Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3164 del 09/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5598-2019 proposto da:

***** SRL, in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO TORINO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIAMPIERO D’AGATA;

– ricorrente –

contro

TREMESTIERI SRL, FALLIMENTO ***** SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 7/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 07/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO CAMPESE.

FATTI DI CAUSA

1. La ***** s.r.l., in liquidazione, ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, contro la sentenza della Corte di appello di Catania del 7 gennaio 2019, reiettiva del reclamo dalla medesima proposto avverso la dichiarazione del proprio fallimento pronunciata dal Tribunale di quella stessa città, il *****, su istanza della Tremestieri s.r.l.. Quest’ultima e la curatela fallimentare sono rimaste solo intimate.

1.1. In estrema sintesi, e per quanto qui ancora di interesse, la corte etnea: i) ha considerato sussistente la legittimazione L. Fall., ex art. 6, della Tremestieri s.r.l. procedendo, incidentalmente, a valutare il credito dalla stessa invocato e contestato dalla controparte; ii) ha ritenuto configurabile lo stato di insolvenza della società dichiarata fallita, esponendo le ragioni per cui le poste attive del suo ultimo bilancio depositato (risalente al 31.12.2016) erano insufficienti a far fronte al passivo ivi indicato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione e falsa applicazione delle norme di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 5 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”. Si contesta l’operato della corte distrettuale relativamente all’avvenuta concreta valutazione del credito della Tremestieri s.r.l. al fine di ritenerne sussistente la legittimazione L. Fall., ex art. 6. Si sostiene che “…l’indagine del giudice chiamato a dichiarare il fallimento, circa la legittimazione dell’istante, non può che trovare limite nella semplice valutazione sommaria circa la sussistenza della serietà delle contestazioni sollevate dal debitore e l’esistenza di articolate difese, che, però, solo il giudice del merito potrà valutare (tale non potrebbe dirsi, ad esempio, una opposizione a decreto ingiuntivo contenente la semplice negatoria della pretesa del ricorrente senza alcuna produzione documentale e/o richiesta istruttoria), laddove, in presenza di difese articolate e circostanziate, per quanto non condivise nel merito, di mezzi di prova ancora da assumere, etc., il tribunale fallimentare non potrà che dare un limite alla propria indagine e dovrà comunque ritenere carente di legittimazione il creditore istante, perchè altrimenti si spingerebbe ben oltre una valutazione incidenter tantum per giungere invece ad una anticipazione degli esiti del giudizio di merito”. La corte suddetta, invece, aveva travalicato “in modo esorbitante i poteri cognitivi” ad essa attribuiti dalla legge opinando, erroneamente, di dover formare il proprio giudizio circa l’esistenza del credito della Tremestieri s.r.l., e dunque della sua legittimazione L. Fall., ex art. 6, valutando la meritevolezza e la condivisibilità, nel merito, delle argomentazioni difensive della ***** s.r.l. in liquidazione;

II) “Violazione e falsa applicazione delle norme di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 5 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”. Si contestano le argomentazioni poste dalla corte etnea a supporto del proprio convincimento quanto alla configurabilità dello stato di insolvenza della odierna ricorrente.

2. I descritti motivi possono scrutinarsi congiuntamente perchè affetti dalle medesime cause di inammissibilità.

2.1. Entrambi, invero, in primo luogo, prospettano genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per cassazione e con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all’interno di ciascun motivo, le singole censure (cfr., ex plurimis, Cass. n. 33348 del 2018; Cass. n. 19761, n. 19040, n. 13336 e n. 6690 del 2016; Cass. n. 5964 del 2015; Cass. n. 26018 e n. 22404 del 2014).

2.2. Va osservato, poi, che, per effetto della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 7 gennaio 2019), oggetto del vizio di cui alla citata norma è oggi esclusivamente l’omesso esame circa un “fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

2.2.1. Costituisce, poi, un “fatto”, agli effetti della menzionata norma, non una “questione” o un “punto”, ma: i) un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); ii) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; Cass., SU, n. 5745 del 2015); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali Cass., SU, n. 8053 del 2014).

2.2.2. Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, tra gli altri: i) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass., SU, n. 16303 del 2018, in motivazione; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); ii) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014); iii) una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (cfr. Cass. n. 21439 del 2015).

2.2.3. Il “fatto” il cui esame sia stato omesso deve, inoltre: i) avere carattere “decisivo”, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; essere stato “oggetto di discussione tra le parti”: deve trattarsi, quindi, necessariamente di un fatto “controverso”, contestato, non dato per pacifico tra le parti.

2.2.4. E’ utile rammentare, poi, che Cass., SU, n. 8053 del 2014, ha chiarito che “la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti”.

2.3. E’ parimenti opportuno ricordare che questa Corte, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 25444 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), ha chiarito che: a) il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perchè, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, nè falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poichè essa si colloca al di fuori dell’ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); d) le doglianze attinenti non già all’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all’erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).

2.4. Entrambe le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019), in relazione ai profili della decisione della corte etnea cui rispettivamente si riferiscono, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il descritto, limitato perimetro sancito per il vizio motivazionale dalla novellata formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; dall’altro, che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020).

2.5. Invero, con specifico riguardo al primo motivo, è stato più volte affermato da questa Corte che, in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, L. Fall., art. 6, laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, nè l’esecutività del titolo, essendo, viceversa, a tal fine, sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante (cfr. Cass. SU, n. 1521 del 2014; Cass. n. 11421 del 2014; Cass. n. 576 del 2015; Cass. n. 30827 del 2018).

