LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20356/2017 proposto da:
P.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via Sabotino n. 22, presso lo studio dell’avvocato Gai Cesare, rappresentata e difesa dall’avvocato Fadel Pierluigi, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CheBanca (già Micos Banca) S.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Val Gardena n. 3, presso lo studio dell’avvocato De Angelis Lucio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Nardozzi Tonielli Gino, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3131/2016 del TRIBUNALE di MILANO e l’ordinanza della CORTE DI APPELLO DI MILANO depositate il 10/03/2016 e il 24/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2021 dal consigliere Dott. Paola Vella.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza del 10/03/2016, notificata in data 05/05/2016, il Tribunale di Milano dichiarò il difetto di legittimazione passiva di Chebanca S.p.a. rispetto alle domande proposte da P.G. – segnatamente: dichiarazione di invalidità del mutuo ipotecario del 2 dicembre 2003, contratto con Micos Banca (oggi Chebanca), per usurarietà dei tassi di interesse; restituzione degli interessi indebitamente percepiti per Euro 82.894,23; in subordine risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale e contrattuale; in ulteriore subordine sostituzione del tasso indeterminato, ex art. 117 T.U.B., con condanna all’indebito per Euro 46.635,32 – in relazione ad una operazione di cartolarizzazione di crediti L. n. 130 del 1999, ex art. 4, effettuata il 30 novembre 2011, in base alla quale il credito di cui al contratto di mutuo era stato ceduto a Mediobanca Covered Bond s.r.l., che era diventato creditore cessionario esclusivo ai sensi dell’art. 58, comma 5 T.U.B, essendo decorsi tre mesi dalla pubblicazione dell’operazione nella Gazzetta ufficiale del 06/12/2011, con successiva sua comunicazione alla mutuataria a mezzo lettera del 31/12/2011, a nulla rilevando che la Chebanca avesse continuato “ad operare per il recupero del credito quale server di Mediobanca Covered Bond”, come era specificato in calce ai rendiconti annuali.
1.1. La Corte d’appello di Milano ha dichiarato l’appello proposto dalla P. inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. con ordinanza del 24 gennaio 2017.
1.2. La P. ha impugnato la sentenza del tribunale, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., con un motivo di ricorso, cui la banca ha resistito con controricorso, corredato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Con l’unico motivo di ricorso si denunzia la violazione degli artt. 1260 c.c. e ss. nonché art. 1406 c.c. e ss., per avere il tribunale confuso la disciplina relativa alla cessione del contratto con quella della cessione del credito, ricorrente nella fattispecie concreta – realizzata attraverso un’operazione di cartolarizzazione di crediti – affermando che sarebbe applicabile anche l’art. 58, comma 5 T.U.B., che invece non è richiamato dalla L. n. 130 del 1999, art. 4 sicché Mediobanca sarebbe “semplice cessionaria della sola posizione creditoria della banca”, restando invece esclusa “la sua legittimazione sotto il profilo contrattuale, restitutorio-risarcitorio/debitorio, che pertanto rimarrebbe riconducibile ancora alla originaria contraente originaria “CheBanca S. p. a.””.
3. La banca controricorrente deduce: a) l’inammissibilità e improcedibilità del ricorso per mancata allegazione e produzione della comunicazione dell’ordinanza della corte d’appello; b) la sua improcedibilità ex art. 369 c.p.c., comma 1, n. 2) per mancato deposito della copia autentica dell’ordinanza (che in realtà risulta depositata); c) la sua inammissibilità per mancata trascrizione della motivazione dell’ordinanza e del contenuto dell’atto di appello, non prodotto, necessaria per verificare che non si sia formato alcun giudicato interno (risultano però prodotti i fascicoli di parte); d) l’inammissibilità del motivo in quanto mancante di autosufficienza e attinente al merito; e) l’infondatezza del motivo, poiché la cessione in blocco nell’ambito delle cartolarizzazioni include non solo le posizioni di credito ma anche le situazioni di soggezione ad essi correlate.
