LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SCOTTI U.L.C. Giuseppe – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 38117-2019 proposto da:
L.K., in proprio e quale genitrice dei minori L.K., L.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato STIGLIANO MARIAGRAZIA;
– ricorrente –
contro
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TARANTO, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’ APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO;
– intimati –
avverso il decreto n. R.G. della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositato i129/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI LAURA.
RITENUTO
Che:
La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con il decreto in epigrafe indicato, ha respinto il reclamo proposto avverso il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Taranto in data 23/9/2019 che aveva rigettato la richiesta avanzata da L.K., cittadino albanese nella qualità di genitore dei minori L.K. (nato *****) e L.O. (nato a *****) ad essere autorizzato a permanenza in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, nell’interesse dei minori.
Avvero il decreto il padre ha proposto ricorso per cassazione con un mezzo. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Lecce non si è costituito.
Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
1.1. Il ricorrente articola un unico motivo con il quale denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oltre che l’avere la Corte di appello di Lecce mancato di svolgere, con riferimento al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, un giudizio prognostico sulle prospettive di danno grave per i minori in conseguenza dell’allontanamento del genitore.
1.2. Il motivo è infondato, laddove prospetta una violazione di legge.
Invero la Corte di appello, ricordando che già nel novembre 2018 l’autorizzazione era stata negata e che – a parere del Tribunale per i Minorenni non erano stati proposti nuovi motivi – ha affermato che non era stata dimostrata una condizione di disagio psico/fisico dei minori, nel caso di rimpatrio del padre, atteso che gli stessi vivevano con la madre ed i nonni in Ginosa Marina; che non vi erano elementi da cui desumere che i minori potessero essere rimpatriati con il padre e che, in tale ipotesi, potessero subire un disagio psicologico; che, considerate le condanne per gravi reati riportate da L. (ancora in espiazione pena), attuato il bilanciamento con le esigenze di ordine pubblico ex Cass. Sez. U. n. 15750/2019, si poteva ritenere prevalente l’ordine pubblico, atteso che i minori erano curati ed accuditi in Italia dalla madre e dai nonni; che, inoltre, non vi era all’attualità alcun ragionevole pericolo di produzione di danni per i minori, in quanto che L. risultava dover scontare la detenzione domiciliare per tentato omicidio fino al giugno 2021 in Ginosa, coma da provvedimento del Tribunale di Sorveglianza del 25/10/2019.
La decisione impugnata, sia pur sinteticamente, ha quindi effettuato il giudizio prognostico ed il bilanciamento con le esigenze di ordine pubblico e risulta conforme alla recente pronuncia della Sez. U. n. 15750 del 12/6/2019 secondo la quale “In tema di autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all’ingresso o al soggiorno dello straniero; nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all’esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l’interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto.”.
1.3. Va aggiunto che la censura per omesso esame di fatto decisivo è inammissibile perchè alcun fatto riferito alle concrete esigenze psico/fisiche dei minori di cui sia stato omesso l’esame è indicato.
2. In conclusione il ricorso va rigettato.
Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensive dell’intimato.
Dagli atti il processo risulta esente, sicchè non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
– Rigetta il ricorso;
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021