Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31613 del 04/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5147-2020 proposto da:

D.S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE B. BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO D’ALESSIO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

S.P., S.V., S.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUIGI CECI, 21, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BORIONI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

S.V., S.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7853/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

udito l’Avvocato.

RILEVATO

che:

– S.A. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma pubblicata in data 10.12.2018, con ricorso notificato il 23.1.2020;

– il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso;

– in prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memorie illustrative.

RITENUTO

che:

– il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza;

– pur dovendosi applicare il termine lungo di un anno, poiché il procedimento era stato introdotto il 16.3.2007 e pur considerando la sospensione feriale dei termini, come modificata con il D.L. n. 132 del 2014, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato non oltre il 10.1.2020;

– deve essere infatti considerata, al fine del calcolo del termine per l’impugnazione, la riduzione della durata del periodo di sospensione feriale, decorrente dal 1 al 31 agosto di ogni anno ai sensi della L. n. 741 del 1969, art. 1, nel testo modificato dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv. con modif. dalla L. n. 162 del 2014;

– detta normativa è immediatamente applicabile con decorrenza dall’anno 2015, in forza dello stesso D.L., art. 16, comma 1, a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione, peraltro, del principio “tempus regit actum (ex multis Cassazione civile sez. VI, 06/09/2017, n. 20866; Cass. n. 11758 del 2017);

– la memoria non offre elementi per mutare l’orientamento consolidato di questa Corte in materia di applicabilità del termine di sospensione feriale (Cassazione civile sez. VI, 31/12/2020, n. 30053), a seguito della novella citata, applicabile a partire dalla sospensione relativa all’anno 2015;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3000,00 oltre Iva e cap come per legge oltre ad Euro 200,00per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Suprema Corte di cassazione, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021

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