Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Sentenza n.31571 del 04/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASSANO Margherita – Presidente Aggiunto –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di sez. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di sez. –

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente di sez. –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13314-2021 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBERINA 128, presso lo studio dell’avvocato CESARE GALLONI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO FIORENTINI;

– ricorrente –

contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 104/2021 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 05/05/2021;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal Consigliere ENRICO SCODITTI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI FRANCESCA, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione vogliano rigettare il ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. F.S., allegando la sentenza irrevocabile di data 18 gennaio 2016 di proscioglimento dal reato di cui all’art. 483 c.p. per non aver commesso il fatto, propose ai sensi della L. n. 247 del 2012, art. 55, comma 1, lett. a), istanza di riapertura del procedimento disciplinare in base al quale, con decisione del 10 gennaio 2012, confermata con sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 17 del 2013 e successiva sentenza n. 27848 del 2013 di queste Sezioni Unite, era stata comminata la sanzione della radiazione. Il Consiglio distrettuale di disciplina forense del distretto di Roma rigettò l’istanza.

2. Avverso tale decisione propose ricorso l’interessato ed il Consiglio Nazionale Forense con sentenza di data 5 maggio 2021 rigettò il ricorso.

Premise il CNF la seguente sequenza dei fatti: il F. era stato iscritto nell’albo del consiglio dell’ordine degli avvocati di Civitavecchia il 7 febbraio 2008 e su sua istanza era stato cancellato il 10 marzo 2008; in data 10 dicembre 2008 era intervenuta nei confronti del F. sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., divenuta irrevocabile in data 29 aprile 2009, per i reati di associazione a delinquere, falso, truffa ai danni delle assicurazioni, corruzione in atti giudiziari e altro; in data 12 gennaio 2009 era stata depositata domanda di reiscrizione all’albo, in base alla quale “il F. veniva iscritto, prestava) giuramento, ritirava il tesserino dell’Ordine, corrispondeva i contributi dovuti ed esercitava effettivamente l’attività”; a seguito di acquisizione del certificato del casellario aggiornato dal quale risultava la condanna penale non menzionata in sede di reiscrizione, il 18 gennaio 2011 era stato aperto procedimento disciplinare nei confronti del F., conclusosi con l’irrogazione della sanzione della radiazione; a seguito di denuncia presentata dal F. in data 18 aprile 2011 era intervenuta la sentenza di proscioglimento del medesimo F. di cui sopra, con accertamento della non riferibilità a costui della sottoscrizione dell’istanza di reiscrizione all’albo.

Osservò quindi il CNF che il professionista era stato soggetto al potere disciplinare dell’Ordine di iscrizione all’epoca dell’apertura del procedimento disciplinare, per i fatti antecedenti la reiscrizione di cui alla sentenza ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per essere intervenuta l’irrevocabilità di tale provvedimento quando il F. risultava iscritto all’ordine ed essendo pertanto il vulnus al prestigio dell’Ordine forense ricaduto nel periodo di iscrizione (cfr. Cass. Sez. U. n. 2223 del 2010). Il proscioglimento dall’imputazione di falsità ideologica non poteva avere come effetto la caducazione con efficacia retroattiva dell’iscrizione del professionista all’albo perché il F. aveva effettivamente svolto la professione forense. Alla luce della natura costitutiva dell’iscrizione, il venir meno dei requisiti non aveva determinato l’automatica cancellazione dall’albo, ma presupponeva l’adozione di un apposito provvedimento, da cui la persistenza dell’iscrizione all’albo e l’esistenza del potere di esercizio dell’azione disciplinare in capo al COA di Civitavecchia.

Premesso che l’incolpazione nel procedimento disciplinare aveva avuto ad oggetto sia le condotte di cui alla sentenza ai sensi dell’art. 444 c.p.p. che la mancata menzione in sede di reiscrizione di tale provvedimento e che pertanto non vi era piena coincidenza fra i fatti per i quali era stata inflitta la sanzione disciplinare e quelli per i quali l’autorità giudiziaria aveva emesso sentenza di assoluzione, il CNF osservò ancora che non ricorreva il presupposto di una riduzione della sanzione inflitta perché, come affermato dalle Sezioni Unite, la radiazione era stata ritenuta “congrua ed adeguata in relazione soprattutto alla assoluta gravità dei fatti di reato di cui si è reso responsabile l’incolpato”. Aggiunse che con la medesima sentenza n. 27848 del 2013 era stato ritenuto che il solo capo di incolpazione relativo ai fatti di reato di cui alla sentenza di patteggiamento era sufficiente a supportare l’applicazione della massima sanzione disciplinare, avendo la Corte rilevato che al riguardo il F. non aveva osservato nulla nel ricorso al CNF e che tale statuizione costituiva autonoma ratio decidendi, sufficiente a sorreggere la decisione.

