LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3225-2021 proposto da:
A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALE STROZZI, 31, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO VEGLIO;
– ricorrente –
contro
QUESTORE della PROVINCIA di TORINO, MINISTERO DELL’INTERNO, *****;
– intimati –
avverso il decreto RG 11814/2020 del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositato il 04/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.
RILEVATO
– che A.F., cittadino della Tunisia, ha proposto, affidandolo a tre motivi, ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il Giudice di Pace di Torino ha prorogato il suo trattenimento presso il c.p.R. di Torino per ulteriori trenta giorni;
– che l’intimato non ha svolto difese;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;
– che il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5 bis, dell’art. 3 CEDU, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, art. 4, per illegittimità del trattenimento del ricorrente presso il c.p.R. in relazione alle sue condizioni di salute;
2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 111 Cost., del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, della Dir. 2008/115/CE, art. 15, par. 4, nonché l’omessa pronuncia sulla richiesta di rigetto della proroga in virtù del trattenimento per incompatibilità con le condizioni di salute del ricorrente;
3. che con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4, della Dir. 2008/115/CE, art. 15, par. 4, nonché motivazione apparente del provvedimento di proroga del trattenimento, sul rilievo che il giudice di pace ha utilizzato una formula di stile predisposta su un modulo prestampato, cui non corrisponde alcuna valutazione specifica del caso sottoposto alla sua attenzione, con la conseguenza che la motivazione addotta non è tale da consentire di comprendere le ragioni della decisione;
3. che quest’ultimo motivo, da esaminare con priorità rispetto agli altri motivi, è fondato;
che, in particolare, il ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha indicato le questioni sottoposte all’esame del giudice di merito nella propria memoria difensiva illustrata all’udienza del 4 novembre 2020 (fissata per la decisione sull’istanza di proroga), ovvero l’incompatibilità delle proprie precarie condizioni di salute – lo stesso era ridotto su una sedia a rotelle senza poter deambulare autonomamente – con il trattenimento nel Centro, e l’inidoneità delle condizioni del trattenimento a garantire il rispetto della dignità di una persona;
che, alla luce di ciò, il ricorrente aveva quindi richiesto di disporre un accertamento sanitario per valutare la compatibilità dell’ulteriore trattenimento con il suo stato di salute, nonché dedotto che all’interno del c.p.R. di Torino erano state perpetrate ai suoi danni le violazioni del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5 bis, dell’art. 3 CEDU, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, art. 4, per i trattamenti inumani e degradanti cui era stato sottoposto;
che, a fronte di tali prospettazioni, il giudice di pace di Tornio, senza alcuna specifica motivazione, ha prorogato il trattenimento, utilizzando la seguente clausola di mero stile preventivamente predisposta: “Ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano”;
che non vi è dubbio che a fronte del thema decidendum, come cristallizzatosi a seguito delle articolate deduzioni svolte dal ricorrente nella propria memoria difensiva, il giudice di merito ha reso una motivazione meramente apparente, che non soddisfa il requisito del “minimo costituzionale” secondo i parametri della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014, e non prendendo alcuna posizione sui punti sottoposti dal ricorrente alla sua attenzione;
4. che i primi due motivi sono dunque assorbiti.
5. che deve quindi accogliersi il ricorso, e, decidendo nel merito, cassarsi l’ordinanza impugnata e annullare il decreto (ndr: testo originale non comprensibile);
che le spese di lite, anche relative al giudizio di merito, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, cassa l’ordinanza impugnata e annulla il provvedimento di (ndr: testo originale non comprensibile).
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 1.100,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, nonché al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021