4. Il ricorso va preliminarmente (e in modo assorbente) dichiarato inammissibile, in quanto la mancata allegazione della data di comunicazione dell’ordinanza della corte d’appello ex art. 348-bis c.p.c.
– ovvero della non avvenuta comunicazione o notificazione della stessa;
– non consente di verificarne la tempestività.
4.1. Questa Corte ha invero chiarito che “il ricorso per cassazione proponibile, ex art. 348 ter c.p.c., comma 3, avverso la sentenza di primo grado, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello, resa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta sia, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che, ove il ricorrente abbia assolto l’onere di richiedere il fascicolo d’ufficio alla cancelleria del giudice “a quo”, la Corte, nell’esercitare il proprio potere officioso, rilevi che l’impugnazione sia stata proposta nei sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell’una e dell’altra, entro il termine cd. lungo di cui all’art. 327 c.p.c.” (Cass. Sez. U, 11850/2018).
4.2. Successivamente è stato ribadito che “la parte che intenda esercitare il diritto di ricorrere in cassazione ex art. 348 ter c.p.c., comma 3, deve rispettare il termine di sessanta giorni, di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, che decorre dalla comunicazione dell’ordinanza, ovvero dalla sua notificazione, nel caso in cui la controparte vi abbia provveduto prima della detta comunicazione o se la cancelleria abbia del tutto omesso tale adempimento, mentre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. opera esclusivamente quando risulti non solo omessa la comunicazione, ma anche la notificazione. Ne consegue che il ricorrente, per dimostrare la tempestività del ricorso ex art. 348 ter c.p.c. proposto oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza” – diversamente risultando esso comunque tempestivo (Cass. 17020/2018) – “ha l’onere di allegare sia l’assenza di comunicazione (potendo quest’ultima avvenire lo stesso giorno della pubblicazione), sia la mancata notificazione, affermando, pertanto, di fruire del cd. termine lungo” (Cass. 20852/2018, 12988/2019; conf. Cass. 17716/2018, 2594/2016; cfr. Cass. 14839/2020 e 22324/2020 per cui – sia pure nel diverso rito della protezione internazionale – il ricorrente “e’ tenuto ad allegare l’avvenuta comunicazione del decreto impugnato (o la mancata esecuzione di tale adempimento), producendo, a pena d’improcedibilità, copia autentica del provvedimento unitamente alla relazione di comunicazione, munita di attestazione di conformità delle ricevute PEC, fermo restando che il mancato deposito di tale relazione è irrilevante non solo nel caso in cui il ricorso sia comunque notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto (cd. prova di resistenza), ma anche quando essa risulti comunque nella disponibilità della Corte di cassazione, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita a seguito dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, sempre che l’acquisizione sia stata in concreto effettuata e che da essa risulti l’avvenuta comunicazione, non spettando alla Corte attivarsi per supplire, attraverso tale via, all’inosservanza della parte al precetto posto dall’art. 369 c.p.c., comma 2).
5. Nel caso di specie, a fronte di un ricorso per cassazione notificato il 24/07/2017, dagli atti di causa resi disponibili al Collegio risulta solo che l’ordinanza della corte d’appello ex art. 348-bis c.p.c. è stata depositata il 24/01/2017, senza che parte ricorrente abbia prodotto la relativa copia comunicata o notificata, o quantomeno allegato la data in cui l’ordinanza sarebbe stata comunicata – ovvero dedotto la mancata comunicazione o notificazione, ai fini dell’applicabilità del cd. termine lungo per l’impugnazione – e senza che risulti aliunde la relativa data della comunicazione o notificazione, da cui decorre il termine breve di sessanta giorni ex art. 348-bis c.p.c.; con la conseguenza che l’impossibilità di verificare la tempestività del ricorso ex art. 348-ter c.p.c. ridonda a sfavore di parte ricorrente.
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo.
7. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.700,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021