3. Ha proposto ricorso per cassazione F.S. sulla base di tre motivi. E’ stata depositata memoria di parte. Si è proceduto in camera di consiglio ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, e del D.L. n. 105 del 2021, art. 7. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 247 del 2012, art. 55, comma 1, lett. a), e dell’art. 111 Cost., comma 6. Osserva la parte ricorrente che la sentenza è priva di motivazione non essendo stata effettuata alcuna valutazione ai fini della rideterminazione della sanzione ed essendosi il CNF limitato a confermare come adeguata la sanzione della radiazione.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 247 del 2012, art. 2, comma 4 e art. 51, comma 2. Osserva il ricorrente che con la sentenza irrevocabile di data 18 gennaio 2016 è stato accertato non solo che il F. non aveva fatto istanza di reiscrizione, ma era anche stato escluso qualsivoglia coinvolgimento in termini solo di concorso morale in ordine alla falsa dichiarazione. Aggiunge che, come affermato da Cass. Sez. U. n. 25639 del 2014, non sussiste il potere disciplinare per fatti di rilevanza antecedenti l’iscrizione dell’incolpato all’albo. Nel caso di specie, infatti, per un verso la sentenza di applicazione della pena su richiesta non è intervenuta per il periodo in cui il F. risultava volontariamente iscritto e per l’altro successivamente non è stata depositata richiesta di iscrizione.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 247 del 2012, art. 17, comma 1, lett. g) e art. 53, comma 4. Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata tace in ordine ai motivi per cui in sede di rideterminazione della sanzione si giungerebbe alla medesima sanzione della radiazione e che la sentenza ai sensi dell’art. 444 c.p.p. non reca una condanna per i reati menzionati dalla L. n. 247 del 2012, art. 17, comma 1, lett. g), circostanza che avrebbe precluso l’iscrizione all’albo.

4. I motivi, da valutare unitariamente in quanto connessi, sono inammissibili, sotto un duplice ordine di ragioni, entrambe afferenti a rationes decidendi non idoneamente impugnate dal ricorrente.

4.1. Il F. denuncia che la permanenza della sanzione della radiazione non è compatibile con il giudicato secondo il quale non è a lui riferibile la sottoscrizione dell’istanza di reiscrizione all’albo. Il CNF ha però affermato che, a seguito della reiscrizione, “il F. veniva iscritto, prestava giuramento, ritirava il tesserino dell’Ordine, corrispondeva i contributi dovuti ed esercitava effettivamente l’attività”. A questo proposito ha precisato che il proscioglimento dall’imputazione di falsità ideologica non poteva avere come effetto la caducazione con efficacia retroattiva dell’iscrizione del professionista all’albo perché il F. aveva effettivamente svolto la professione forense. Il senso di tale precisazione è che, indipendentemente dalla sottoscrizione dell’istanza, il F. fece propria la domanda di reiscrizione avendo ritirato il tesserino, corrisposto i contributi ed esercitato la professione.

La conclusione della decisione impugnata è dunque che vi fu effettivo esercizio dell’attività professionale per cui non spiega alcuna efficacia ai fini della riapertura del procedimento l’accertamento che l’istanza non fu sottoscritta dal F.. Si tratta di ratio decidendi non impugnata dal ricorrente, che quindi rende priva di decisività per questo aspetto l’impugnazione.

4.2. Ciò premesso, la sentenza impugnata ha inoltre richiamato il seguente passaggio motivazionale della sentenza di queste Sezioni Unite relativa all’impugnazione della sanzione per la quale vi è l’odierna istanza di riapertura del procedimento: “la sentenza impugnata ha rilevato che la prima parte dell’incolpazione addebitata al F. sopra trascritta, riguardante i gravi fatti costituenti reato per i quali l’attuale ricorrente aveva subito una condanna alla pena di anni quattro di reclusione con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni a seguito di patteggiamento, era già sufficiente a supportare l’applicazione della massima sanzione disciplinare, ed ha aggiunto che il F. non aveva dedotto nulla al riguardo nel suo ricorso al CNF; orbene tale statuizione, non oggetto di alcuna censura in questa sede, costituisce una autonoma “ratio decidendi”, come tale sufficiente a sorreggere la decisione assunta, rendendo così inammissibili le ulteriori censure relative alle statuizioni fatte oggetto di doglianza”.

Sulla base di tale statuizione, nella sentenza impugnata si afferma che il venir meno della ragione di incolpazione rappresentata dal falso ideologico non spiega efficacia ai fini della rideterminazione della sanzione in quanto fondamento sufficiente della radiazione sono i fatti per i quali è intervenuta la sentenza di applicazione della pena su richiesta. I motivi di censura non intercettano tale ratio decidendi e sono pertanto privi di decisività. Non è peraltro idonea impugnazione di tale ratio il riferimento nei motivi di ricorso ad un’asserita originaria inidoneità delle condotte di cui alla sentenza ai sensi dell’art. 444 c.p.p. a fondare la sanzione comminata in quanto diretto ad incidere su un profilo ormai coperto dalla cosa giudicata. Rientra nel perimetro della cosa giudicata pure il rilievo circa la sussistenza del potere disciplinare anche per fatti risalenti ad epoca anteriore all’iscrizione all’albo professionale.

Va comunque ribadito il principio per cui, in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la determinazione della sanzione adeguata costituisce tipico apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità sicché è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che tenda ad ottenere un sindacato sulle scelte discrezionali del CNF in ordine al tipo e all’entità della sanzione applicata (fra le tante da ultimo Cass. Sez. U. n. 19030 del 2021).

5. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021

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