Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31612 del 04/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12873 – 2020 R.G. proposto da:

M. s.p.a. – p.i.v.a. ***** – (già “Industrie G.M.” s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via delle Tre Madonne, n. 8, presso lo studio dell’avvocato professor Marco Marazza che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

BUSINESS & BUSINESS INTERNATIONAL s.r.l. in liquidazione –

c.f./p.i.v.a. ***** – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato Benedetto Carratelli ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale Carso, n. 71, presso lo studio dell’avvocato Nicola Pagnotta.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1043/2020 della Corte d’Appello di Venezia;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19 maggio 2021 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso in data 14.5.2009 la “Business & Business International” s.r.l. adiva il Tribunale di Padova, sezione distaccata di Cittadella.

Esponeva che in forza di contratto in data 15.12.2004, denominato “lettera di incarico di consulenza”, aveva ricevuto, in data *****, incarico dalla “Industrie G.M.” s.p.a., affinché promuovesse la stessa incaricante ai fini dell’appalto che l’azienda ospedaliera “Pugliese – Ciaccio” di Catanzaro avrebbe dovuto siglare per l’acquisto di arredi sanitari; che nell’occasione la “Industrie G.M.” le aveva assicurato, in caso di buon esito della trattativa, un compenso del 13% sull’imponibile fatturato.

Esponeva che, grazie all’espletamento dell’incarico ricevuto, la “Industrie G.M.” si era resa aggiudicataria di due distinte forniture a vantaggio dell’azienda ospedaliera “Pugliese – Ciaccio” di Catanzaro, ovvero della fornitura di importo pari ad Euro 1.300.000,00 di cui alla Delib. n. 1171/2005, e della fornitura di importo pari ad Euro 327.025,89 di cui alla Delib. della medesima azienda ospedaliera, n. 1/cs/2007.

Esponeva che la “Industrie G.M.” del tutto ingiustificatamente si era resa indisponibile al pagamento delle provvigioni nella misura dovuta.

Chiedeva ingiungersi alla controparte il pagamento della somma di Euro 207.898,96, oltre accessori.

2. Con decreto n. 880/2009 l’adito tribunale pronunciava l’ingiunzione.

3. Con citazione notificata il 20.10.2009 la “Industrie G.M.” s.p.a. proponeva opposizione.

Deduceva, tra l’altro, che le provvigioni pattuite erano state pagate.

Instava per la revoca dell’ingiunzione.

4. Resisteva la “Business & Business International” s.r.l..

5. All’esito dell’istruzione probatoria, con sentenza n. 124/2013 il Tribunale di Padova rigettava l’opposizione.

6. Proponeva appello la “Industrie G.M.” s.p.a. Resisteva la “Business & Business International” s.r.l..

7. Con sentenza n. 1043/2020 la Corte d’Appello di Venezia rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.

Evidenziava, tra l’altro, la corte che la documentazione prodotta dall’appellante a sostegno dell’asserito pagamento risultava contraddetta dai documenti n. 1) e n. 2) – due fax, muniti di data – allegati dall’appellata.

8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la ” M.” s.p.a. (già “Industrie G.M.” s.p.a.); ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

La “Business & Business International” s.r.l. in liquidazione ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

9. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

10. La s.p.a. ricorrente ha depositato memoria.

11. Con il primo motivo (“relativo alle provvigioni sulla prima vendita da Euro 1.300.000": così ricorso, pag. 12) la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116,214 e 215 c.p.c., e degli artt. 2702 e 2719 c.c..

Premette che i documenti n. 1) e n. 2), datati, rispettivamente, ***** e *****, sulla cui scorta la corte distrettuale ha negato l’avvenuto pagamento, costituiscono copie di presunte lettere stampate su carta intestata della ” M.” ed indirizzate alla “Business & Business”.

Indi deduce che la corte di merito erroneamente ha qualificato tali documenti come telefax ed erroneamente vi ha attribuito valore di prova legale nonostante la mancanza di sottoscrizione e la tempestiva contestazione.

Deduce che siffatti documenti, siccome privi di sottoscrizione, non erano da disconoscere e la Corte di Venezia avrebbe dovuto negar loro qualsivoglia rilevanza probatoria.

12. Con il secondo motivo (“relativo alle provvigioni sulla seconda vendita da Euro 327.025,89”: così ricorso, pag. 12) la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, la violazione dell’art. 111 Cost., comma 7, dell’art. 132 c.p.c., n. 4, la mancanza o apparenza della motivazione.

Deduce che la corte territoriale, allorché ha negato l’avvenuto pagamento della provvigione relativa alla fornitura di importo pari ad Euro 327.025,89, ha immotivatamente respinto le censure addotte con il gravame e per nulla ha tenuto conto degli esiti dell’istruttoria orale.

13. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede.

D’altronde, le argomentazioni di cui alla memoria che la ricorrente ha provveduto a depositare, non sono – si dirà – da recepire.

