LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9621-2020 proposto da:
B.K.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA D’ORO 184/190, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DISCEPOLO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE SEZIONE DI *****;
– intimati –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE SEZIONE DI *****;
– intimata –
avverso il decreto n. cronol. 213/2020 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il 14/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Perugia, con decreto depositato il 14/2/2020, ha respinto la richiesta di B.K.F., cittadino della Costa d’Avorio, di riconoscimento, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o umanitaria.
In particolare, i giudici di merito, premesso di non ritenere necessaria l’audizione del richiedente, hanno sostenuto che il racconto del medesimo (essere fuggito dal Paese d’origine, insieme con il padre, per paura di un libanese, datore di lavoro del padre, che aveva successivamente denunciato uno dei fratelli del richiedente, facendolo incarcerare, ed essere andato prima in Ghana e poi, dopo avere provocato, per errore, un incendio, in Algeria ed in Libia, ove egli era stato fatto prigioniero e da dove poi era riuscito a scappare) non era credibile per genericità, in ordine agli episodi dell’arresto e della morte del fratello in carcere, e comunque, trattandosi di fatti risalenti nel tempo (dicembre 2010), non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, anche ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), atteso che in Costa d’Avorio non sussisteva una situazione di conflitti interni o violenza generalizzata (sulla base del rapporto finale UNOCI del 2017); non ricorrevano i presupposti per la protezione umanitaria, in difetto di condizioni di particolare vulnerabilità e non essendo da sola sufficiente l’attività lavorativa avviata in Italia.
Avverso la suddetta pronuncia, comunicato il 14/2/2020, B.K.F. propone ricorso per cassazione (notificato il 13/3/2020), affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione). E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 35-bis, comma 9, in relazione all’omessa istruttoria sulle dichiarazioni effettuate, malgrado il richiedente avesse fatto richiesta di audizione; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 2, comma 1, lett. d), 1 Convenzione di Ginevra 1951, ratificata nel 19970, in relazione al diniego dello status di rifugiato, malgrado gli allegati atti persecutori posti in essere dal libanese ai danni della sua famiglia; c) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), art. 8, comma 3, “art. 2, lett. g)”, in relazione al diniego della protezione sussidiaria, senza alcun riferimento alle fonti internazionali aggiornate consultate sulle condizioni del Paese d’origine, nonché citata legge, ex art. 14, lett. b), essendosi omesso ogni accertamento istruttorio sul fatto che le autorità pubbliche non erano state in grado di offrire protezione; d) la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 19, del D.P.R. n. 349 del 1999, art. 11, lett. c)-ter, e art. 28, lett. d), della Carta de diritti fondamentali della UE, art. 19, comma 2, dell’art. 4 Cost., nonché l’omessa valutazione delle violenze subite in Libia, Paese di transito, in relazione al diniego di protezione umanitaria.
2. Preliminarmente, va rilevato che, in data 1/6/2021, è stata pubblicata la sentenza n. 15177 delle Sezioni Unite di questa Corte.
Le Sezioni Unite, componendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato i seguenti principi di diritto: a) “Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore”; b) “La procura speciale per il ricorso per cassazione per le mate-rie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, e dalle disposi-zioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della pro-cura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”.
Le Sezioni Unite hanno altresì affermato che: “Il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni-ficato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”, considerato che l’inammissibilità del ricorso è conseguente all’assenza di un elemento – la certificazione della data da parte del difensore – che il legislatore ha ritenuto rilevante, cosicché il negozio unilaterale di conferimento del mandato non è inesistente ma invalido.
Va ricordato, invero, che, in sede di conversione del D.L. n. 13 del 2017, con modificazioni, ad opera della L. 13 aprile 2017, n. 46, per quanto riguarda il citato art. 35-bis – avente ad oggetto il regime processuale in sede di impugnazione dei provvedimenti delle Commissioni territoriali relativi al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria, vale a dire le controversie disciplinate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, e da quelle che allo stesso hanno successivamente rinviato rimasto invariato il comma 2, il comma 13, è stato parzialmente sostituito nel senso che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”.
Al paragrafo n. 49 della pronuncia, le Sezioni Unite hanno precisato che “non occorre, infatti, che il difensore operi due autonome attestazioni, l’una relativa all’autentica della firma e l’altra alla certificazione della data, risultando sufficiente che anche solo attraverso un’unica asseverazione il difensore dia espressamente conto, anche senza l’uso di formule sacramentali, del fatto che la procura indichi una data successiva alla comunicazione, occorrendo soltanto che risulti in modo esplicito che detto difensore abbia asseverato l’esistenza di una data di rilascio in epoca successiva alla comunicazione del provvedimento”.
3. Nella specie, facendo applicazione dei principi di diritto qui rassegnati, il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente va dichiarato inammissibile, in quanto la procura non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato – nemmeno risultante dalla procura speciale – recando unicamente l’autenticazione della firma con la seguente formula “La firma è autentica”.
4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021