Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3149 del 09/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI U.L.C. Giuseppe – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18300-2019 proposto da:

DI. AB., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 10, presso lo studio dell’avvocato BOCCONGELLI EMANUELE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2263/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 03/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI LAURA.

RITENUTO

Che:

La Corte di appello dell’Aquila, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello proposto da DI. AB., nato in Senegal, avverso il provvedimento di primo grado che aveva respinto il ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 avverso il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale in tutte le sue forme.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto non circostanziato e poco credibile il racconto del richiedente – che aveva riferito di essere fuggito perchè aveva subito l’assalto dell’autobus in cui si trovava ad opera dei ribelli e temeva per l’insicurezza del Paese – ed ha affermato che non sussistevano gli estremi per il riconoscimento della protezione richiesta.

In particolare, quanto alla protezione sussidiaria richiesta ex art. 14 lett. c), ha affermato che non vi era una condizione oggettiva di pericolo direttamente riferibile alla zona geografica di provenienza, in quanto in Senegal non si ravvisava la presenza di un conflitto armato tale da comportare una minaccia individualizzata a danno del ricorrente (come risultava da fonti internazionali ampiamente citate).

Infine, ha denegato anche il permesso per motivi umanitari, poichè non ricorrevano le condizioni per la concessione, in difetto di situazioni di vulnerabilità oggettive o soggettive.

Avverso la suddetta pronuncia, il richiedente propone ricorso per cassazione, affidato ad un mezzo. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorso è articolato in un unico motivo rubricato “Violazione delle norme di diritto che regolano la protezione internazionale” ed è inammissibile.

2. Il motivo è, infatti, formulato in modo estremamente generico, tanto che neppure vengono indicate le norme di legge asseritamente violate e le ragioni della pretesa violazione (Cass. Sez. U. n. 23745 del 28/10/2020); il vizio genetico dell’atto di impugnazione non è sanabile nemmeno con eventuali integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all’art. 380-bis c.p.c., comma 2, la cui funzione – al pari della memoria prevista dall’art. 378 c.p.c., sussistendo identità di ratio- è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (Cass. n. 21023 del 20/10/2020; Cass. n. 30760 del 28/11/2018; Cass. n. 24007 del 12/10/2017; Cass. n. 26332 del 20/12/2016); la doglianza, inoltre, non coglie puntualmente la ratio decidendi quanto alla richiesta dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e non appare quindi pertinente e specifica, dal momento che la Corte territoriale ha ravvisato la non credibilità del racconto, senza che tale statuizione sia stata impugnata.

La Corte di appello ha peraltro esaminato puntualmente le fonti internazionali al fine di verificare al situazione socio/politica del Paese di provenienza.

Giova inoltre ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione internazionale sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ove il richiedente invochi l’esistenza di uno stato di diffusa e indiscriminata violenza nel Paese d’origine tale da attingerlo qualora debba farvi rientro, e quindi senza deduzione di un rischio individualizzato, l’attenuazione del principio dispositivo, cui si correla l’attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito, opera esclusivamente sul versante della prova e non su quello dell’allegazione (Cass. n. 13403 del 17/05/2019; Cass. n. 15794 del 12/06/2019; Cass. n. 21123 del 07/08/2019; Cass. n. 11312 del 26/04/2019; Cass. n. 11096 del 19/04/2019); quanto alla richiesta di protezione umanitaria il ricorrente non affronta e non confuta, tantomeno in modo puntuale e specifico, l’affermazione della Corte di appello circa l’insussistenza dei presupposti per la concessione della tutela nella situazione rappresentata; il ricorrente propone una critica di puro merito relativamente all’accertamento del fatto, inammissibile in sede di legittimità.

3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensive dell’intimato.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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