LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15415-2019 proposto da:
R.P., elettivamente domiciliato in Lecce, viale Marconi n. 7, presso lo studio dell’avv.to GIANFRANCO MASSA che lo rappresenta e difende;
contro
CAPITANERIA PORTO *****, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 160/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 15/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
R.P. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce di accoglimento dell’appello Ministero Infrastrutture e Trasporti – Capitaneria di Porto di ***** e di conferma dell’ordinanza ingiunzione a carico del ricorrente per violazione del D.P.R. n. 1639 del 1968, art. 128-bis;
il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “Il ricorso è inammissibile in quanto pone in discussione l’accertamento dei fatti come compiuto dai giudici di merito sulla base delle prove acquisite (i giudici hanno accertato che il ricorrente stava pescando con le bombole a nulla rilevando il fatto che i verbalizzanti non abbiano trovato il profitto della pesca) accertamento che è insindacabile in sede di legittimità, risultando, peraltro, la motivazione della sentenza impugnata né apparente né manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014) e dovendosi considerare che spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., Sez. U, n. 5802 del 1998)”.
CONSIDERATO
che:
– il Collegio condivide la proposta del Relatore;
– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;
– L’eccezione formulata in memoria dalla controricorrente di nullità della notifica anche se il suo esame dovrebbe essere preliminare è superata dalla c.d. “ragione più liquida”. La Corte di cassazione, infatti, ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, dall’esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l’esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (Sez. 2, Ord. n. 10839 del 2019).
– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;
– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;
– ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021