Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31537 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3425-2021 proposto da:

N.A., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI MIGLIACCIO;

– ricorrente –

contro

UTG – PREFETTURA di NAPOLI;

– intimata –

avverso l’ordinanza RG 72503/2019 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI, depositata il 14/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.

RILEVATO

– che N.A., cittadino del Ghana, ha proposto, affidandolo a tre motivi, ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il Giudice di Pace di Napoli, con ordinanza depositata il 14.7.2020, ha rigettato il ricorso avverso il decreto di espulsione in data 24/09/2019;

– che l’intimato non ha svolto difese;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice di pace omesso di pronunciarsi sul primo motivo del ricorso in opposizione all’espulsione, con cui aveva dedotto la nullità del decreto espulsivo per carenza dell’elemento soggettivo, non recando lo stesso né la sottoscrizione del Prefetto, né quella del suo vicario;

2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice di pace omesso di pronunciarsi sul terzo motivo del ricorso in opposizione all’espulsione, nel quale era stata dedotta la violazione dell’art. 19 T.U.I., comma 2 e della Dir n. 115 del 2008, art. 5, in virtù della inespellibilità del ricorrente connessa alla sua provenienza dal Ghana;

3. che con il terzo motivo è stato dedotto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per non avere il giudice di pace considerato che, al momento dell’adozione del decreto prefettizio, il ricorrente si trovava in una condizione d’inespellibilità essendo ancora pendenti i termini per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale;

4. che i primi due motivi, da esaminarsi unitariamente avendo ad oggetto la stessa denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., sono manifestamente fondati;

– che, in particolare, da un attento esame dell’ordinanza impugnata non emerge che il giudice di pace si sia pronunciato sul primo e sul terzo motivo del ricorso in opposizione proposto innanzi allo stesso – che il ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha correttamente provveduto a trascrivere nel ricorso – aventi rispettivamente ad oggetto la dedotta nullità del decreto prefettizio per difetto della sottoscrizione del Prefetto, o comunque del suo vicario, e la inespellibilità del ricorrente ex art. 19 T.U.I., in relazione alla sua provenienza dal Ghana;

che, infatti, il giudice di pace, riportandosi parzialmente ad una propria precedente ordinanza del 9.12.2019, si e’, in primis, limitato a dare atto che una prima domanda per il riconoscimento della protezione internazionale era stata rigettata dalla Commissione Territoriale nel dicembre 2008 e che era pendente il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello che aveva rigettato l’impugnazione avverso il provvedimento di inammissibilità della domanda di protezione internazionale pronunciato dalla Commissione territoriale in data 13.12.2013;

– che, inoltre, il giudice di merito ha ritenuto “inconsistenti” gli altri motivi di nullità del decreto di espulsione sollevati dal ricorrente “come già dedotti nell’indicata ordinanza resa il 9.12.2019”, senza provvedere ad individuarne il contenuto, non emergendo lo stesso dal mero richiamo generico alla predetta ordinanza;

– che ne consegue che non vi è alcun elemento da cui possa desumersi che la valutazione di inconsistenza da parte del giudice di merito si riferisse proprio al primo ed al terzo motivo del ricorso in opposizione;

5. che il terzo motivo è assorbito;

6. che deve quindi cassarsi l’ordinanza impugnata con rinvio all’Ufficio del giudice di Pace di Napoli nella persona di diverso magistrato per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia all’Ufficio del giudice di Pace di Napoli nella persona di diverso magistrato per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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