8.1. la denunzia di plurime violazioni di norme di diritto non risulta incentrata sul significato e sulla portata applicativa delle norme evocate in rubrica, come prescritto in caso di vizio astrattamente riconducibile all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (Cass. n. 287/2016, n. 635/2015, n. 25419/2014, n. 16083/2013, n. 3010/2012); la denunzia di motivazione apparente, la quale sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisum, è frutto di mera affermazione in alcun modo argomentata in ricorso; in ogni caso, dalle argomentazioni esibite dal giudice di merito a sostegno del rigetto della domanda di protezione umanitaria, sono evincibili i passaggi logico-giuridici che ne sono alla base, passaggi riassumibili nella carenza di allegazione da parte del ricorrente di specifici motivi di vulnerabilità, nella inattendibilità della storia narrata e nella carenza di prova della compromissione del nucleo fondamentale dei diritti di cui all’art. 2 Cost., in caso di rimpatrio nel Paese di origine;
8.2. la deduzione intesa a contrastare l’affermazione del giudice di merito in ordine alla carenza di allegazione e prova di elementi dai quali desumere la vulnerabilità del richiedente è del tutto generica; essa è affidata all’evocazione di circostanze – svolgimento di attività lavorativa in Italia e necessità di cure mediche – delle quali, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, non è specificato se, in che termini, avevano costituito oggetto di allegazione nella fase di merito, e quale era la risultanza dalla quale esse emergevano (con onere ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di relativa trascrizione o esposizione per riassunto);
9. non si fa luogo alla rifusione delle spese nei confronti della parte intimata che si è limitata al deposito di memoria di costituzione al fine della discussione, alla quale non è seguita alcuna concreta attività difensiva;
10. la Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021
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