LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26611-2016 proposto da:
T.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 10, presso lo studio dell’avvocato GIAMPAOLO BALAS, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO MICHELE MARIA DE BONIS;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1867/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/05/2016 R.G.N. 425/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’Avvocato GIAMPAOLO BALAS, per delega Avvocato GAETANO MICHELE MARIA DE BONIS;
udito l’Avvocato MARCO PASTORE, per delega verbale Avvocato GIUSEPPE CONSOLO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 3 maggio 2016, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da T.L. nei confronti di Poste Italiane S.p.A. avente ad oggetto il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la predetta Società a decorrere dall’1.2.2010 per essere a ciò finalizzata la convocazione ricevuta dalla Società nelle successive date del 23.7 e 29.10.2008 in esecuzione del verbale di conciliazione della controversia relativa alla nullità del contratto a termine in virtù del quale aveva prestato servizio alle dipendenze della Società medesima, verbale sottoscritto in ragione della dichiarata disponibilità della lavoratrice all’inserimento nella graduatoria nazionale e regionale prevista dall’accordo concluso tra la stessa Società e le 00.SS. per la graduale ricollocazione dei lavoratori che avessero aderito al tale programma.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’assunzione non imposta quale sbocco necessitato della precedente vicenda giudiziaria ma subordinata al superamento della prova di guida, convenuta tra le parti quale condizione sospensiva ex art. 1353 c.c., come emergeva dalla documentazione in atti (tanto dalla lettera di convocazione quanto dalla dichiarazione individuale – format sottoscritta dalla T.) e come si imponeva a tutela della sicurezza della stessa lavoratrice.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la T. affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, Poste Italiane S.p.A..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 100 c.p.c., imputa alla Corte di non aver tenuto conto, nell’assumere corretto l’esito negativo della prova di idoneità alla guida; della comprovata circostanza per cui durante il precedente impiego a termine presso la Società la T. avrebbe svolto mansioni implicanti la guida del mezzo aziendale e dell’incompetenza del soggetto deputato a valutare l’idoneità della stessa, dato anch’esso fatto oggetto di prova, come pure l’avvenuta sostituzione dei motocicli con i quadri cicli elettrici, circostanza idonea a smentire la finalizzazione della prova alla tutela della sicurezza della lavoratrice, error in procedendo che la ricorrente assume dovuto all’essere la sentenza pedissequamente ripresa da altra riferita a certa ” R.”, non a caso più volte citata in motivazione, conseguendone la nullità della decisione emessa nei suoi confronti.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 434 c.p.c., la ricorrente ribadisce a carico della Corte territoriale l’imputazione dell’error in procedendo dato dalla mancata ammissione delle prove offerte, che nuovamente riconduce all’essere il pronunciamento condizionato dal riferimento ad allegazioni e prove relative alla R..
Entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano – al di là dei profili di inammissibilità che presenta in particolare il primo motivo, risolvendosi esso nella denuncia di una motivazione incoerente non più deducibile in questa sede, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., n. 5, e recando il secondo motivo la censura relativa alla mancata ammissione di mezzi di prova di cui, tuttavia, si omette la trascrizione o l’allegazione (Cass. n. 13555/2006 (Ndr: testo originale non comprensibile) – infondati con specifico riguardo alla censura fondamentale in essi prospettata, data dall’essere il pronunciamento della Corte territoriale condizionato dal riferimento alla posizione processuale di certa R. evidentemente coinvolta in una vicenda del tutto analoga, dovendosi escludere il carattere fuorviante di tale riferimento, che appare viceversa confermativo di una assoluta identità della fattispecie, cui va ricondotto l’attuato copia/incolla, del resto desumibile da quanto riportato nella prima parte della motivazione, immune dal segnalato equivoco, secondo cui, nel dare conto degli elementi in fatto, la Corte territoriale riporta l’allegazione della ricorrente, con la quale la stessa ammette che mentre pere la stipula dei due contratti a termine non le era stata richiesta alcuna idoneità alla prova di guida del motomezzo, tale capacità le era stata richiesta per l’assunzione a tempo indeterminato.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021
Codice Civile > Articolo 1353 - Contratto condizionale | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2697 - Onere della prova | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 100 - Interesse ad agire | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 115 - Disponibilita' delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 434 - Deposito del ricorso in appello | Codice Procedura Civile