Codice Penale > Libro Secondo > Titolo VII > Capo III - Della falsità in atti

Codice Penale

Articolo 476 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Articolo 477 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative

Articolo 478 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti

Articolo 479 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Articolo 480 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative

Articolo 481 - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità

Articolo 482 - Falsità materiale commessa dal privato

Articolo 483 - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Articolo 484 - Falsità in registri e notificazioni

Articolo 485 - Falsità in scrittura privata

Articolo 486 - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato

Articolo 487 - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico

Articolo 488 - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali

Articolo 489 - Uso di atto falso

Articolo 490 - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri

Articolo 491 - Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito

Articolo 491 bis - Documenti informatici

Articolo 492 - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti

Articolo 493 - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico

Articolo 493 bis - Casi di perseguibilità a querela

Articolo 493 ter - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Articolo 493 quater - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

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