Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.31498 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19915/2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Settembrini n. 28, presso lo studio dell’avvocato Morcavallo Francesco, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria di nomina e costituzione di nuovo difensore;

– ricorrente –

contro

M.D.;

– intimato –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, del 10/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 882/2017, il Tribunale di Padova affidava il minore S.M.T. – attribuendo al medesimo, in aggiunta al cognome della madre, S.A., che per prima lo aveva riconosciuto, anche quello del padre M.D. – ai Servizi Sociali del Comune di *****, stabiliva in Euro 250,00 mensili il contributo del padre al mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, condannava S.A. al risarcimento dei danni in favore del padre e del figlio, quantificati in Euro 30.000,00 ciascuno.

2. La Corte d’appello di Venezia, con decreto n. 2637/2018, depositato il 10 marzo 2018, rigettava il reclamo proposto dalla S. avverso il decreto emesso in primo grado. La Corte territoriale riteneva che non vi fossero ragioni per modificare il provvedimento di affidamento del minore ai Servizi Sociali, nonché l’attribuzione al medesimo anche del cognome paterno ed escludeva la possibilità di compensare il debito della reclamante, per il risarcimento del danno nei confronti del padre, con quello per il mancato pagamento del mantenimento del minore da parte di quest’ultimo, rilevando, peraltro, che tale domanda era del tutto sfornita di prova.

3. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso S.A., nei confronti di M.D., affidato a quattro motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rileva, in via pregiudiziale, la Corte che il ricorso – sebbene proposto nei confronti di Driss M., come si evince sia dall’intestazione dell’atto che dal contenuto dei motivi – non è stato notificato alla parte destinataria dell’atto medesimo, ma soltanto al Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Venezia.

1.1. Orbene, va osservato che, qualora l’atto non venga notificato all’unico contraddittore necessario, o a nessuno dei contraddittori necessari, ossia al soggetto o ai soggetti legittimati a resistere al ricorso, questo deve essere dichiarato inammissibile, in quanto, nella giurisdizione civile contenziosa, pur in assenza di una espressa previsione, soltanto con la notificazione si instaura il rapporto processuale, presupposto per l’esercizio dell’attività giurisdizionale (Cass. Sez. U., 09/06/2014, n. 12925).

1.2. La mancata notifica all’intimato, nei confronti del quale l’impugnazione è diretta e’, invero, situazione ben diversa da quella che si verifica nel caso di cause inscindibili, qualora la notificazione dell’impugnazione, proposta nei confronti di tutti i destinatari correttamente individuati ed identificati, risulti inefficace, omessa od inesistente nei confronti di taluno di costoro (ovvero non ne venga dimostrato il perfezionamento). In tal caso si applica l’art. 331 c.p.c., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio di cui all’art. 111 Cost., che prevale rispetto al principio della ragionevole durata del processo sancito dal medesimo articolo; sicché il giudice non può dichiarare inammissibile l’impugnazione ma deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (Cass., 13/10/2015, n. 20501; Cass. Sez. U., 11/06/2010, n. 14124).

1.3. Ne’ vale a consentire l’integrazione del contraddittorio la notifica effettuata, nella specie, al Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Venezia, non essendo stato neppure allegato uno specifico interesse dell’Ufficio del Pubblico Ministero presso il giudice a quo ad essere parte nel presente giudizio, ai fini della proposizione di un eventuale ricorso incidentale, e restando in ogni caso soddisfatte le esigenze del contraddittorio dalla presenza in giudizio del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione (Cass., 16/07/2004, n. 13169; Cass., 11/06/2019, n. 15714).

2. Per le ragioni esposte, il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Dispone, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, che in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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