LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI FRANCESCO – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22372-2019 proposto da:
D.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI SETTEMBRINI, 30, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DE MATTEIS, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO SARDELLA, MAURIZIO ALLEGRO PONTANI;
– ricorrente-
contro
FALLIMENTO ***** SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 92, presso lo studio dell’avvocato ANDREA PIETROLUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANLUCA MINNITI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5521/2019 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 10/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.
RILEVATO
che:
D.N. ricorre per due mezzi, nei confronti del Fallimento ***** S.r.l., contro il decreto del 10 giugno 2019 con cui il Tribunale di Milano ha respinto la sua opposizione avverso l’esclusione dallo stato passivo di un suo credito, in privilegio o in subordine in chirografo, di complessivi Euro 466.163,75, per arretrati retributivi, indennità sostitutiva del preavviso e trattamento di fine rapporto.
Ha ritenuto il Tribunale che il credito in questione fosse estinto per compensazione con un maggior credito del Fallimento per ripetizione di indebito, derivante dal versamento, dal 2004 al 2008, il complessivo importo di Euro 1.405.540,00.
Il Fallimento resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
Il primo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1243 c.c., censurando il decreto impugnato per il fatto che la compensazione giudiziale del credito di cui il ricorrente chiedeva l’ammissione al passivo con il controcredito per ripetizione di indebito fatto valere dal Fallimento sarebbe stato pronunciato in violazione dell’indicata norma, alla luce, in particolare, del principio di diritto affermato da Cass., Sez. Un., 15 novembre 2016, n. 23225, sia perché il controcredito era contestato nell’au, sia perché tale controcredito era oggetto di accertamento in altro giudizio pendente tra le parti.
Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2709,2729 e 2033 c.c., nonché, occorrendo, ultra o extrapetizione ex art. 112 c.p.c., censurando il decreto impugnato per aver posto a fondamento della decisione scritture contabili idonea a far prova contro l’imprenditore e non a suo favore, nonché sulla base di una sentenza non definitiva resa tra altre parti, tanto più che il pagamento era avvenuto con determinate causali, sicché l’art. 2033, era stato falsamente applicato alla fattispecie, anche in considerazione del fatto che la pronuncia della compensazione per la presenza di obblighi l’istituto di derivanti dalle predette causali, non invocate dalla controparte, costituiva violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Ritenuto che:
intervenuta rinuncia accettata con conseguente estinzione del processo, senza spese.
P.Q.M.
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021
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