Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31480 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18684-2018 proposto da:

V.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 32, presso lo studio dell’avvocato MICHELE ROSARIO LUCA LIOI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIANA SELMI;

– ricorrente principale –

contro

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

nonché contro V.S.;

– ricorrente principale-controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 5608/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/12/2017 R.G.N. 9611/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente il ricorso proposto da V.S. nei confronti della RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a. e dichiarava la nullità del termine apposto al primo dei contratti di lavoro intercorsi fra le parti – decorrente dal 20/9/1977 – nonché alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ordinando alla RAI di ripristinare il rapporto con attribuzione delle mansioni di consulente musicale (previste dall’ultimo contratto a termine) ed inquadramento nel quinto livello; detta pronuncia veniva confermata dalla Corte distrettuale che respingeva il ricorso proposto in via principale dal V., unitamente a quello incidentale spiegato dalla controparte;

avuto riguardo a tale ultima impugnazione, prioritaria in ordine logico, il Collegio del merito perveniva al suenunciato convincimento, argomentando in ordine alla infondatezza della eccezione di risoluzione per mutuo consenso sollevata dalla società e di quella attinente alla illegittimità del contratto inter partes stipulato nel 1977, per la carenza del requisito di specificità dell’apporto creativo e della specificità degli spettacoli in connessione reciproca, contemplato dalla L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2;

con riferimento al gravame interposto dal lavoratore, in estrema sintesi, deduceva l’infondatezza della domanda di demansionamento, condividendo il rilievo formulato dal giudice di prima istanza circa il difetto di allegazione concernente sia il raffronto fra le differenti mansioni rispetto alle quali aveva sollevato le proprie doglianze, sia il danno alla professionalità risentito per effetto del prospettato demansionamento, del quale rimarcava altresì la carenza sotto il profilo probatorio;

la cassazione di tale decisione è domandata da V.S. sulla base di sei motivi illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c.;

resiste con controricorso la RAI s.p.a. che dispiega ricorso incidentale affidato a due motivi illustrati da memoria, ai quali oppone difese il V. ai sensi dell’art. 371 c.p.c., comma 4.

COSIDERATO CHE:

1. con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 414,115 c.p.c., 2103 c.c., D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 40 e 46 c.c.n.l. professori d’orchestra nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti;

si criticano gli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito in tema di risarcimento danni da demansionamento;

si osserva che era stato richiesto l’inquadramento nella qualifica di professore d’orchestra a far tempo dal 1990 con attribuzione del relativo trattamento economico, come del resto riportato dai contratti di lavoro stipulati negli anni 1990-2004; ci si duole che i giudici del gravame abbiano ritenuto l’insussistenza del diritto rivendicato, disponendo l’inquadramento con mansioni di consulente musicale nel quinto livello, e argomentando sulla necessità di tener conto anche delle mansioni e della qualifica attribuita nei successivi contratti, superiore a quella riconosciuta;

2. il motivo è inammissibile per plurime concorrenti ragioni;

va innanzitutto stigmatizzata la tecnica redazionale adottata, che reca promiscuamente la contemporanea deduzione di violazione di plurime disposizioni di legge e di contratto, nonché di violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 senza alcuna specifica indicazione di quale errore, fra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi che devono essere riconducibili ad uno di quelli tipicamente indicati dal richiamato art. 360 c.p.c., comma 1;

tanto in violazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (ex plurimis, vedi Cass. 23/10/2018 n. 26874);

neanche, poi, viene rispettato il principio di specificità che governa il ricorso per cassazione, non essendo riportato il tenore dei contratti che hanno scandito la vicenda lavorativa intercorsa fra le parti, né quello delle disposizioni contrattual-collettive che si deduce siano state vulnerate – in assenza, peraltro, di alcuna allegazione al riguardo – non potendo sottacersi ancora, il difetto di riproduzione degli atti processuali con i quali si deduce di avere introdotto la relativa doglianza (essendosi limitato il ricorrente a riprodurre – vedi pag. 14 – solo un minimo stralcio che non rende ragione del complessivo tenore delle censure formulate);

requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nei rispetto del principio di autosufficienza (vedi per tutte, Cass.13/11/2018 n. 29093);

non da ultimo, deve, poi, rimarcarsi che non risulta censurata la autonoma, specifica ratio con la quale la Corte distrettuale ha argomentato in ordine alla mancanza di allegazione attinente “al raffronto tra le differenti mansioni” (vedi pag.9 della sentenza impugnata), convalidando il ragionamento del primo giudice in ordine alla mancanza di prova di corrispondenza fra le mansioni svolte di pianista istruttore cantanti e la qualifica di professore d’orchestra rivendicata;

nel presente ricorso questa affermazione – che costituisce una ratio decidendi idonea da sola a sorreggere la sentenza nei punti qui contestati – non viene attinta dalle censure formulate le quali si indirizzano in ogni caso su altri argomenti, che risultano privi di specifica attinenza con tale statuizione centrale nella sentenza di appello impugnata;

tale omessa impugnazione rende inammissibile, per difetto di interesse, la doglianza, essendo la statuizione non censurata divenuta definitiva e quindi non potendosi più produrre in nessun caso il relativo annullamento (vedi, al riguardo: Cass. 26/3/2010 n. 7375; Cass. 7/9/2017 n. 20910; Cass. 3/5/2019 n. 11706);

deve infatti richiamarsi il principio affermato da questa Corte, che va qui ribadito, in base al quale “qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendì” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (vedi Cass. 14/2/2012 n. 2108, cui adde Cass. S.U. 29/3/2013 n. 7931 e Cass. 7/4/2014 n. 8060);

3. il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 414,115 c.p.c., dell’art. 2103 c.c., artt. 40 e 46 c.c.n.l. professori d’orchestra nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti;

ci si duole che la Corte di merito abbia confuso la domanda di corretto inquadramento a seguito della richiesta di conversione del rapporto a tempo indeterminato, con quella di risarcimento danni da demansionamento successivo al 2006, erroneamente statuendo in ordine alle conseguenze dell’accertamento della nullità del contratto del 1977 che al contrario, imponeva la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento dell’anzianità conseguita;

secondo il ricorrente sarebbe stato violato il disposto di cui all’art. 2103 c.c. nella parte in cui prevede l’assegnazione al lavoratore di mansioni superiori per oltre seì mesi, ipotesi questa verificatasi nella specie in quanto tutti i contratti stipulati dal 1990 al 2003 risultavano regolati dal c.c.n.l. per maestri direttori e sostituti d’orchestra;

4. il terzo motivo attiene alla violazione e falsa applicazione degli artt. 414,115 c.p.c., art. 2103 c.c., artt. 40 e 46 c.c.n.l. professori d’orchestra nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti;

ci si duole che il giudice del gravame abbia omesso di pronunciarsi sulla censura con la quale in forza dei numerosi contratti stipulati come professore d’orchestra, si era rilevato che egli aveva lavorato come pianista per periodi superiori ai tre mesi, diversamente da quanto argomentato dal Tribunale;

5. con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 414,115,116 c.p.c., artt. 2103,2113 c.c., art. 46 c.c.n.l. professori d’orchestra nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti;

si deduce, sulla premessa dell’intervenuto inquadramento come professore d’orchestra dal gennaio 1990 al maggio 2004, la violazione della disposizione codicistica e del contratto collettivo, per aver ricevuto un trattamento economico deteriore rispetto alle mansioni svolte, e tale da radicare il diritto a differenze retributive;

6. i motivi, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, sono inammissibili, alla stregua delle ragioni già enunciate in relazione al primo motivo di ricorso, attinenti sia alla inappropriata tecnica redazionale adottata, che alla omessa impugnazione specifica di una ratio decidendi centrale ai fini della soluzione della controversia;