2.5.1. Inoltre, Cass. n. 16751 del 2013, richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 30827 del 2018, ha chiarito che “il nuovo procedimento per la dichiarazione di fallimento non prevede alcuna iniziativa d’ufficio, ma dispone alla L. Fall., art. 6, che l’iniziativa provenga dal debitore, da uno o più creditori o dal Pubblico Ministero, così prevedendosi l’iniziativa di parte, definita efficacemente dalla dottrina come “motore essenziale” del procedimento prefallimentare… la giurisprudenza e la dottrina si sono interessate della individuazione del soggetto a cui fa riferimento la norma, quale “creditore”, senza alcuna specificazione ulteriore, e quindi come colui che vanta un credito nei confronti dell’imprenditore, non necessariamente certo, liquido, esigibile, ma anche non ancora scaduto o condizionale, non ancora munito di titolo esecutivo, sia pure idoneo in prospettiva a giustificare un’azione esecutiva (in tali termini, cfr. Cass. n. 3472 del 2011), e che deve essere oggetto dell’imprescindibile delibazione incidentale del giudice fallimentare (così Cass. n. 24309 del 2011 e Cass., SU, n. 1521 del 2013), proprio in quanto non esiste più l’iniziativa d’ufficio…”; mentre Cass. n. 6978 del 2019 ha puntualizzato che “…la sussistenza anche di un solo credito contestato in capo all’istante consente di addivenire alla declaratoria di fallimento: la L. Fall., art. 6, infatti, laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori, intende chiarire che lo stato d’insolvenza rappresenta una situazione oggettiva dell’imprenditore a far fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento e prescinde totalmente dal numero dei creditori istanti, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento possa essere indice di tale situazione oggettiva norma, peraltro, non intende presupporre un precedente accertamento definitivo del credito vantato da chi sollecita la declaratoria di fallimento, nè traslare in sede prefallimentare l’accertamento di merito sull’esistenza dello stesso, ma, più semplicemente, imporre un controllo della legittimazione attiva dell’istante, essendo sufficiente a tal fine un accertamento incidentale da parte del giudice (Cass., Sez U., 23 /1 /2013 n. 1521)…”.

2.5.2. Le contestazioni pendenti sul credito, dunque, non precludono la valutazione della sussistenza della legittimazione da parte del creditore L. Fall., ex art. 6, alla stregua della valutazione incidentale che concluda positivamente per il riconoscimento non del credito in sè, ma della qualità di creditore, mentre il fatto che il credito debba ridursi o compensarsi con controcrediti incide sulla valutazione dello stato di insolvenza.

2.5.3. Nella specie, pertanto, le più che esaurienti argomentazioni (cfr. amplius, pag. 3-5 della sentenza impugnata, da intendersi qui riportate) con cui la corte catanese ha spiegato il proprio convincimento relativamente alla ivi ritenuta legittimazione della Tremestieri s.r.l., L. Fall., ex art. 6, in considerazione dei crediti dalla stessa vantati verso la ***** s.r.l. in liquidazione (Euro 39.550,00 per effetto del concreto, descritto contenuto dell’accollo rinvenibile nella scrittura privata del 24.7.2014; Euro 55.875,80 per canoni di affitto insoluti), si rivelano pienamente conformi ai principi in precedenza esposti. Esse, peraltro, frutto di valutazioni evidentemente fattuali, non sono ulteriormente sindacabili in questa sede, atteso che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 e Cass. n. 28108 del 2020).

2.6. Con specifico riguardo, poi, al secondo motivo di ricorso, recante le critiche mosse agli assunti utilizzati dalla corte etnea per giustificare il proprio convincimento circa lo stato di insolvenza della ***** s.r.l., giova rimarcare che ai fini del accertamento di quest’ultimo in una società che – come la ricorrente – si trovi in stato di liquidazione, vale sicuramente il principio di diritto secondo cui “la valuta ione del giudice, ai fini dell’applicazione della L. Fall., art. 5, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (cfr., ex multis, Cass. n. 3446 del 2020; Cass. n. 19414 del 2017; Cass. n. 25167 del 2016).

2.6.1. Di questo principio si è espressamente avvalsa la corte distrettuale, la quale ha poi esaustivamente argomentato pag. 5-7 della sentenza impugnata) in relazione alle appostazioni creditorie e debitorie oggetto di contestazione da parte della reclamante concludendo nel senso che “… non risulta intervenuto nelle more uno stravolgimento dei valori di bilancio tale da porre nel nulla gli elementi in base ai quali il Tribunale ha accertato lo stato di insolvenza. Sotto tale profilo la proposta transattiva formulata dalla reclamante nell’ambito della procedura prefallimentare con offerta della somma di Euro 15.000,00 a fronte di un debito nei confronti della società istante pari in totale a Euro 95.425,80, ritenuta non congrua dalla creditrice si rivela del tutto ininfluente”.

2.6.2. Le censure sviluppate nel secondo motivo dalla odierna ricorrente investono proprio quelle affermazioni e si risolvono in una inammissibile critica al complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice a quo, nuovamente obliterando, così, da un lato, che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo, indicato in precedenza, qui applicabile, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); dall’altro, che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006).

3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, essendo le controparti rimaste solo intimate, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusto lo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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