Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.31502 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16619/2020 proposto da:

Z.E., elettivamente domiciliato in Roma V. Menghini Mario 21 presso lo studio dell’avvocato Porfilio Pasquale, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Costagliola Chiara;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il 12/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 da Dott. MELONI MARINA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Campobasso, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto in data 12/5/2020, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale in ordine alle istanze avanzate da Z.E. nato in ***** il *****, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente proveniente dalla ***** aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di essere fuggito dal proprio paese perché, dopo la morte di suo padre, un gruppo di militari ***** cercavano una cassetta di armi che suo padre aveva nascosto nella loro abitazione e, non avendola rinvenuta, lo avevano sequestrato, picchiato e torturato.

Avverso il decreto del Tribunale di Campobasso il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, comma 1, lett. g), art. 3, comma 3, lett. A), art. 5, lett. B) e art. 14 per non aver il tribunale ritenuto sussistenti i presupposti per concedere la protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. C.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 5 per omesso esame di un fatto decisivo e cioè per non aver valutato le motivazioni e la vulnerabilità del ricorrente.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 per aver il tribunale ritenuto non credibile il ricorrente in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2 e art. 14 per non aver il tribunale ritenuto sussistenti i presupposti per concedere la protezione sussidiaria sulla base di fonti aggiornate e del principio di cooperazione istruttoria in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice territoriale avrebbe dovuto riconoscere la protezione umanitaria al ricorrente stante la situazione oggettiva relativa al Paese di origine da valutarsi con l’esercizio dei poteri istruttori in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In riferimento ai presupposti per la concessione della protezione sussidiaria di cui al primo e quarto motivo D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. C) il Giudice ha correttamente ritenuto con motivazione coerente ed esaustiva che i fatti narrati non integravano gli estremi per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ovvero di situazioni di violenza generalizzata ed indiscriminata e conflitto armato interno o internazionale nella zona d’origine del ricorrente e ciò ha fatto avvalendosi di fonti aggiornate in particolare il sito della Farnesina aggiornato all’aprile 2020.

La censura di cui al secondo motivo relativa all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è inammissibile in quanto non indica il fatto di cui è stato omesso l’esame. Giova, invero, premettere che, per effetto della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, oggetto del vizio di cui alla citata norma è oggi esclusivamente l’omesso esame circa un “fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Il mancato esame, dunque, deve riguardare un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un “fatto” costitutivo; modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (Cass., 8 settembre 2016, n. 17761; Cass. 13 dicembre 2017, n. 29883), e non, invece, le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., SU, 20 giugno 2018, n. 16303; Cass. 14 giugno 2017, n. 14802), oppure gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass., Sez. U.,7 aprile 2014, n. 8053). E’ utile rammentare, poi, che Cass., Sez. U, 7 aprile 2014, n. 8053, ha chiarito che “la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come ed il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti. Nella censura nulla di tutto ciò risulta riportato.

Il terzo motivo è parimenti infondato.

A tal riguardo occorre osservare che il legislatore ha ritenuto di affidare la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo non alla mera opinione del giudice ma ha previsto una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c) D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età “non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicché è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda” (Cass. ord. 26921/2017).

Alla luce di quanto sopra tuttavia appare evidente che il dovere del giudice di considerare veritiero il racconto del ricorrente anche se non suffragato da prove richiede pur sempre che le dichiarazioni rese dal richiedente asilo siano ” considerate coerenti e plausibili” (art. 3, comma 5, lett. C) e che il racconto del richiedente sia in generale “attendibile” (art. 3, comma 5, lett. E). La norma in parola obbliga in particolare il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto a un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche a una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (Cass. 21142/2019).

Il Tribunale di merito si è ispirato a questi criteri laddove, all’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dal migrante in diverse sedi, ha rilevato – come previsto dall’art. 3, comma 5, lett. c, appena citato – che il racconto offerto dal richiedente asilo non era stato adeguatamente circostanziato, risultava intrinsecamente ed estrinsecamente incoerente e non era plausibile in diversi punti sotto il profilo della credibilità razionale della concreta vicenda narrata.

Il quinto motivo è inammissibile. Il Tribunale ha rilevato correttamente che nessuna allegazione di condizioni di vulnerabilità ricollegate3 alle conseguenze dell’allontanamento erano state fatte valere, non potendo introdurre d’ufficio i fatti costitutivi del diritto azionato (Cass. 27336/2018).

Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto. Nulla per le spese in mancanza di difese della parte intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di Cassazione, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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