LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11527-2020 proposto da:
T.J., elettivamente domiciliato in Mazzarino (CL), alla via Bivona n. 37, presso lo studio dell’Avvocato Antonio Ficarra, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale apposta in calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore.
– intimato –
avverso la sentenza n. cronol. 647/2019 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 21/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella. camera di consiglio non partecipata del giorno 08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO CAMPESE.
FATTI DI CAUSA
1. Con ordinanza del 22 dicembre 2017, il Tribunale di Caltanissetta confermò il provvedimento reiettivo delle istanze di protezione – internazionale ed umanitaria – emesso dalla competente Commissione Territoriale nei confronti del cittadino pakistano T.J., ed il gravame proposto da quest’ultimo contro tale decisione venne respinto dalla corte di appello della medesima città, con sentenza del 21 ottobre 2019, n. 647, la quale: i) ritenne prive di qualsivoglia riscontro probatorio le sue dichiarazioni, e comunque che il suo racconto rappresentasse una vicenda di carattere privato che non lo esponesse ad un rischio non arginabile dallo stesso Paese da cui proveniva; ii) escluse che nella zona (Mandi Bahauddin, nel Punjab settentrionale) del Pakistan, di provenienza del richiedente protezione, fosse riscontrabile una situazione di instabilità politico-sociale di livello così elevato da potere essere qualificata nei termini di quella “violenta generalizzata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che consente il riconoscimento nei confronti dello straniero della forma di protezione internazionale di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); iii) giudicò insussistenti i presupposti per la concessione della protezione umanitaria.
2. Contro la descritta sentenza T.J. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, alcuni dei quali (il primo, il secondo ed il quarto) articolati in plurimi profili. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3:
I) “Violazione e falsa applicazione, in rela,7ione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, art. 24 Cost.; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5; del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7; art. 6, comma 3, lett. a), della Convenzione dei Diritti dell’Uomo (recepita con la L. 4 agosto 1995, n. 848); art. 14, comma 3, lett. a), recepito dalla L. 25 ottobre 1977, n. 881, del Patto Internazionale Relativo ai Diritti Civili e Politici; art. 132 c.p.c.”. Ci si duole della mancata traduzione nella lingua conosciuta dal ricorrente sia della “decisione” della commissione (la parte motiva) sia dell’impugnato “decreto”, invocandosi, conseguentemente, la nullità del provvedimento impugnato per “mancanza” di motivazione in lingua comprensibile al ricorrente;
II) “Violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 1364, 1365, 1369 e 2697 e ss. c.c.; artt. 115 e 116 c.p.c.; art. 132 c.p.c., n. 4 (in relazione all’art. 156 c.p.c., comma 2); art. 111 Cost.; del D.Lgs. n. 251 2007, art. 3; del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, in violazione di legge in riferimento agli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU, all’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea ed 46 della direttiva Europea n. 2013/32”, contestandosi l’affermata riconducibilità ad una vicenda privata di quanto riferito dal ricorrente, la sua ritenuta inattendibilità, peraltro affidata ad una motivazione perplessa ed obbiettivamente incomprensibile, e la mancata acquisizione di informazioni aggiornate circa il suo Paese di provenienza;
III) “Violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 1364, 1365, 1369, 2697 e ss. c.c.; artt. 115 e 116 c.p.c.; art. 132 c.p.c., n. 4 (in relazione all’art. 156 c.p.c., comma 2); art. 111 Cost.; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3; del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 in violazione di legge in riferimento agli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU, all’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea ed all’art. 46 della direttiva Europea n. 2013/32”, sostenendosi che, diversamente da quanto ritenuto dalla corte distrettuale, il racconto del richiedente protezione doveva considerarsi preciso, veritiero e contraddittorio;
IV) “Violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, degli artt. 1364, 1365, 1369, 2697 e ss. c.c.; artt. 115 e 116 c.p.c.; art. 132 c.p.c., n. 4 (in relazione all’art. 156 c.p.c., comma 2); del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; art. 3 della Convenzione EDU; art. 111 Cost., comma 6, quanto all’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali”, ascrivendosi alla corte nissena di aver adottato una motivazione perplessa, obiettivamente incomprensibile ed apparente, in ordine al mancato riconoscimento della protezione umanitaria di cui erroneamente è stato negata la sussistenza dei relativi presupposti.
