Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31535 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3223-2021 proposto da:

M.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALE STROZZI, 31, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO VEGLIO;

– ricorrente –

contro

QUESTORE della PROVINCIA di TORINO, MINISTERO DELL’INTERNO, *****;

– intimati –

avverso il decreto RG 7112/2020 del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositato il 16/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.

RILEVATO

– che M.U., cittadino della Tunisia, ha proposto, affidandolo a tre motivi, ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il Giudice di Pace di Torino, con ordinanza del 16.10.2020, ha prorogato per la seconda volta il suo trattenimento presso il c.p.R. di Torino per ulteriori trenta giorni;

– che l’intimato non ha svolto difese;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 bis, della Dir. 2008/115/CE, art. 15, parr. 3 e 6, per la mancata indicazione da parte del giudice di merito di elementi concreti che consentissero di ritenere probabile l’identificazione dello straniero in sede di seconda proroga del trattenimento;

2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 111 Cost., del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5" della Dir. 2008/115/CE, art. 15, par. 4, per omessa pronuncia in merito alla richiesta di rigetto della proroga in virtù della mancanza di elementi concreti che consentissero di ritenere probabile l’identificazione dello straniero in sede di seconda proroga del trattenimento;

3. che con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4, della Dir. 2008/115/CE, art. 15, par. 4, nonché motivazione apparente del provvedimento di proroga del trattenimento, sul rilievo che il giudice di pace ha utilizzato una formula di stile predisposta su un modulo prestampato, cui non corrisponde alcuna valutazione specifica del caso sottoposto alla sua attenzione;

4. che il primo motivo è fondato;

– che va, preliminarmente, osservato che, prima dell’entrata in vigore della L. 30 ottobre 2014, n. 161 – che ha modificato il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, l’esistenza di gravi difficoltà nell’accertamento dell’identità e della nazionalità del soggetto da espellere costituiva un elemento idoneo a giustificare la concessione da parte del giudice di Pace sia della prima proroga del trattenimento del cittadino straniero, sia, ove tali difficoltà persistessero, (sempre su istanza della questura) di un’ulteriore proroga di sessanta giorni, senza che ai fini della concessione della stessa fossero richiesti ulteriori requisiti;

– che a seguito della modifica della legge cit., art. 14, comma 5, ad opera della predetta L. n. 161 del 2014, ai fini della concessione della seconda proroga e di quelle successive, è stata introdotta una disciplina più rigorosa ai fini di una più stretta osservanza dell’art. 13 Cost. (in tema di limiti alla privazione della libertà personale), essendo ora necessario accertare la sussistenza di “elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione” dello straniero, ovvero verificare che il mantenimento del trattenimento “sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio” (vedi anche Cass. n. 6066/2019 non mass.);

che, nel caso di specie, il Giudice di Pace, nel concedere la seconda proroga del trattenimento, non ha avuto cura di accertare la sussistenza di tale requisito richiesto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, limitandosi a dare atto (nel far proprie le deduzioni della P.A.) che la P.A. in data 6.7.2020 – e quindi ancor prima della prima proroga del trattenimento intervenuta il 17.7.2020 – aveva inviato richiesta di identificazione del ricorrente e rilascio lasciapassare alla Rappresentanza diplomatica della Tunisia in Genova, che non aveva ancora avuto riscontro;

4. che i restanti motivi sono dunque assorbiti;

5. che deve quindi accogliersi il ricorso, e, decidendo nel merito, annullarsi l’ordinanza impugnata e la proroga del (ndr: testo originale non comprensibile).

che le spese di lite, anche relative al giudizio di merito, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso, e, deci endo nel merito annulla l’ordinanza impugnata e la proroga del (ndr: testo originale non comprensibile).

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 1.100,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, nonché al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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