Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31490 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35206-2019 proposto da:

A.D., A.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI PRISCILLA, 106, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PIERETTI, rappresentati e difesi dall’avvocato NICOLA MAINELLI;

– ricorrenti –

contro

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LAURO, rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE LAMBIASE;

– controricorrenti –

e contro

S.G.R., G.A., R.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4031/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

udito l’Avvocato.

RILEVATO

che:

– il giudizio trae origine dalla domanda di riscatto agrario proposta da S.A. nei confronti di A.S. e A.D., con la quale l’attrice dedusse che i convenuti avevano acquistato da B.D., con atto del *****, i fondi contraddistinti dalle p. ***** ***** e *****, in relazione ai quali sussistevano le condizioni per l’esercizio del riscatto;

– la domanda venne accolta limitatamente alla p.lla *****, con sentenza del Tribunale di Napoli, confermata dalla Corte d’appello;

– la corte di merito accertò che la p.lla ***** era contigua a quella di proprietà dell’attrice, in quanto separata dal solo muro di contenimento;

– per la cassazione del decreto hanno proposto ricorso A.S. e A.D. sulla base di quattro motivi;

– ha resistito con controricorso S.A.;

– il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso;

– in prossimità dell’udienza, Ila controricorrente ha depositato memorie illustrative.

RITENUTO

che:

– va, in primo luogo, evidenziato che le memorie prodotte dalla controricorrente sono inammissibili per tardività perché depositate in data 12.5.2021, oltre il termine di cinque giorni prima dell’udienza fissata in data 13.5.2021, in violazione dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2;

– con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 817 del 1971, art. 7, comma 2, e della L. n. 590 del 1965, art. 8, oltre all’illogica e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito riconosciuto la contiguità dei fondi nonostante essi fossero separati da un muro di contenimento e vi fosse un dislivello tra il piano di campagna del fondo della ricorrente e quello oggetto di riscatto;

– con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 817 del 1971, art. 7, comma 2, e della L. n. 590 del 1965, art. 8, oltre all’illogica e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la corte di merito avrebbe travisato il reale stato dei luoghi, erroneamente riconoscendo la contiguità dei fondi;

– con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, oltre all’illogica e contraddittoria motivazione per avere la Corte di merito accertato la contiguità dei fondi pur essendo necessaria la realizzazione di una rampa di collegamento, non esistente in natura e non realizzabile dal punto di vista urbanistico;

– con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e della L. n. 817 del 1971, art. 7, comma, della L. n. 590 del 1965, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, oltre alla contraddittorietà ed illogicità della sentenza, in quanto la contiguità materiale sarebbe esclusa dalla necessità di realizzare una ponderosa rampa di accesso per consentire il godimento unitario dei fondi;

– i motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono inammissibili;

– il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto proprietario del terreno confinante, di cui alla L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7, integrando una limitazione della circolazione della proprietà agricola e dell’autonomia negoziale, spetta nel solo caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, cioè caratterizzati da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo una comune linea di demarcazione, sia essa meramente ideale, ovvero materializzata con muri, siepi, recinzioni od altri segnali (Cassazione civile sez. un., 25/03/1988, n. 2582).

– più recentemente questa Corte ha affermato: “Il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto proprietario del terreno confinante, previsto dalla L. n. 817 del 1971, art. 7, integrando una limitazione della circolazione della proprietà agricola e dell’autonomia negoziale, spetta solo nel caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, ovvero caratterizzati da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo la comune linea di demarcazione, non potendo essere esteso alla diversa ipotesi della cd. contiguità funzionale (fra fondi separati ma idonei ad essere accorpati in un’unica azienda agraria), con la conseguenza che deve escludersi la configurazione di tale “contatto” ove i due fondi siano separati da un corso d’acqua demaniale (Cassazione civile sez. III, 13/02/2018, n. 3409; Cassazione civile sez. III, 19/01/2007, n. 1191)

– nel caso di specie, la corte di merito, con accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità/ ha accertato che i fondi erano separati dal muro di contenimento che non precludeva il godimento unitario dei medesimi, sicché sussisteva il requisito della contiguità reale e funzionale richiesta dalla legge;

– non era quindi ostativa alla contiguità della particella ***** – oggetto di riscatto – con quella di proprietà dell’attrice l’esistenza di un muro di contenimento;

– l’eventuale realizzazione di una rampa che consentisse la comunicazione tra i due fondi, secondo l’accertamento della corte di merito, costituiva solo una delle migliori soluzioni per realizzare proficuamente il godimento unitario dei medesimi, ferma restando la loro “contiguità funzionale” sulla base delle caratteristiche materiali e giuridiche (pag.15-16 della sentenza impugnata);

– non è fine ravvisabile la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la corte di merito riconosciuto la contiguità dei fondi in relazione alla p.lla ***** – e non invece in relazione alla p.lla ***** – in quanto la violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è ipotizzabile quando venga riconosciuto o attribuito dal giudice un bene della vita più circoscritto rispetto a quello domandato;

– il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3000,00 oltre Iva e cap come per legge oltre ad Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Suprema Corte di cassazione, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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