2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per novità della questione ivi posta, di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata in relazione alle decisioni della commissione territoriale e, successivamente, del tribunale; né il ricorrente, come sarebbe stato suo preciso onere, precisa, quando e come l’aveva proposta innanzi alla corte distrettuale. Per giurisprudenza pacifica di questa Corte, infatti, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; 7981/07; Cass. 16632/2010). In quest’ottica, il ricorrente ha l’onere di riportare, a pena d’inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. 9765 del 2005; Cass. 12025 del 2000).
3. Il secondo, terzo e quarto motivo, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connessi, sono insuscettibili di accoglimento.
3.1. Invero, va immediatamente ricordato che costituisce principio pacifico quello secondo cui il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr., ex multis, Cass. n. 16700 del 2020). Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr., ex multis, Cass. n. 24298 del 2016; Cass. n. 5353 del 2007).
3.1.1. Nella specie, invece, le diverse censure rappresentate nei formulati motivi – l’asserita mancata acquisizione di informazioni aggiornate sulla situazione socio-politica-economica del Paese di provenienza del ricorrente; la valutazione errata delle dichiarazioni di quest’ultimo; il non essersi applicati i principi sull’onere della prova affermati costantemente dalla giurisprudenza sovranazionale e di legittimità con riferimento alla materia della protezione internazionale sono prive di una precisa identificazione delle affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si pretendono contrastanti con le norme regolatrici della fattispecie ed investono, sostanzialmente, il complessivo governo del materiale istruttorio (quanto alla sussistenza, o meno, della prova dei presupposti per la invocata protezione sussidiaria ed umanitaria), senza assolutamente considerare, da un lato, che la denuncia di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ivi formalmente proposte, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 e Cass., SU, n. 34476 del 2019); dall’altro, che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (pure invocato, espressamente, nel primo motivo), nel testo, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 21 ottobre 2019), riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr., ex ailis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).
3.2. Orbene, la corte nissena, con accertamenti evidentemente di natura fattuale, ha ritenuto che il racconto del T. (che aveva riferito di essere fuggito dal suo Paese dopo che la sua fidanzata, figlia di uno dei capi del gruppo di integralisti islamici che nemmeno aveva accettato quel fidanzamento, era rimasta incinta, così scatenando le ire del padre della ragazza, che, a suo dire, era arrivato ad uccidere quest’ultima oltre che il fratello dell’istante) rappresentasse una vicenda di tipo privato – peraltro sfornita di qualsivoglia riscontro probatorio, pure indiziario – che non lo esponesse ad un rischio non arginabile dallo stesso Paese da cui proveniva.
3.2.1. Le doglianze proposte si risolvono, invece, nella denuncia, di per sé inammissibile, di errata valutazione da parte della corte distrettuale del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti sulla cui base sono state respinte le domande di protezione internazionale e di protezione umanitaria. Esse, pertanto, finiscono con l’esprimere un mero – e, come tale, inammissibile – dissenso rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze processuali effettuate dalla corte suddetta a proposito della condizione personale del ricorrente sulla base sia dei dati tratti da fonti accreditate, e puntualmente indicate, sia delle dichiarazioni dell’interessato.
3.3. Va rimarcato, peraltro, che, con orientamento ormai consolidato ed anche di recente ribadito da questa Corte (cfr., ad esempio, Cass. n. 23983 del 2020; Cass. n. 3819 del 2020), il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito. In altri termini, la “motivazione apparente” ricorre allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente – come parte del documento in cui consiste la sentenza (o altro provvedimento giudiziale) – non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento del giudice. In questo senso possono citarsi numerose pronunce che convergono nella indicata nozione, talora variamente accentuandone i diversi elementi (cfr, ex plurimis, Cass. n. 23983 del 2020; Cass. n. 4891 del 2000; Cass. n. 1756 e n. 24985 del 2006; Cass. n. 11880 del 2007; Cass. n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009; Cass. n. 4488 del 2014; Cass., SU, n. 8053 e n. 19881 del 2014).
