LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14143-2020 proposto da:
C.A.M. – CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI MERIDIONALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE CARLUCCI;
– ricorrente –
contro
ILVA SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1397/2020 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 13/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.
RILEVATO
– che viene proposto da C.A.M. – Consorzio Autotrasporti Meridionali affidandolo a quattro motivi, ricorso avverso il decreto n. 1397/2020, con cui il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione allo stato passivo della ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria proposta dall’odierno ricorrente avverso il decreto con cui il G.D. aveva escluso la natura prededucibile dei crediti vantati dall’istante, non essendo gli stessi relativi a prestazioni necessarie alla continuità degli impianti produttivi essenziali (intendendo per tali gli altiforni e le acciaierie presso il sito di Taranto);
che il Tribunale di Milano ha fondato il proprio rigetto sul rilievo che il Consorzio non aveva prodotto in giudizio documentazione relativa al credito azionato idonea a qualificare la natura delle prestazioni rese in favore di ILVA spa;
– che i Commissari Straordinari della procedura non hanno svolto difese;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;
– che la ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 99 L. Fall. sul rilievo che il Presidente del Tribunale, in virtù di quanto dettato nell’art. 99, comma 3, avrebbe dovuto disporre la comparizione delle parti davanti al Collegio, essendo la possibilità di delegare al giudice relatore designato la trattazione della causa esercitabile solo all’esito di tale comparizione collegiale;
che, inoltre, era stata perpetrata una grave violazione del principio del contraddittorio, atteso che, nonostante l’esplicita richiesta, non era stata autorizzata la discussione della causa davanti al Collegio;
2. che il motivo è manifestamente infondato;
– che, in primo luogo, emerge dal chiaro tenore testuale dell’art. 99 L. Fall., comma 3, che il Presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore al quale può immediatamente delegare la trattazione del procedimento, non essendo stata in alcun modo prevista dalla norma sopra citata la preventiva necessaria comparizione delle parti innanzi al Collegio;
che tale interpretazione trova riscontro, del resto, nel successivo art. 99 comma 9, secondo cui il “giudice” provvede, anche ai sensi del comma 3, all’ammissione ed all’espletamento dei mezzi istruttori, così distinguendosi la figura del “giudice” delegato rispetto al “Collegio” indicato dai successivi commi 10 ed 11;
che quanto alla dedotta omessa discussione orale del ricorso davanti al Collegio, va osservato che il rito fallimentare, per le esigenze di speditezza che lo connotano, non prevede in alcun modo la possibilità delle parti di chiedere la discussione orale della causa davanti al Collegio, né è applicabile l’art. 275 c.p.c. in difetto di un espresso rinvio a tale norma;
3. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 95,96 e 112 c.p.c. e della L. Fall. art. 111 bis, comma 1;
– che, in particolare, il ricorrente deduce che il Giudice Delegato aveva già autorizzato in data 25 marzo 2015 il pagamento di una parte dei crediti maturati in epoca anteriore rispetto all’apertura della procedura;
– che, quanto alla rilevata (dal Tribunale di Milano) mancata produzione dei documenti a corredo della domanda, il Consorzio deduce che è indirizzo consolidato di questa Corte secondo cui il ricorrente può limitarsi ad indicare i documenti già prodotti nel corso della verifica di stato passivo, essendo il Tribunale tenuto ad acquisire i documenti in questione;
4. che con il terzo motivo è stata censurata la violazione del D.L. n. 347 del 2003, art. 3 comma 1 e del D.L. n. 91 del 2017, art. 8, comma 1 bis, conv. nella L. n. 263 del 2017;
– che viene allegato che il credito del ricorrente è sorto prima della dell’ammissione di ILVA alla amministrazione e ne fu già in parte disposto il pagamento e che l’illogicità manifesta degli argomenti sui quali si basa il rigetto dell’opposizione allo stato passivo ne determinano la nullità;
5. che il secondo ed il terzo motivo, da esaminare unitariamente, vertendo in parte sulle medesime questioni (già intervenuta autorizzazione da parte del G.D. del pagamento di parte dei crediti vantati) presentano profili di infondatezza e inammissibilità;
– che, in particolare, quanto alla dedotta intervenuta autorizzazione da parte del G.D. di parte dei crediti vantati dall’istante, a prescindere dal rilievo che a tale eventuale provvedimento non può attribuirsi alcun valore di giudicato endoprocedimentale – non risultando esservi stato alcun accertamento con le modalità di cui all’art. 111 bis L. Fall. e rientrando quel credito verosimilmente tra quelli non contestati dai Commissari per collocazione e ammontare – in ogni caso il ricorrente non ha avuto cura di indicare il contenuto di quel provvedimento e soprattutto la natura delle prestazioni relative ai crediti vantati, elemento essenziale ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni previste dal D.L. n. 347 del 2003, art. 3, comma 1 ter, per il riconoscimento della prededuzione, di talché le odierne censure si appalesano generiche;
che, quanto all’omessa produzione dei documenti a corredo della opposizione allo stato passivo, va preliminarmente osservato che se è pur vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedi recentemente Cass. n. 25663 del 13/11/2020), nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99 L. Fall., comma 2, n. 4), deve soltanto indicare specificatamente i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito;
che, nel caso di specie, non risulta in alcun modo che nel ricorso in opposizione ex art. 98 L. Fall. il Consorzio ricorrente avesse indicato specificamente i documenti di cui intendeva avvalersi, non avendo fatto neppure in questa sede;
6. che con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 99 L. Fall., comma 10, per non essere stato adempiuto l’obbligo di motivazione del provvedimento, che sarebbe caratterizzato da affermazioni apodittiche, generiche e prive di ragionevolezza:
7. che il motivo è inammissibile per genericità e perché non coglie la ratio decidendi, ovvero che la mancanza di qualsiasi documentazione, relativa al credito azionato, a corredo del ricorso in opposizione non ha consentito al giudice di merito di poter riscontrare che il materiale trasportato dal Consorzio fosse necessario al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali ovvero riferirsi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all’attuazione degli interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute di cui al D.P.C.M. 14/03/2014, come prescritto dal D.L. n. 347 del 2003, art. 3, comma 1 ter;
8. che non devono liquidarsi le spese di lite, non avendo la procedura svolto difese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021