LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. LEUZZI S. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 26565 del ruolo generale dell’anno 2013, proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia;
– ricorrente –
contro
Brasolin s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Beniamino Migliucci, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Mincio n. 4, presso lo studio dell’Avv. Francesco Tagliaferri;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria di Secondo Grado di Bolzano, depositata in data 1 ottobre 2012, n. 33/1/12;
sentita la relazione svolta dal consigliere Salvatore Leuzzi nella Camera di consiglio del 10 giugno 2021.
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR che ne ha respinto l’appello avverso la sentenza di primo grado che in accoglimento del ricorso della contribuente ha annullato due avvisi di accertamento mediante i quali l’Ufficio, previo p.v.c. della Guardia di Finanza, aveva contestato alla società, esercente la attività di commercio di autoveicoli, per l’anno 2002 e per l’anno 2003 ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, un maggior reddito di impresa per indebita deduzione di costi e detrazione di IVA in relazione ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti relative all’importazione intracomunitaria di autoveicoli per il tramite di società “cartiere” fittiziamente interposte all’effettivo cedente comunitario.
Il ricorso per cassazione dell’Agenzia è affidato a due motivi.
La contribuente resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia adduce la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 19 e 21, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR disatteso le “regole fissate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento del compimento di operazioni soggettivamente inesistenti (c. d. frode carosello)”.
Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione in relazione ad un fatto decisivo per il giudizio e sul quale le parti hanno discusso, rappresentato dalla “conoscenza da parte della Brasolin s.r.l. del ruolo di cartiera posto in essere dalle società con le quali aveva avuto rapporti commerciali”.
Va anteposta la disamina del secondo motivo, che è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento della prima censura.
La censura che assume violata la legge in realtà sorvola sul profilo saliente dello stato soggettivo di conoscenza/conoscibilità del ruolo di cartiera delle interposte. Questa Corte, alla luce della giurisprudenza comunitaria, ha statuito il seguente principio di diritto: “In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass. n. 9851 del 2018; Cass. n. 15369 del 2020).
La CTR ha concentrato la propria attenzione sulla compartecipazione – da essa esclusa – di Brasolin alla frode, anziché sulla consapevolezza del meccanismo fraudolento indiziariamente espressa dalle circostanze su riportate.
Nella specie, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso sono state riportate circostanze potenzialmente decisive a livello presuntivo in punto di consapevolezza in capo alla Brasolin s.r.l., operatore professionale e qualificato della sussistenza di un meccanismo fraudolento. Tali circostanze, del tutto sorvolate dalla CTR, sono le seguenti: la circostanza che Gerard Company venisse amministrata da un prestanome, non avesse alcuna struttura aziendale, non possedesse alcun bene strumentale, non tenesse una regolare contabilità; la circostanza che Errebi fosse rappresentata da un amministratore nullatenente, disponesse di una sede legale priva di insegna e ingresso, non avesse beni patrimoniali; la circostanza che la Atlantic non avesse mai presentato dichiarazioni, né effettuato versamenti IVA; la peculiarità per cui dai modelli CMR emergeva il trasporto delle vetture “direttamente” presso i locali della Brasolin, senza “tappe” intermedie.
Come chiarito da questa Corte, nel giudizio di cassazione, si configura il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia nel regime precedente alla modifica introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, quando sussiste un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il mancato esame di elementi probatori costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo qualora le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza, l’efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base (Cass. n. 21223 del 2018; Cass. n. 24092 del 2013).
Le circostanze obliterate erano suscettibili d’essere opportunamente vagliate, dovendo la CTR investigare sulla consapevolezza anche presuntivamente dimostrata della frode, non sulla compartecipazione al relativo meccanismo. La seconda censura va pertanto accolta, con assorbimento del primo motivo. La sentenza d’appello va, quindi, cassata, con rinvio della causa per un nuovo esame al lume dei principi nomofilattici sopra compendiati e per la regolazione delle spese del giudizio alla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano in diversa composizione.
PQM
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021