LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26012/2017 proposto da:
S.D., elettivamente domiciliato in Roma, Via Gian Giacomo Porro n. 8, presso lo studio dell’avvocato Carlevaro Anselmo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Colombini David, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Cassa di Risparmio di Bra S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Oslavia n. 39/f, presso lo studio dell’avvocato Carloni Silvio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ravinale Mario, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1843/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 07/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2021 dal consigliere Dott. Paola Vella.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Torino – sezione specializzata in materia di impresa – ha respinto l’appello proposto da S.D. contro la sentenza del Tribunale di Torino che lo aveva condannato al risarcimento dei danni ex art. 2476 c.c., comma 6, – quale amministratore della S. s.r.l. (poi dichiarata fallita) – per avere indotto la Cassa di Risparmio di Bra s.p.a. ad effettuare delle “anticipazioni di credito” – riqualificati dalla stessa corte d’appello come “finanziamenti di scopo” – sulla base di una falsa rappresentazione della realtà (respingendo invece domanda contro altri due amministratori).
1.1. Il contratto inter partes dell’8 maggio 2007, riportato a pag. 5 della sentenza d’appello, contemplava un affidamento “utilizzabile per anticipazioni a fronte di fatture (in appresso per brevità documenti) recanti la clausola irrevocabile di pagamento per tramite di questa banca e delle quali essa medesima andrà a curare l’incasso per Suo/Vostro ordine e conto, in forza di mandato irrevocabile ai sensi dell’art. 1723 c.c., comma 2 che viene sin d’ora conferito senza pattuizione di corrispettivo”.
1.2. Di fatto, risulta che lo S. presentava le fatture di acquisto di autoveicoli “MAN” corredate dal “certificato di conformità” rilasciato dalla casa costruttrice, che la banca tratteneva per poi restituirlo nel momento in cui il veicolo fosse stato venduto a terzi, così assicurandosi la possibilità di un rientro (e realizzando una forma di garanzia atipica).
1.3. Tuttavia, per n. 23 operazioni eseguite tra ***** era emerso che, in realtà, i veicoli erano stati già immatricolati e venduti a terzi prima del “finanziamento”, nonostante il certificato fosse ancora nella disponibilità della banca – e dunque con espedienti o artifizi, o comunque tacendo dolosamente la circostanza, in violazione dei principi di correttezza e buona fede, a nulla rilevando che le vendite risultassero trascritte presso il P.R.A. e fossero quindi conoscibili dalla banca – con mancato rimborso di finanziamenti ammontanti complessivamente ad Euro 2.112.511,43.
1.4. Con la sentenza confermata in appello il tribunale, ravvisato il concorso colposo della banca ex art. 1227 c.c., comma 1, aveva ridotto il risarcimento di un terzo, condannando lo S. a corrispondere Euro 1.186.115,60 oltre interessi e rivalutazione.
2. Avverso la sentenza d’appello lo S. ha proposto ricorso per cassazione articolato su cinque motivi, cui la banca intimata ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo si denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1325 e 1813 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la corte d’appello qualificato il rapporto come un “mutuo di scopo” (piuttosto che come anticipazione bancaria) e così affermato che sarebbe stata “violata la causa concreta del contratto allorché i veicoli – al momento dell’operazione – risultavano già venduti a terzi”.
2.2. Il secondo mezzo censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2683 c.(p.)c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte d’appello ritenuto irrilevante il fatto che le vendite in contestazione erano state comunque trascritte presso il P.R.A.
2.3. Il terzo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2746 c.c., comma 6, artt. 2043 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per l’asserita insussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo dell’illecito, trattandosi non già di artifizi o raggiri (nonostante il tribunale avesse trasmesso gli atti alla competente Procura della Repubblica) ma di semplice inadempimento contrattuale, di cui avrebbe dovuto rispondere la società, e non l’amministratore.
2.4. Con il quarto mezzo ci si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2746 c.c., comma 6, artt. 2056 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per mancanza della prova del danno, essendo stata contestata la documentazione prodotta dalla banca.
2.5. Il quinto motivo allega la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. e art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la corte d’appello ritenuto tardiva l’eccezione ex art. 1227 c.c., comma 2, in quanto proposta solo in appello e non rilevabile d’ufficio come quella di cui al comma 1, sebbene il convenuto avesse sempre contestato la negligenza della banca nel continuare a concedere finanziamenti nonostante l’accumularsi dell’ingente debito.
3. Tutti i motivi presentano plurimi profili di inammissibilità.
3.1. In primo luogo essi veicolano questioni meritali, afferenti per lo più alla valutazione delle prove acquisite, in contrasto col consolidato indirizzo di questa Corte in base al quale la parte non può rimettere in discussione la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito – trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità – mentre la contestazione della persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile secondo il nuovo parametro di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5) (ex plurimis, Cass. 11863/2018, 29404/2017, 16056/2016).
3.2. A ciò si aggiunga che le censure dei vari motivi appaiono per lo più generiche (specie nel secondo, terzo e quarto) o non conducenti (specie nel quinto).
3.3. Anche la formulazione promiscua dei motivi, che prospettano doglianze eterogenee (segnatamente errores in iudicando e censure motivazionali), contrasta con il principio di tassatività dei motivi di ricorso per cassazione e con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale una simile tecnica espositiva, se non accompagnata da un’esposizione chiara e scindibile delle singole questioni prospettate, tale da consentirne (o quantomeno da non renderne difficoltosa) l’individuazione, riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all’interno del motivo, le singole censure riconducibili ai rispettivi parametri di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3), 4) e 5), (Cass. Sez. U, 9100/2015; Cass. 7009/2017, 26790/2018; conf. ex plurimis, Cass. 33348/2018, 15834/2020, 2298/2021, 4287/2021, 5987/2021, 10156/2021, 10974/2021).
3.4. In ogni caso, le censure motivazionali non rispettano i canoni del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis), che impone al ricorrente l’onere di indicare, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), il fatto storico il cui esame sia stato omesso, il dato (testuale o extratestuale) da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e, soprattutto, la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8054/2014, 1241/2015; Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020), restando esclusa la possibilità di denunziare in questa sede la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione (Cass. Sez. U, 33017/2018).
3.5. Quanto alle dedotte violazioni di legge, deve ricordarsi la giurisprudenza consolidata di questa Corte in base alla quale il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3) consiste nel dedurre l’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma di legge, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 24155/2017, 6587/2017) se non sotto il profilo motivazionale (Cass. 22707/2017, Cass. 195/2016). E’ questo il caso delle doglianze in disamina, le quali evocano un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, ponendosi al di fuori dei limiti propri del mezzo di impugnazione utilizzato, e di fatto traducendosi in una richiesta di rivisitazione del merito, come detto inammissibile in questa sede (Cass. 6939/2020, 7192/2020, 27072/2019, 29404/2017, 9547/2017, 16056/2016).
3.6. Deve quindi concludersi che il ricorso, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dai giudici di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019; Cass. 5987/2021) ed è in quanto tale inammissibile, poiché persegue surrettiziamente la trasformazione del giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito (Cass. 8758/2017); è evidente, infatti, che ammettere in sede di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass. Sez. U, 28220/2018).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo.
5. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021
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