LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20415-2019 proposto da:
D.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato MASSIMO GILARDONI, ed elettivamente domiciliato a Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia per legge;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il 15/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Capasso Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato Giuva Roberto, per l’Avvocatura Generale dello Stato.
FATTI DI CAUSA
D.M., nato il ***** in ***** ha proposto opposizione avverso il provvedimento con il quale la commissione territoriale ha rigettato le sue domande di protezione internazionale.
Il tribunale di Brescia, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione.
D.M. ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto. Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Corte deve esaminare le questioni di legittimità costituzionale che il ricorrente ha sollevato con riguardo al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, , così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, e art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui la predetta norma stabilisce che il procedimento è definito, secondo il rito camerale, con decreto non reclamabile ed impugnabile solo con ricorso per cassazione.
In via preliminare, la Corte deve esaminare le questioni di legittimità costituzionale che il ricorrente ha sollevato con riguardo al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, e art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui la predetta norma stabilisce che il procedimento è definito, secondo il rito camerale, con decreto non reclamabile ed impugnabile solo con ricorso per cassazione.
La questione è manifestamente infondata. Al riguardo questa Corte, investita più volte della medesima questione, ha anzitutto rammentato che il principio del doppio grado di giurisdizione è privo di copertura costituzionale (Cass. n. 433/1990; n. 438/19994); Corte Cost. 23 dicembre 1994, n. 438). Ed in effetti, il principio del doppio grado non opera affatto, in una pluralità di ipotesi, già nel procedimento di cognizione ordinaria, e ciò non soltanto nel caso delle controversie destinate a svolgersi in unico grado, ma anche in quelle di regola sottoposte a tale principio, come nel caso della nullità della sentenza di primo grado, nelle numerosissime ipotesi estranee alla previsione degli artt. 353-354 c.p.c., in cui il giudice di appello deve, per la prima volta in tale sede, decidere il merito della controversia; nel caso della (fondata) denuncia in appello del vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado; nel caso della domanda correttamente non esaminata dal primo giudice perché dichiarata assorbita; nel caso del ricorso per cassazione per saltum, eccetera. A maggior ragione il legislatore può sopprimere l’impugnazione in appello al fine di soddisfare specifiche esigenze, massime quella della celerità (basti considerare, a mero titolo di esempio, le diverse ipotesi in cui l’appello è escluso nel giudizio fallimentare), esigenza quest’ultima intuitivamente decisiva per i fini del riconoscimento della protezione internazionale. Con specifico riguardo alla protezione internazionale, poi, se per un verso non può mancare di considerarsi il rilievo primario del diritto in contesa, deve per altro verso sottolinearsi, ai fini della verifica della compatibilità costituzionale della eliminazione del giudizio di appello, che il ricorso in esame è preceduto da una fase amministrativa, destinata a svolgersi dinanzi ad un personale dotato di apposita preparazione, nell’ambito del quale l’istante è posto in condizioni di illustrare pienamente le proprie ragioni attraverso il colloquio destinato a svolgersi dinanzi alle Commissioni territoriali, di guisa che la soppressione dell’appello si giustifica anche per il fatto che il giudice è chiamato ad intervenire in un contesto in cui è stato già acquisito l’elemento istruttorio centrale – per l’appunto il detto colloquio per i fini dello scrutinio della fondatezza della domanda di protezione, il che concorre a far ritenere superfluo il giudizio di appello. (Cass. n. 27700/2018; n. 29950/2020).
Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale non ha riconosciuto autonoma rilevanza giuridica, ai fini del rilascio del permesso umanitario, alla condizione di estrema povertà del richiedente nel paese d’origine poiché, in realtà, tale condizione compromette in modo radicale il raggiungimento degli standars minimi per un’esistenza dignitosa.
La rilevanza attribuita alla povertà e all’instabilità politica del Paese d’origine, infatti, e coerente con l’interpretazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, nella vecchia formulazione, quale clausola generale posta a salvaguardia non solo delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione ma anche dei diritti umani in generale, compresi i diritti sociali alla salute, al lavoro, all’istruzione e all’educazione.
Il tribunale, inoltre, non ha dato rilievo all’inserimento lavorativo del richiedente e la sua integrazione sociale, laddove, al contrario, tale fattore assume valore nelle situazioni in cui gli standards di vita nel paese d’origine siano al limite del livello minimo di adeguatezza ed il rimpatrio risulti lesivo della dignità dell’interessato in ragione dell’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali.
Il tribunale, al contrario, non ha provveduto ad esaminare tali profili, pur essendo emerso nel corso dell’audizione l’incolmabile sproporzione tra le condizioni di provenienza e quella conseguita nel paese ospitante, tanto più a fronte dell’obbligo di cooperazione istruttoria che grava sul giudice.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, deve essere richiamato il principio secondo cui “il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Ne consegue che la notinativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno “per casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, suddetto decreto legge (Cass., S.U., n. 29459/2019).
Costituisce orientamento consolidato di questa Corre che “in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva cd oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Cass. n. 4455/2018). Nello stesso ordine di idee è stato chiarito che “in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato” (Cass., n. 29459/2019).
E’ stato altresì precisato, sempre in tema di protezione umanitaria, che “la condizione di vulnerabilità che legittima il rilascio del permesso di soggiorno di cui alla L. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non comprende quella di svantaggio economico o di povertà estrema del richiedente asilo, perché non è ipotizzabile un obbligo dello Stato italiano di garantire ai cittadini stranieri parametri di benessere o di impedire, in caso di rimpatrio, l’insorgere di gravi difficoltà economiche e sociali” (Cass. n. 24904/2020).
Nel caso di specie, il decreto impugnato, dopo aver riconosciuto l’infondatezza “del timore del ricorrente di essere arrestato per la propria appartenenza al FESCI” per “la non attendibilità del racconto del richiedente” ha proseguito nell’analisi ponendo in luce “il richiedente infine ha ancora famigliari e legami nel Paese di origine che possono costituire per il medesimo un valido sostegno. E comunque l’eventuale mancanza di parenti considerata l’età del richiedente non può ritenersi la condizione deteriore rispetto alla situazione in Italia, dove il medesimo non ha alcuna struttura di supporto al di là del centro di accoglienza. Quanto poi fattori oggettivi deve considerarsi che se vero che la situazione della ***** presenta criticità, come molti Paesi dell’Africa occidentale, e anche vero che dette crescita non sono tali da dar luogo a una vera e propria emergenza umanità (…)”.
Tale valutazione, coerenti con il contenuto delle valutazioni demandate al giudice di merito, non rilevano errori logici o giuridici.
Esse sono perciò incensurabili in questa sede.
In conclusione, il ricorso della deve essere rigettato, con addebito di spese.
Ci sono le condizioni per dare atto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, sia in Euro 1.800,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda civile Sezione della Corte suprema di cassazione, il 8 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021