Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3152 del 09/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8891-2019 proposto da:

Me.AN., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. PIRIA n. 9, presso lo studio dell’avvocato FRANCO SEGNALINI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, ***** in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO FRIGENTI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 5866/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il signor Me.An. ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Roma, respinta l’impugnazione proposta, ha confermato la sentenza n. 2464 del 2015 del locale tribunale che aveva, a sua volta, rigettato la domanda di risarcimento illegittima dal primo avanzata, per l’importo di Euro 1.070.000,00 o, in subordine, di Euro 608.830,80 nei confronti di Roma Capitale per il pregiudizio sofferto dall’occupazione illegittima, quale affittuario coltivatore diretto, di un terreno esteso 15 ettari di proprietà del signore M., in cui egli svolgeva attività agricola-zootecnica, sito in Roma, località ***** (allibrato in catasto p.c. *****, p.lle *****; p.c. *****, p.lle *****; p.c. *****, p.lle *****).

Il terreno era stato occupato in via d’urgenza giusta Delib. comunale del 23 maggio 1989, nell’ambito del programma di interventi per i campionati mondiali di calcio del 1990, senza che intervenisse il decreto di esproprio ed era stato irreversibilmente trasformato dalle opere realizzate dall’allora Comune di Roma che lo aveva, pertanto, acquisito per “accessione invertita”.

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 203 del 1982, art. 25, ed all’art. 2043 c.c.”.

I giudici di primo e secondo grado avevano articolato argomentazioni illogiche in ordine alla insussistenza del contratto di affitto ed alla non corrispondenza tra l’oggetto del contratto ed i terreni occupati dal Comune di Roma.

Entrambi i giudici avevano ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato un titolo valido alla conduzione del fondo, erroneamente non valorizzando una serie di evidenze fattuali contenute in atti. Il contratto, L. n. 203 del 1982, ex art. 2, aveva la durata di 15 anni a far data dal ***** e quindi al momento dell’immissione in possesso del Comune, intervenuta nel 1989, il signor Me. era titolare, di contro a quanto ritenuto dai giudici di appello, di un contratto di affitto quanto ai terreni occupati.

In tal senso valeva la dichiarazione in data *****, depositata da Roma Capitale ed allegata alla c.t.u., di conversione del contratto di mezzadria, intercorrente tra i proprietari M. ed il signor Me., in contratto di affitto agrario a coltivazione diretta, come previsto dalla L. n. 203 del 1982, art. 25, e tanto risultava altresì dai verbali di immissione in possesso nella procedura di occupazione d’urgenza e, ancora, da quanto accertato dal c.t.u. nominato sulla identità tra terreno occupato e quello oggetto del contratto indicato e da una precedente sentenza, prodotta in atti, la n. 2064 del 2001 in cui la Corte di appello pronunciando in un giudizio in cui il ricorrente aveva richiesto il pagamento dell’indennità L. n. 865 del 1971, ex art. 17, comma 2, aveva dichiarato l’obbligo della pubblica Amministrazione di risarcire il danno sofferto dal primo quale affittuario per avere egli perduto il proprio diritto all’esito di fatto illecito.

La condotta processuale del Comune di Roma, che in quella sede non contestava l’esistenza del contratto e la corrispondenza tra i terreni coltivati e quelli occupati, eccependo la sola incompetenza funzionale della Corte di merito, avrebbe avvalorato l’indicata circostanza.

3. Con il secondo motivo di ricorso si fa valere “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2043 c.c.”.

3.1. I giudici di merito avevano erroneamente ritenuto necessaria e non provata ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno la qualifica di coltivatore diretto in capo al signor Me. invece sussistente e tanto sia in ragione della trasformazione in contratto di affitto a coltivatore diretto del precedente di mezzadria che dello stesso contratto associativo, evidenza confermata dal pagamento dei contributi agricoli e previdenziali.

3.2. In ordine alla quantificazione del risarcimento, i parametri applicabili non erano quelli di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 17, ma quelli, pieni, stabiliti dall’art. 2043 c.c..

4. Il ricorso si presta per gli articolati motivi, da trattarsi congiuntamente perchè connessi, ad una valutazione di inammissibilità per plurime ragioni.

4.1. Con i proposti motivi il ricorrente, ripropone le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo così facendo valere una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata destinata a tradursi, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, inammissibile ex art. 366 c.p., comma 1, n. 4 (vd. Cass. n. 22478 del 24/09/2018; Cass. n. 17330 del 31/08/2015; Cass. n. 359 del 11/01/2005).

Il ricorrente reitera infatti le tesi della esistenza, in atti, della prova di un contratto di affitto stipulato con la proprietà dei terreni occupali per la conduzione di un’azienda agricola senza contestare in questa sede, con puntualità le argomentazioni con cui i giudici di appello hanno ritenuto di quella prova l’insussistenza nella ricomposizione del quadro in atti (scrittura privata del 1993 di conversione; verbali di immissione in possesso della P.A. redatti in sede di occupazione d’urgenza; sentenza della Corte di appello del 2001 pronunciata in un distinto giudizio sulla domanda di indennità L. n. 865 del 1971, ex art. 17, comma 2, proposta dal medesimo ricorrente).

4.2. Nè il ricorrente si confronta con quella parte della motivazione della sentenza di appello in cui la Corte romana valorizza, al fine di escludere in capo all’appellante la qualità di coltivatore diretto L. n. 203 del 1982, ex art. 6, la necessità della presenza del danneggiato sul terreno e tanto per una diretta attività lavorativa da svolgersi con prevalenza del lavoro proprio o di persone della sua famiglia, secondo principio solidamente affermato da questa Corte di cassazione (Cass. n. 4209 del 17/02/2017; Cass. n. 2663 del 08/02/2006).

Si tratta invero di ratio che, capace di sostenere la decisione impugnata, onera il ricorrente di impugnarla, a pena di inammissibilità del ricorso.

Là dove il giudice del merito fondi la propria decisione su distinte rationes decidendi, ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, il ricorrente ha l’onere di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (principio costante nelle affermazioni di legittimità, da ultimo: Cass. n. 17182 del 14/08/2020; Cass. n. 10815 del 18/04/2019; in precedenza, vd.: Cass. n. 21490 del 07/11/2005).

4.3. Restano da considerare due ulteriori profili di inammissibilità.

4.3.1. Quanto al dedotto vizio di motivazione nel rilievo che con siffatta censura il ricorrente denuncia una “illogicità delle argomentazioni dedotte in sentenza e quindi un paradigma non più in vigore nel novellato contenuto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che, relativo ad un fatto storico omesso, lascia, al di fuori del proprio perimetro applicativo ogni contestazione su argomentazioni o questioni (Cass. n. 22397 del 06/09/2019).

4.3.2. L’altro dovuto alla cd. doppia conforme, nell’esito registrato dalle sentenze di primo e secondo grado, ipotesi in cui, il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal citato D.L. n. 83, art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774 del 22/12/2016; Cass. n. 20994 del 06/08/2019) e tanto il ricorrente non ha fatto.

5. Assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso è conclusivamente inammissibile.

Spese liquidate secondo soccombenza come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a Roma Capitale le spese di lite che liquida in Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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