LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30596/2018 proposto da:
B.E., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’Avv.to Massimo Gilardoni;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata il 02/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 da Dott. MELONI MARINA.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Brescia sezione specializzata per la protezione internazionale, con decreto in data 2/9/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale in ordine alle istanze avanzate da B.E. nato in ***** il *****, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.
Il richiedente aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di essere fuggito dal proprio paese in quanto dopo la morte del padre era andato a vivere con lo zio il quale voleva farlo convertire alla religione musulmana e al suo rifiuto aveva picchiato lui ed i suoi fratelli tanto da essere costretto a scappare dal suo paese.
Il Tribunale ha ritenuto il ricorrente non credibile ed ha escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e 8 ed i presupposti richiesti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. A) e B) per la concessione della protezione sussidiaria, non emergendo elementi idonei a dimostrare che il ricorrente potesse essere sottoposto nel paese di origine a pena capitale, tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nel contempo il collegio di merito ha negato il ricorrere di uno stato di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel suo paese di provenienza nonché una situazione di elevata vulnerabilità individuale.
Avverso il decreto del Tribunale di Brescia ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente, affidato a due motivi.
Il Ministero dell’interno non ha spiegato difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il ricorrente solleva eccezione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1; art. 24 Cost., commi 1 e 2; art. 111 Cost., commi 1, 2 e 5, nonché della L. n. 46 del 2017, art. 21, comma 1 rispettivamente in riferimento all’eliminazione del doppio grado di merito, all’adozione del rito camerale ed al termine di impugnabilità del decreto solo in Cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione a cura della cancelleria del decreto di primo grado ed al differimento del termine di applicabilità del decreto dopo 180 giorni dalla sua entrata in vigore.
Sulle stesse questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in analogo giudizio, ritenendole irrilevanti e manifestamente infondate, con sentenza sez. 1 n. 17717 del 27/6/2018 pienamente condivisa da questo Collegio e dalla quale non vi è motivo per discostarsi.
Nel merito con unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 2 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale di Brescia ha violato il dovere di cooperazione istruttoria escludendo così i presupposti per il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.
Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità in quanto espone in via generale i presupposti della protezione umanitaria ma non coglie la ratio relativa al difetto allegativo di concrete ragioni di vulnerabilità.
Il decreto impugnato ha ritenuto, con motivazione coerente ed esaustiva, l’assenza di situazioni di vulnerabilità del ricorrente. Il ricorrente a fronte della valutazione espressa con esaustiva indagine officiosa del Tribunale di merito (in sé evidentemente non rivalutabile in questa sede) circa la insussistenza nella specie di situazioni di vulnerabilità, non ha neppure indicato se e quali ragioni di vulnerabilità avesse allegato, diverse da quelle esaminate nel provvedimento impugnato.
La censura non coglie nel segno nemmeno in ordine all’omesso esame del profilo dell’avviato percorso di integrazione lavorativa del richiedente, anch’esso dedotto del tutto genericamente.
A tal riguardo questa Corte con sentenza Sez. 1- n. 4455 del 23/02/2018 richiamata in S.U. 29460/2019 ha precisato che “In materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.” Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente confermato che “in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza” (Cass. Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461 del 2019; conf. Cass. 4455/2018 e, da ultimo, Cass. 630/2020).
Nella specie non solo non viene specificamente censurato il difetto di integrazione riscontrata con accertamento di fatto incensurabile ma non viene neanche colpita la ratio relativa all’esito negativo della valutazione comparativa.
La proposizione del ricorso al Tribunale nella materia della protezione internazionale ed umanitaria dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336; Cass. 31 gennaio 2019, n. 3016; come precisato da Cass. 2 luglio 2020, n. 13573); ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria è in particolare necessario che il richiedente fornisca elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani fondamentali nei quali si esplica la dignità della persona, nel loro contenuto minimo al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese d’accoglienza.
Tuttavia, detto onere, nella specie, non risulta assolto in quanto la valutazione dev’essere realizzata tenendo in considerazione non – in generale e in astratto – la situazione del Paese d’origine del richiedente, bensì quella privata e familiare del migrante, in Italia e nel proprio Paese, e quest’ultima sia in quanto già vissuta prima dell’approdo nello Stato italiano, sia in quanto persistente, e della quale di conseguenza il soggetto si troverebbe nuovamente vittima se costretto al rientro nel territorio di provenienza.
Il ricorso proposto deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in mancanza di difese della parte intimata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte di Cassazione, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021