LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2227/2020 R.G., proposto da:
Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
– ricorrente –
contro
Burlando Andrea;
– intimato –
Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria il 30 maggio 2019 n. 673/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 settembre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.
RILEVATO
CHE:
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dal Commissione Tributaria Regionale della Liguria il 30 maggio 2019 n. 673/05/2019, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di cartella di pagamento per IRPEF relativa all’anno d’imposta 2010, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti di B.A. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Genova il 20 aprile 2015 n. 848/04/2015, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che la cartella di pagamento dovesse essere preceduta dalla comunicazione al contribuente di un avviso bonario, del quale l’amministrazione finanziaria non aveva provato l’invio. B.A. è rimasto intimato. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
CHE:
Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la mancanza di prova della comunicazione al contribuente dell’avviso bonario comportasse la nullità della cartella di pagamento.
Ritenuto che:
1. Il motivo è fondato.
1.1 Per costante orientamento di questa Corte, l’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3, e dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis, comma 3, non richiede di regola la preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali e richieda rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, a seconda che sussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituire mera irregolarità, non incidente sulla validità della cartella di pagamento, oppure può comportarne la nullità L. 27 luglio 2000, n. 212, ex art. 6, comma 5, (tra le altre: Cass., Sez. 5, 25 ottobre 2017, n. 25294; Cass., Sez. 5, 24 gennaio 2018, n. 1711; Cass., Sez. 6-5, 6 maggio 2020, n. 8541; Cass., Sez. 5, 5 novembre 2020, n. 24747; Cass., Sez. 6-5, 9 febbraio 2021, n. 3185). Per cui, il contraddittorio endoprocedimentale non è invariabilmente imposto dalla L. 27 luglio 2000, n. 2126, art. 6, comma 5, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, citato art. 36-bis che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo (Cass., Sez. 5, 25 maggio 2012, n. 8342; Cass., Sez. 5, 17 dicembre 2019, n. 33344).
1.2 Nella specie, il giudice di appello ha fatto malgoverno del principio enunciato, avendo ritenuto, nonostante l’accertata ricorrenza della prima ipotesi (liquidazione dell’imposta in base al reddito dichiarato), che la comunicazione dell’avviso bonario fosse indispensabile al solo fine di consentire al contribuente di potersi avvalere della riduzione delle sanzioni. Per cui, la comunicazione del c.d. “avviso bonario” – anche se adempiuta – non era necessaria ai fini della regolarità del procedimento di accertamento.
2. Stante la fondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio effettuata da remoto, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021