7. con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 414,115,116 c.p.c., direttiva 1990/70CE, L. n. 230 del 1962, art. 5, L. 183 del 2010, art. 32;

si deduce che, anche in ipotesi di mancato accoglimento della domanda di inquadramento nel c.c.n.l. professori d’orchestra RAI, il ricorrente avrebbe avuto diritto al riconoscimento della progressione in carriera ed alla conservazione per gli anni successivi, dei livelli stipendiali conseguiti nei periodi lavorativi precedenti;

8. il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non essendo riportato il tenore del ricorso di primo grado e delle censure formulate in sede di gravame in relazione alla specifica statuizione, né risultando specificamente censurata la statuizione della sentenza impugnata, con la quale il giudice di seconda istanza ha dato atto che in ordine alla indennità risarcitoria liquidata dal primo giudice, non erano state sollevate specifiche censure;

9. la sesta doglianza concerne violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 115, c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5;

si lamenta il mancato accoglimento della istanza risarcitoria connessa al preteso demansionamento verificatosi in epoca successiva al 2006;

10. anche questa doglianza incorre nello stigma della inammissibilità, stante la promiscuità della tecnica redazionale adottata, la genericità del tenore del motivo – che non riproduce in guisa significativa, il tenore degli atti processuali ai quali fa riferimento – ed, ancora una volta, il mancato confronto con la statuizione di conferma della pronuncia di primo grado in ordine al difetto di allegazione (prima ancora che di prova) del danno che si assume risentito;

in definitiva, al lume delle sinora esposte considerazioni deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso principale;

11. passando al ricorso incidentale, con il quale la società si è doluta del mancato accoglimento della eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso e della prospettata legittimità del contratto a termine stipulato nel settembre 1977, trattasi di ricorso tardivo;

ed invero, rispetto alla scadenza del termine semestrale di impugnazione (18/6/2018), il ricorso è stato tardivamente notificato in via telematica, in data 20/7/2018;

giova ricordare che, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, “se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale perde ogni efficacia”;

tale previsione implica che, mentre l’appello incidentale proposto tempestivamente gode di autonomia rispetto all’appello principale, non essendo condizionato dall’ammissibilità di quest’ultimo (Cass.18/7/2012 n. 12443), l’appello incidentale tardivo, al contrario, è processualmente dipendente dall’appello principale, ripercuotendosi la inammissibilità di quest’ultimo sulla ammissibilità del primo;

ne deriva che la parte, qualora intenda ottenere, incondizionatamente, una decisione sulla propria impugnazione, deve proporre impugnazione tempestiva, atteso che, se non ha esercitato tale potere, implicitamente ha inteso accettare il rischio del passaggio in giudicato della sentenza già emessa e non può dolersi della mancata decisione sulla impugnazione tardivamente proposta (Cass., sez. 5, 12/07/2018, n. 18415);

la ratio che si ricava da tale sistema delle impugnazioni, dunque, è quella di consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, con l’impugnazione tardiva, l’iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l’assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata (Cass. sez. 2, 25/1/2018, n. 1879), senza subire pregiudizio nell’apprestamento delle proprie difese dall’iniziativa della controparte, la quale abbia – magari – impugnato la sentenza nell’ultimo giorno di scadenza del termine all’uopo consentito;

deve, allora, conclusivamente ritenersi che la dipendenza processuale dell’impugnazione incidentale tardiva da quella principale determina l’inefficacia del gravame incidentale tardivamente proposto, e ciò anche nel caso in cui l’interesse ad impugnare fosse preesistente (Cass. sez. 5, 16/11/2018, n. 29593), quando il ricorso principale sia dichiarato inammissibile o anche improcedibile come chiarito dalla giurisprudenza delle sezioni unite (vedi Cass. S.U. 14/4/2008 n. 9741);

alla stregua delle sinora esposte argomentazioni va quindi dichiarata la perdita di efficacia del ricorso incidentale;

le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

il controricorrente, il cui ricorso incidentale tardivo sia dichiarato inefficace a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, non può, infine, essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (Cass. 25/7/2017, n. 18348);

poiché il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente in via principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e la perdita di efficacia del ricorso incidentale;

condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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