3.3.1. In particolare, in tema di valutazione delle prove e soprattutto di quelle documentali, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (cfr. Cass. n. 23983 del 2020; Cass. n. 14762 del 2019; cfr., anche sulla tipologia del vizio, Cass. n. 22598 del 2018).
3.3.2. Tale non e’, però, la situazione sussistente nel caso di specie, dove, con riferimento alle forme di protezione invocata, la corte territoriale ha operato una valutazione del narrato del ricorrente, alla luce di fonti di informazione (puntualmente indicate), il cui aggiornamento è solo genericamente contestato dal ricorrente.
3.3.3. Peraltro, lungi dal ritenere tout court inattendibile il racconto del T., la corte nissena ha doppiato la sua valutazione di carenza di prova del narrato con l’ulteriore (ma determinante) considerazione che, ove pure veritiero il suo racconto, comunque non ricorrerebbero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, essendo stata esclusa la sussistenza degli elementi che possono eccezionalmente portare a dare rilievo alle vicende di tipo privato – come quella narrata (sostanzialmente riconducibile al timore di una vendetta privata) – le quali non possono essere addotte, di per sé, come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, in quanto le “vicende private” sono estranee al sistema della protezione internazionale, a meno che emergano atti persecutori o danno grave non imputabili da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b), anche indirettamente laddove non possano o non vogliano fornire la protezione adeguata (cfr. Cass. n. 9043 del 2019).
3.3.4. In altre parole, il nesso logico di subordinazione tra le due rationes decidendi consente di comprendere il significato del percorso argomentativo seguito e di escludere la sussistenza di quei radicali vizi motivazionali sopra ricordati che integrano una violazione di legge.
3.4. Deve rimarcarsi, inoltre, che la corte distrettuale ha escluso che ricorressero nella vicenda narrata dal T. i requisiti delle forme di protezione richieste, perché: i) ha giudicato, come si è già detto, le sue dichiarazioni come riferibili ad una vicenda privata, con conseguente insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); ii) quanto alla domanda proposta giusta la lett. c), della medesima disposizione, ha comunque esaminato la situazione fattuale ed operato la ricostruzione della realtà socio-politica del Paese di provenienza del richiedente, compiutamente indicando le fonti internazionali consultate, ed ha rilevato che la zona (Mandi Bahauddin, nel Punjab settentrionale) del Pakistan di provenienza dell’istante non appare caratterizzata dalla presenza di un conflitto armato generatore di una situazione di violenza tanto diffusa ed indiscriminata da interessare qualsiasi persona ivi abitualmente dimorante. I corrispondenti motivi di censura, dunque, sono insuscettibili di accoglimento, in quanto, sostanzialmente, volti ad ottenere la ripetizione del giudizio di fatto, attività qui preclusa in virtù della funzione di legittimità; iii) ha giudicato, con valutazione evidentemente di natura fattuale, insussistenti i presupposti per la concessione della protezione umanitaria.
3.4.1. A tanto deve aggiungersi che: a) il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati…”, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo, per contro, addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte (cfr. Cass. n. 23983 del 2020; Cass. n. 2355 del 2020; Cass. n. 30105 del 2018); b) nessun decisivo rilievo assume, ai fini della corretta applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, l’eventuale integrazione socio-lavorativa asseritamente raggiunta dal richiedente, posto che vige nella materia de qua il principio di diritto secondo il quale non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (cfr. Cass. n. 17072 del 2018) Approdi interpretativi, quelli riportati, che, di recente, hanno ricevuto l’autorevole avallo della Sezioni Unite di questa Corte, che, con la sentenza n. 29459 del 13 novembre 2019, hanno sancito che “in tema di protezione umanitaria, orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza”.
3.5. A fronte di tali approfonditi rilievi, che danno conto della correttezza dell’operazione di sussunzione dei fatti allegati alle norme di legge di cui il ricorrente ha chiesto l’applicazione, le doglianze sviluppate nei motivi di ricorso in esame investono, sostanzialmente, il complessivo governo del materiale istruttorio (quanto alla sussistenza, o meno, della prova dei presupposti per la invocata protezione internazionale ed umanitaria), senza assolutamente considerare che la denuncia di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ivi formalmente proposte, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 e Cass., SU, n. 34476 del 2019).
4. L’odierno ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta stesso art. 13, il comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021