Codice Penale > Articolo 483 - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Codice Penale

Vigente al

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472