14. Ambedue i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente siccome strettamente connessi, sono dunque da respingere.

15. Va premesso che la Corte d’Appello di Venezia ha puntualizzato che i documenti n. 1) e n. 2), ovvero i due fax datati ***** e *****, allegati dalla “Business & Business International”, non erano stati disconosciuti dalla “Industrie G.M.” (cfr. sentenza d’appello, pag. 11).

Al riguardo, l’assunto della ricorrente, secondo cui “ciò che è davvero determinante è che i medesimi documenti sono privi di sottoscrizione, motivo per cui M. non poteva che limitarsi a contestarli, non essendovi alcuna firma da disconoscere” (così ricorso, pagg. 15 – 16; cfr. memoria, pag. 5), non si traduce in una specifica ed “autosufficiente” contestazione della ratio in parte qua decidendi.

Invero, la Corte di Venezia, allorché ha precisato che l’appellante, “per sua stessa ammissione, non ha disconosciuto i due fax” (così sentenza d’appello, pag. 11), ha richiamato espressamente pagina 11 dell’atto d’appello.

Cosicché non ha valenza di contestazione puntuale ed “autosufficiente” la deduzione – cui è riferimento in ricorso, a pag. 16 – per cui la ricorrente aveva nella memoria ex art. 183 c.p.c., n. 1, depositata in primo grado l’8.6.2010 provveduto a contestare i documenti de quibus.

16. In ogni caso, a riscontro della ineccepibilità e congruenza della valutazione che la corte di merito ha operato dei documenti n. 1) e n. 2) prodotti dall’appellata, qui controricorrente, in quanto idonei a smentire l’assunto dell’avvenuto pagamento dell’importo di cui all’iniziale ingiunzione, soccorrono i rilievi che seguono.

In primo luogo, la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume – il che di certo non è avvenuto nella fattispecie – differisca dall’originale (cfr. Cass. 30.10.2018, n. 27633; Cass. (ord.) 13.12.2017, n. 29993).

In secondo luogo, la circostanza per cui i due fax fossero sprovvisti di sottoscrizione, non era (e non e’) atta ad impedire che se tenesse conto ai fini del riscontro del mancato pagamento: già nel vigore dell’art. 360 c.p.c., comma 1, abrogato n. 5, si riteneva che al giudice del merito spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. 16.1.2007, n. 828; Cass. 9.8.2007, n. 17477).

In terzo luogo, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

In quarto luogo, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 c.p.c., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda – il che di certo non è avvenuto nella fattispecie – tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

17. In questi termini, evidentemente, non ha precipua valenza la circostanza per cui la corte distrettuale ha qualificato i documenti n. 1) e n. 2) erroneamente come telefax (cfr. ricorso, pag. 14).

D’altra parte, ai sensi dell’art. 2704 c.c., il profilo della certezza della data si esplica propriamente nei confronti dei terzi.

Infine, del tutto ingiustificato è l’assunto della ricorrente secondo cui la corte territoriale “ha erroneamente attribuito valenza di prova legale (…) a tali lettere” (così ricorso, pag. 17).

18. Del tutto ingiustificata è parimenti la denuncia di omessa motivazione ovvero di motivazione “apparente” veicolata in particolare dal secondo motivo.

La motivazione, viceversa, vi è e dà ragione in maniera compiuta ed intellegibile, comunque in maniera esente da qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale” rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, del percorso argomentativo seguito.

Tra l’altro, la corte veneta ha fatto luogo alle seguenti ulteriori precisazioni.

Ha specificato che le fatture allegate dall’appellata risultavano corroborate dalla produzione della “lettera di incarico di consulenza” in data ***** e della lettera in data *****, con cui era stato riconosciuto alla “Business & Business International” la provvigione del 13%.

Ha specificato che era da escludere che la provvigione correlata alla fornitura di importo pari ad Euro 327.025,89 fosse stata saldata dall’appellante con le fatture n. ***** e n. *****, siccome gli importi delle stesse fatture non corrispondevano al 13%.

19. D’altronde, la ricorrente censura l’asserita erronea, omessa valutazione delle risultanze istruttorie (“il teste Frego (…) ha espressamente confermato che era stato il signor D. (…)”: così ricorso, pagg. 17 – 18; “a fronte della documentazione agli atti e dell’esito dell’istruttoria, il Giudice di secondo grado si è limitato a ritenere inverosimile che M. abbia estinto l’obbligazione relativa al pagamento di tali provvigioni”: così memoria, pag. 8).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

20. In dipendenza del rigetto del ricorso la s.p.a. ricorrente va condannata a rimborsare alla s.r.l. controricorrente le spese del giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

21. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.p.a. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R., art. 13, comma 1-bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, ” M.” s.p.a. (già “Industrie G.M.” s.p.a.), a rimborsare alla controricorrente, “Business & Business International” s.r.l. in liquidazione, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 5.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R., art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021

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